1. – L’Associazione The Future of Children ha partecipato alla procedura indetta con l’avviso pubblico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II in data 28 luglio 2023, prot. n. 17392, volta ad erogare delle provvidenze pubbliche per asili nido rivolto ai bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi.
2. – Con i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 2 gennaio 2024, prot. n. 80, e del 18 gennaio 2024, prot. n. 1537, sono state approvate le graduatorie della procedura. L’associazione ricorrente è risultata tra i soggetti esclusi, con la seguente motivazione “carenza requisiti ex art. 7 dell’Avviso”.
3. – Dopo aver proposto domanda d’accesso, rimasta inevasa, la citata associazione si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento del provvedimento, per carenza di motivazione e illogicità della decisione.
In via ancillare, ha chiesto che le venisse garantito l’accesso agli atti.
4. – Costituitosi con comparsa di mera forma il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con ordinanza del 15 maggio 2024, n. 277, è stata accolta l’istanza di misura cautelare, disponendo il riesame della domanda da parte dell’amministrazione; ed è stata accolta la domanda di accesso.
5. – Con verbale del 12 giugno 2024, n. 17, la commissione valutatrice ha riesaminato l’istanza di finanziamento dell’Associazione The Future of Children.
Essa ha ritenuto che mancasse uno dei requisiti di funzionamento della struttura (indicato nell’art. 4, lett. c) dell’avviso pubblico), vale a dire il parere favorevole del Comune in ordine all’agibilità dei locali. Nondimeno, ha proceduto alla valutazione del progetto, assegnandogli 30 punti sui 90 disponibili, insufficienti, alla stregua dell’art. 7 dell’avviso pubblico, per ritenere ammissibile il progetto, essendo la soglia fissata a 60 punti.
6. – Tale decisione è stata impugnata con motivi aggiunti.
Con il primo di esso, è stata avanzata la censura di carenza di motivazione e di illogicità, non essendo chiaro il motivo per cui la commissione abbia ritenuto l’istante carente del requisito di cui all’art. 4, lett. c) dell’avviso pubblico, posto che i locali in cui deve essere insediata la classe primavera, aggregata al nido, sarebbe dotati del requisito dell’agibilità, e posto ulteriormente che nessuna normativa prevede un parere favorevole del Comune sull’agibilità dei locali ulteriore rispetto a quello fornito in relazione al nido.
Anche la valutazione del punteggio sarebbe censurabile.
Invero, la commissione valutatrice ha attribuito 0 punti su 15 per la voce Qualità del progetto educativo e pedagogico mirante al passaggio al grado successivo di istruzione per il fatto che nel progetto educativo presentato si fa riferimento al nido e non alla classe primavera; e 5 punti su 20 per la voce qualità della Carta dei Servizi/PTOF con particolare attenzione alle attività di monitoraggio e valutazione, non essendo previste azioni strutturate di monitoraggio.
Tuttavia, facendo leva su una relazione della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne, federata con 6.700 scuole dell’infanzia sia pubbliche che paritarie) depositata in atti, parte ricorrente ha sostenuto che la Carta dei servizi vigente non potrebbe che essere incentrata sul servizio già esistente, e quindi essere rivolta prevalentemente agli alunni dell’asilo nido; che non si potrebbe pretendere una modifica del PTOF prima dell’avvio della sezione primavera; che le attività di monitoraggio e la valutazione sono state regolarmente previste; che, sul versante della continuità diacronica, il progetto presentato sarebbe da ritenere esaustivo e meritevole dell’attribuzione del massimo punteggio, tenuto conto de «l’esperienza maturata in termini di raccordo verticale con il successivo grado d’istruzione di cui il Nido inglobante la Sezione Primavera rappresenta l’anello di raccordo con la scuola dell’infanzia».
7. – Costituitasi in giudizio, l’amministrazione, oltre a contestare nel merito le censure sollevate con motivi aggiunti, ha dedotto l’inammissibilità di queste, perché rivolte avverso un atto endoprocedimentale quale il verbale di rivalutazione e non avverso il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 29 luglio 2024, prot. n. AOODRCAL 20315, che, a conclusione,del procedimento di rivalutazione, non ha ammesso l’associazione ricorrente a finanziamento.
8. – L’associazione ricorrente ha proposto nuovi motivi aggiunti avverso tale atto, di cui afferma di aver avuto conoscenza solo in sede processuale, non essendogli stato notificato.
Estendendo anche a tale atto le censure sollevate con riferimento al verbale della commissione di valutazione del 12 giugno 2024, n. 17, ha lamentato che quest’ultimo sarebbe a sua volta difettoso della motivazione; violerebbe l’art. 4, lett. c) dell’avviso pubblico; sarebbe viziato dalla violazione dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, per mancata trasmissione del preavviso di rigetto; si porrebbe in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, avendo attribuito punteggi ingiustificatamente bassi; non essendo stato comunicato, avrebbe leso il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
9. – Il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026, in presenza della sola difesa erariale.
Nel corso di tale udienza è stata rilevata d’ufficio la possibile irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità dei primi motivi aggiunti.
In data 9 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto di non aver potuto partecipare all’udienza per un’improvvisa indisposizione del difensore che quel giorno sarebbe dovuto comparire d’innanzi alla Curia, chiedendo che la causa sia rimessa sul ruolo.
10. – Riunitosi nuovamente in camera di consiglio in data 22 ottobre 2025, il Tribunale, al fine di salvaguardare il contraddittorio, ha ritenuto di poter utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’art. 73, u.c. c.p.a. per consentire alla difesa di parte ricorrente: 1) di dimostrare l’impedimento, allo stato solo dedotto; 2) di interloquire sulla rilevata possibile causa di irricevibilità dei secondi motivi aggiunti e improcedibilità dei primi motivi aggiunti.
In data 22 novembre 2025 la parte ricorrente ha depositato documentazione idonea a dimostrare l’improvviso impedimento e memoria sulle questioni rilevate d’ufficio.
Il Collegio si è nuovamente riunito per decidere alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, tenendo conto degli argomenti spesi dalla parte ricorrente. L’interlocuzione cartolare della parte sulla questione rilevata in sede di udienza rende superflua la rimessione della causa sul ruolo, richiesta da parte ricorrente.
11. – Il ricorso principale è improcedibile, tenuto conto che i provvedimenti impugnati risultano definitivamente superati dalla rivalutazione operata dall’amministrazione in ottemperanza alla decisione cautelare.
12. – Il Tribunale deve quindi rilevare che il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 29 luglio 2024, prot. n. AOODRCAL 20315 è stato versato agli atti del presente giudizio il 7 gennaio 2025.
Con memoria dell’11 aprile 2025, la difesa erariale ha poi espressamente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tale provvedimento, conclusivo del riesame disposto in via cautelare da questo Tribunale.
Non è dunque sostenibile, per come fa la parte ricorrente nelle memorie ex art. 73 u.c. c.p.c., che il deposito del decreto in giudizio sia irrilevante. Infatti, se anche si ammettesse la tesi per cui il mero deposito dell’atto non sarebbe in questo caso idoneo a far decorrere i termini di impugnazione, posto che l’amministrazione non avrebbe in precedenza osteso l’atto in sede d’accesso e, quindi, avrebbe prodotto quasi “a sorpresa” il decreto, nondimeno vi è che la difesa erariale ha espressamente animato il contraddittorio sul punto.
Si legge nell’atto defensionale: «Orbene, con provvedimento AOODRCAL 20315 del 29.07.2024, il Direttore Generale dell’USR per la Calabria, preso atto degli esiti dei lavori di rivalutazione della domanda, ha decretato che “la candidatura della scuola paritaria “The Future of Children” di Rende in adesione all’avviso AOODRCAL 17392 del 28.07.2023 non è ammessa a beneficiare, per l’annualità 2023/2024, della quota di contributo pubblico oggetto del predetto avviso”. Tuttavia, controparte, anziché legittimamente impugnare tale ultimo provvedimento, unico dotato di efficacia nei suoi confronti ha inteso censurare il (previo) verbale di rivalutazione, atto endoprocedimentale e prodromico rispetto a quello che ne ha sancito l’esclusione dal beneficio richiesto! 5 Ne consegue, in via preliminare, per le suesposte considerazioni, che il ricorso per motivi aggiunti è da ritenersi inammissibile, sia perché rivolto avverso un atto endoprocedimentale e sia perché il provvedimento di esclusione è divenuto definitivo per sua mancata impugnazione».
La parte diligente, a questo punto, non poteva che essere consapevole dell’esistenza di un decreto conclusivo del procedimento. Anzi, che essa ne fosse – in concreto – consapevole emerge dalle note d’udienza depositate il 9 maggio 2025. In esse si legge che la difesa della parte «non può esimersi dal stigmatizzare – con fermezza ma nel rispetto dell’istituzione – il comportamento gravemente scorretto e potenzialmente lesivo del diritto di difesa tenuto dalla Regione e dall’USR. Il citato provvedimento AOODRCAL 20315, a differenza del verbale n. 17, non è stato né notificato, né reso disponibile all’atto dell’accesso agli atti effettuato nel mese di ottobre 2024, tanto che la ricorrente ignorava perfino la sua esistenza».
Nondimeno, i secondi motivi aggiunti, con cui tale atto è stato impugnato, sono stati notificati e depositati solo il 12 luglio 2025, 186 giorni dopo la produzione documentale, 92 giorni dopo che è stata rilevata processualmente la mancata impugnazione dell’atto, 64 giorni dopo che la parte ricorrente ha fatto espresso riferimento al decreto nei propri scritti difensivi.
I secondi motivi aggiunti, quindi, debbono ritenersi tardivi e, perciò irricevibili.
D’altra parte, il fatto che alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 il Tribunale, su richiesta di parte ricorrente, abbia differito la trattazione del ricorso per consentire il deposito di motivi aggiunti non può, evidentemente, avere alcuna incidenza sul rispetto dei termini per impugnare, che sono fissati dalla legge.
12. 1. – Tali conclusioni sono in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, il deposito in giudizio di documenti — mai prima comunicati o comunque conosciuti — costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l’avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione, di cui all’art. 43, comma 1, secondo periodo, c.p.a. Infatti, in base ai criteri dell’ordinaria diligenza, il ricorrente è comunque tenuto a verificare l’eventuale deposito di atti processuali. Se, in generale, i meccanismi di conoscenza legale presentano per lo più natura presuntiva e vivono in costante equilibrio tra un’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale del privato e un’opposta esigenza di stabilità e continuità dell’azione amministrativa, proprio il deposito giudiziale di documenti realizza un significativo tramite di conoscenza dell’atto amministrativo, che corrisponde adeguatamente alle due esigenze sopra menzionate; in tal senso depongono le particolari formalità del contesto nel quale la produzione documentale ha luogo; l’elevato livello di vigilanza sull’andamento delle vicende processuali che normalmente connota i soggetti costituiti in giudizio; l’obbligatoria assistenza legale loro fornita dai difensori legali, quale ulteriore ausilio nell’analisi e nella comprensione dei fatti processuali (TAR Calabria- Catanzaro, Sez. I, 19 aprile 2022, n. 669; Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4354; cfr. anche TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, 5 giugno 2024, n. 11422).
13. – I primi motivi aggiunti risultano improcedibili in quanto, ove anche venisse annullato il verbale della commissione valutatrice del 12 giugno 2024, n. 17, l’associazione ricorrente non potrebbe conseguire il bene della vita per la persistenza del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 29 luglio 2024, prot. n. AOODRCAL 20315.
14. – In ogni caso, con riferimento ad essi, è bene notare che al progetto presentato dall’associazione ricorrente è stato attribuito un punteggio di 30, ben lontano dalla soglia di 60 punti necessaria per essere ammissibile al finanziamento.
La valutazione della commissione, connotata da discrezionalità tecnica, non presenta palesi elementi di illogicità e irragionevolezza. Al contrario, appare intrinsecamente ragionevole valutare negativamente, con riferimento al criterio della Qualità del progetto educativo e pedagogico mirante al passaggio al grado successivo di istruzione, il fatto che nel progetto educativo presentato si faccia riferimento al nido e non alla classe primavera.
Quindi, la decisione amministrativa resisterebbe anche nel merito al ricorso proposto.
15. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 01.12.2025 n. 2044