Giurisdizione e competenza – Nullità del precetto privo dell’indicazione del provvedimento con dichiarazione della provvisoria esecuzione

Giurisdizione e competenza – Nullità del precetto privo dell’indicazione del provvedimento con dichiarazione della provvisoria esecuzione

1.1 – Col primo motivo si denuncia nullità del procedimento per violazione dell’art. 618 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver il Tribunale concesso il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, stante la necessaria struttura bifasica del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

1.2 – Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art 654 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che, poiché la ratio del secondo comma dell’art. 654 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) consiste nel consentire all’intimato, per il solo caso di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, di individuare, attraverso la specificazione del decreto con il quale il giudice concede l’esecutorietà, l’obbligazione da adempiere ed il titolo esecutivo azionato, come da insegnamento di Cass. n. 2093/2022, tanto non sarebbe stato necessario nella specie, posto che la Carbonaro non poteva non essere a conoscenza sia dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. del Giudice di pace di Roma del 28.5.2018, sia della successiva sentenza n. 8288/2020 che aveva rigettato l’opposizione, contro la quale era stato pure proposto appello.

1.3 – Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 156 e 653 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché comunque l’intimata aveva avuto piena conoscenza dei provvedimenti che avevano determinato la esecutorietà del d.i. opposto.

2.1 – Ritiene la Corte di condividere il percorso decisorio prospettato con la proposta di definizione anticipata su descritta, nei termini che seguono.

3.1 – Il primo motivo è palesemente infondato.

Il tema della struttura bifasica delle opposizioni esecutive concerne, ovviamente, le sole opposizioni endoesecutive, ossia quelle che si propongono pendente executione, dopo l’avvio dell’azione esecutiva, e con ricorso proposto al giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 615, comma 2, nonché 617, comma 2, c.p.c. (disposizione, quest’ultima, che qui verrebbe astrattamente in rilievo, trattandosi – per quanto ancora interessa – di opposizione agli atti esecutivi).

Nella specie, però, la C.M.M. propose opposizione a seguito della notifica del precetto, senza attendere la notifica del pignoramento – che, com’è noto, segna l’avvio dell’azione esecutiva per equivalente (o espropriazione), ex art. 491 c.p.c. – e denunciando (anche) vizi formali da cui, nella sua prospettiva, il precetto stesso era affetto: dunque, senza alcun dubbio, si tratta di opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., non a caso proposta dall’intimata con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, in sede contenziosa ordinaria, come pure dedotto dal ricorrente.

In tali condizioni, dunque, non v’è spazio alcuno perché il giudice adito assegni il termine per l’introduzione del giudizio di merito, come anelato dal ricorrente, perché la struttura bifasica dell’opposizione (su cui si veda, per tutte, Cass. n. 25170/2018) concerne le sole opposizioni endoesecutive, come s’è detto, e perché la proposizione dell’opposizione preesecutiva (come quella che occupa) già determina, di per sé sola, la pendenza del giudizio di merito, in sede contenziosa ordinaria.

4.1 – Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono parimenti infondati.

La questione principale, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, consiste nella individuazione della funzione della menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà, resa necessaria dalla previsione dell’art. 654, comma 2, c.p.c. (che, al tempo dei fatti di causa, disponeva anche che dovesse indicarsi il provvedimento di apposizione della formula esecutiva, inciso abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, evidentemente in ragione dell’abrogazione dello stesso istituto della formula in parola; la specifica questione non è qui rilevante).

Da un lato, nella giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente granitica l’affermazione per cui detta menzione ha il solo scopo di evitare, al creditore, la necessità di notificare nuovamente il titolo esecutivo, qualora il decreto ingiuntivo non sia originariamente dotato di esecutività (posto che in tal caso la notifica del decreto stesso, ex art. 643 c.p.c., concerne per definizione un atto che non è ancora annoverabile tra i titoli esecutivi). In tali condizioni, la mancata indicazione in precetto del successivo provvedimento concessorio – quale che sia, ad es. ex artt. 647 o 648 c.p.c. – equivale a mancata notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c.; proprio per questo il vizio non è sanabile per effetto della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi (in tal senso, oltre alle pronunce di cui alla sentenza impugnata e alla stessa proposta di definizione, v. anche Cass. n. 22510/2014Cass. n. 12731/2007Cass. n. 839/2007; Cass. nn. 14729 e 14730/2001; Cass. n. 12766/2000Cass. n. 7454/2000Cass. n. 9901/1998Cass. n. 11885/1993Cass. n. 2525/1989Cass. n. 330/1987).

4.2 – Sostiene invece il ricorrente che la funzione della indicazione in parola sia di carattere prettamente informativo, ossia di rendere noto all’intimato quale sia il titolo esecutivo di cui si minaccia l’esecuzione forzata (si richiama, sul punto, l’insegnamento di Cass. n. 2093/2022; ma si veda, anche, Cass. n. 1928/2020, così massimata: “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell’ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell’atto di precetto, allo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l’indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l’invalidità dell’intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”).

Pertanto, se – a fronte della concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto a norma dell’art. 648 c.p.c. – il debitore non può non essere a conoscenza di un simile provvedimento (posto che esso è stato adottato a seguito di sua iniziativa processuale e in un giudizio in cui egli stesso è parte costituita), la mancata menzione del detto provvedimento, in precetto, in nulla potrebbe inficiare il diritto di difesa dell’intimato; sostiene, dunque, il ricorrente che il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c. “si riferisce ai soli casi di decreto monitorio non opposto; non si applica alle fattispecie, come quella concreta, in cui la provvisoria esecuzione è stata concessa con ordinanza, ex art. 648 cpc, in pendenza del giudizio di opposizione ovvero consegue, di diritto, ex art. 653 cpc I com cpc, in virtù della sentenza, di rigetto, dell’opposizione, ex art. 645 cpc. In ogni caso, i provvedimenti de quibus erano noti a controparte” (così in ricorso, p. 10).

4.3 – Ritiene la Corte di convintamente confermare il consolidato orientamento prima richiamato, seppur si rendano necessarie alcune puntualizzazioni.

Premesso, anzitutto, che la pronuncia specificamente invocata dal ricorrente (Cass. n. 2093/2022, non massimata), oltre a non essere pertinente rispetto alla fattispecie che occupa – trattandosi, in quel caso, di esecutività ex art. 647 c.p.c., per mancata proposizione dell’opposizione -, si muove interamente nell’ambito della consolidata giurisprudenza prima richiamata (così come, anche, la citata Cass. n. 1928/2020), non v’è dubbio che la mancata menzione per cui è processo equivalga alla mancata notifica del titolo esecutivo, adempimento formale che, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., è indispensabile ai fini della esatta individuazione dell’obbligazione di cui è minacciata l’esecuzione forzata.

Si tratta di attività che investe la sfera “minima” di informazioni che il precettante deve fornire all’intimato ai sensi dell’art. 480 c.p.c., onde consentirgli di conoscere con esattezza l’obbligo che ci si appresta a far valere con l’esecuzione forzata, nonché di eventualmente provvedere in via spontanea, nel termine di cui all’art. 482 c.p.c., onde evitarla.

L’assenza di una simile menzione, dunque, costituisce una lesione del diritto di difesa dell’intimato che si manifesta in guisa “autoevidente”, essa comportando “la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (così, Cass. n. 27424/2023; conf. Cass. n. 903/2024, nonché Cass. n. 21838/2025, resa con specifico riferimento alla omessa notifica del titolo esecutivo), sicché neppure occorre che l’intimato opponente deduca le ragioni per le quali la violazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo.

Proprio per tale motivo, dunque, è irrilevante la conoscenza che l’intimato possa aver acquisito aliunde circa l’esistenza di un provvedimento ex art. 648 c.p.c., concessorio della esecutorietà provvisoria, in corso di causa.

4.4 – D’altra parte, occorre qui rilevare che la tesi del ricorrente – secondo il quale l’art. 654, comma 2, c.p.c. sarebbe applicabile nel solo caso di decreto ingiuntivo non opposto – è smentita dallo stesso tenore testuale della citata disposizione: contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nel precetto deve farsi riferimento al provvedimento concessorio dell’esecutorietà tout court, dunque anche a quello emesso nelle ipotesi di cui al primo comma [che a sua volta richiama l’art. 653 c.p.c., ossia i casi in cui l’esecutorietà è disposta a) con la sentenza che ha rigettato l’opposizione a d.i. o b) con l’ordinanza di estinzione del relativo giudizio], sicché è evidente che la disposizione in parola fa riferimento ad almeno due fattispecie astratte in cui la legge prevede che sia necessaria la menzione in precetto, nonostante il provvedimento concessorio sia sicuramente già a conoscenza dell’ingiunto, che è ovviamente parte del giudizio dallo stesso proposto ai sensi dell’art. 645 c.p.c.

4.5 – Piuttosto, occorre evidenziare che, nella giurisprudenza di questa Corte, è dato riscontrare un recente arresto (Cass. n. 8870/2022) che, richiamando un risalente pronunciamento (Cass. n. 1656/1975), ha tanto affermato: “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata, essendo sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio”.

Ora, per quanto il principio sia del tutto condivisibile in relazione alle sue pacifiche premesse (interamente ascrivibili al consolidato orientamento più volte richiamato, trattandosi in quel caso di decreto ingiuntivo originariamente esecutivo, in quanto emesso ai sensi dell’art. 642 c.p.c.), occorre evidenziare che la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c. attiene sì all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventa esecutivo dopo la sua emanazione, ma non solo con riguardo ai casi in cui l’opposizione a d.i. sia stata rigettata o il relativo giudizio si sia estinto, bensì a tutte le ipotesi prospettabili.

Infatti, posta la funzione della menzione in precetto del provvedimento concessorio dell’esecutorietà (v. par. 4.3), la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c., ha portata generale e comprensiva di ogni ipotesi in cui il decreto ingiuntivo acquisti detta qualità dopo la sua emanazione (v. Cass. n. 1975/1972; Cass. n. 3624/1980Cass. n. 199/1985Cass. n. 6536/1987), non solo in quelle di cui all’art. 653 c.p.c., come sembrerebbe doversi desumere dal principio di cui alla citata Cass. n. 8870/2022; nell’egida della norma in parola, dunque, ricade certamente anche il caso, che qui specificamente interessa, della concessione dell’esecutorietà nel corso del giudizio di opposizione, ex art. 648 c.p.c.

4.6 – Infine, con riferimento al tema della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, questione specificamente attinta dal terzo motivo, a quanto fin qui osservato può aggiungersi che la sua prospettazione, come articolata in ricorso, si rivela un mero artificio dialettico.

Infatti, a seguire fino in fondo la tesi del ricorrente, nel caso in esame non sarebbe di per sé (e in ipotesi) l’atto nullo a raggiungere il suo scopo (ossia, la piena conoscenza dei caratteri dell’obbligazione), ma tanto deriverebbe da un fatto ad esso esterno (la conoscenza aliunde del provvedimento da parte dell’intimato, per di più preesistente all’atto stesso): in altre parole, sarebbe come dire che, in tutti i casi in cui la esecutorietà è concessa ai sensi dell’art. 648 c.p.c., la nullità del precetto ex art. 654, comma 2, c.p.c., ove del provvedimento non sia data menzione, non potrebbe mai dichiararsi, perché quest’ultimo non può non essere noto all’opponente, il che è ampiamente da escludere, per quanto detto in precedenza.

Non si tratta, dunque, di un atto nullo che comunque (ex post) raggiunge lo scopo, così scongiurando la sua nullità ex art. 156, comma 3, c.p.c., ma di un atto che si rivela comunque definitivamente inidoneo a raggiungerlo.

4.7 – Deve pertanto affermarsi il principio per cui “Nell’espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che – dopo la sua emanazione – ha disposto l’esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l’intimato abbia acquisito aliunde), l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi”.

5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato perché infondato.

Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese. La definizione del giudizio in piena conformità a quanto prospettato con la proposta di definizione anticipata del ricorso giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., ma in misura del minimo di legge, come da dispositivo, stante il riscontrato imperfetto allineamento nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione di cui al secondo motivo, nonché la necessità del conseguente approfondimento disposto con l’ordinanza interlocutoria.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Cass. civ., III, sent., 02.12.2025, n. 31447

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