Urbanistica e edilizia – Abusi edilizi – e illegittimità dell’odrdine di ripristino dello stato dei luoghi con  accantonamento di materiali derivati dallo smontaggio di uno stabilimento balneare

Urbanistica e edilizia – Abusi edilizi – e illegittimità dell’odrdine di ripristino dello stato dei luoghi con  accantonamento di materiali derivati dallo smontaggio di uno stabilimento balneare

6. Il ricorso è fondato e, pertanto deve essere accolto.

7. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, contrariamente a quanto rilevato dalla Pubblica Amministrazione, nella fattispecie in esame, non viene in questione alcuna opera edilizia o altro genere di manufatto trattandosi di mero accantonamento di materiali derivati dallo smontaggio dello stabilimento balneare, coperti da teloni di plastica al fine di proteggere i materiali dagli agenti atmosferici, consentito dall’ordinanza sindacale n. 6/2024 prot. 15551 del 17.10.2024.

Con l’ordinanza da ultimo richiamata è stata destinata dal Comune di Positano, per il periodo invernale 1° novembre – 30 aprile, al ricovero e deposito delle strutture derivanti dallo smontaggio dei quattro stabilimenti balneari (tra cui quello dalla ricorrente) e al tiro a secco delle unità da diporto ad uso non commerciale.

Tanto emerge sia dai rilievi fotografici relativi allo stato dei luoghi rilevato al momento del sopralluogo ed allegate alla relazione del tecnico comunale prot. 17409/24 del 20.11.2024, sia dai rilievi fotografici prodotti dalla parte.

Del resto, come rappresentato nello stesso provvedimento comunale, tale accantonamento di materiali non era infisso al suolo, ma semplicemente poggiato, privo di muratura, protetto e contenuto da pannellature in legno e plastica ricavate dallo smontaggio dello stabilimento balneare della società ricorrente.

Pertanto, deve ritenersi che, come rimarcato dalla parte ricorrente, gli agenti accertatori hanno desunto da tale accatastamento un manufatto, senza tuttavia effettuare alcuna verifica, la quale avrebbe consentito di accertare che al disotto dei teloni di plastica vi erano i materiali provenienti dallo smontaggio dello stabilimento balneare e, dunque, non un’opera edilizia.

8. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 4 dicembre 2025 n. 2046

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