Il ricorso non merita accoglimento.
1. L’individuazione del L.A. come il responsabile della diffusione delle immagini sessualmente esplicite della persona offesa è stata accertata dalla Corte di merito (oltre che dal Tribunale di prime cure e, quindi, con doppia conforme) con motivazione priva di manifeste aporie logiche così da sottrarsi al sindacato di legittimità che non può essere sollecitato al fine di ottenere una rivisitazione degli elementi di fatto su cui si è fondata la sentenza di condanna, la cui valutazione è, invece, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La persona offesa, ancorché costituitasi parte civile, aveva, infatti, lealmente ammesso di avere trasmesso alcune delle immagini e dei video a terze persone ma si era dimostrata sicura nell’affermare che quelle oggetto del presente giudizio non erano mai state inviate ad alcuno. E ciò ben prima di avere contezza del fatto che potesse essere stato l’imputato a diffonderle.
Si era limitata a ricordare che del telefono cellulare che le conteneva, in memoria, aveva momentaneamente perso il possesso una sera, dimenticandolo nell’autovettura del prevenuto. Ma era stata solo la successiva perquisizione che aveva consentito di acclarare che quei files, mai trasmessi ad alcuno, erano invece presenti nella memoria di uno dei telefoni cellulari dell’imputato.
Dovendosi così dedurre che il medesimo li avesse ottenuti, trasmettendoli dal cellulare della donna al proprio, nel periodo di tempo in cui ne era stato in possesso (approfittando anche del fatto che il cellulare della persona offesa non era protetto da alcuna password).
Peraltro, realizzando poi quello che aveva prefigurato in alcuni messaggi inviati a terza persona nel 2018, l’intento di “umiliare” tale “M.” (il nome della B.).
Era pertanto evidente, secondo la Corte di merito, che, in un primo tempo, l’imputato aveva trasmesso tali files dal telefono cellulare della vittima al proprio, realizzando così la condotta contestatagli al capo A della rubrica, e, in un secondo tempo, le aveva diffuse in internet nei modi descritti al capo B dell’imputazione.
2. Tutto ciò premesso in fatto, si erano configurati, in diritto, i contestati reati.
Quanto al delitto di cui all’art. 167, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, si ricorda come tale norma (sotto la rubrica del “trattamento illecito dei dati”), disponga:
“2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”
Su tale reato si è detto:
– innanzitutto, che, in tema di trattamento illecito di dati personali, sussiste continuità normativa tra il delitto di cui all’art. 167, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella formulazione successiva alla novellazione effettuata dall’art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e quello previsto dalla medesima norma nella formulazione previgente, continuando ad essere incriminato il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, avvenuto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies o delle misure di garanzia di cui all’art. 2-septies d.lgs. n. 196 del 2003, che rechi nocumento all’interessato e sia finalizzato a trarre profitto per sé o per altri o a provocare tale nocumento (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063 – 01);
– e, in concreto, che, in tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento previsto dall’art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456 – 03; Sez. 3, n. 15221 del 23/11/2016, dep. 28/03/2017, Campesi, Rv. 270055 – 01).
Date tali premesse, risulta evidente come le immagini sessualmente esplicite che la persona offesa aveva conservato nel proprio telefono cellulare costituissero dei “dati personali”, di particolare riservatezza poi (a prescindere dal fatto che altre analoghe siano state da questa trasmesse ad altre persone, posto che solo alla persona offesa spettava la decisione di inviarle a chi volesse), tali da meritare la conseguente protezione.
Ed è altrettanto evidente come il trattamento degli stessi da parte dell’imputato – realizzato con la trasmissione dei relativi files al proprio cellulare, abusivamente utilizzando quello della stessa B. – avesse recato “nocumento” a quest’ultima, dato che aveva sottratto dalla sua sfera di controllo quelle immagini che ella aveva inteso tenere riservate, in assoluto (non trasmettendole a nessuno) o in modo relativo (inviandole a persone dalla medesima scelte).
Tanto è vero che, in concreto, solo tale prima condotta aveva consentito di realizzare la seconda, la diffusione dei files su alcuni social media.
2.2. Con la ricordata diffusione si era poi consumato il delitto ascritto al prevenuto al capo B), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 612 ter cod. pen.
La condotta di diffusione delle immagini e dei video, raffiguranti scene sessualmente esplicite, infatti, era stata realizzata senza alcun consenso da parte della persona ritratta nei medesimi, così recandole l’ulteriore nocumento (peraltro voluto dall’imputato) consistito nella circolazione incontrollata di sue immagini intime.
3. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile e che saranno liquidate dal giudice a quo, posto che la stessa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L’oggetto del processo impone l’oscuramento dei dati identificativi.
Cass. pen., V, ud. dep. 02.12.2025, n. 38922