1. Con ricorso notificato e depositato in data 30 luglio 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente ha conseguito l’aggiudicazione di una gara indetta dall’Azienda Ligure Sanitaria per la fornitura di materiale di laboratorio e ha successivamente stipulato una convenzione, alla quale ha aderito l’Ospedale San Martino.
In data 1° aprile 2025 l’Ospedale ha inviato alla ricorrente una diffida relativa all’adempimento di alcune obbligazioni contrattuali; la società Beckman ha provveduto a contestarla.
In data 3 giugno 2025 la società Roche Diagnostics s.p.a., seconda graduata nella suddetta gara, ha avanzato istanza di accesso alla nota dell’Ospedale; la ricorrente, ricevutane comunicazione, ha fatto opposizione all’ostensione, deducendo la mancanza di interesse, stante l’insussistenza di qualsiasi concreta prospettiva di risoluzione del contratto.
Con provvedimento del 18 luglio 2025 l’Ospedale ha accolto l’istanza della controinteressata.
3. Avverso tale provvedimento la società Beckman ha proposto ricorso, censurando la violazione dei presupposti per l’accesso.
Con decreto cautelare del 31 luglio 2025 è stata sospesa l’efficacia del provvedimento.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, instando per la reiezione del gravame. L’Ospedale, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
Con ordinanza dell’11 settembre 2025, n. 223, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della camera di consiglio del 7 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4.1 Anzitutto, va precisato che l’istanza di accesso presentata dalla società Roche in data 3 giugno 2025 (doc. 7 controinteressata) è espressamente qualificata sia come istanza di accesso tradizionale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia come istanza di accesso civico ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4.2. Ebbene, muovendo dall’accesso difensivo, il Collegio non può che richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale «l’accesso agli atti di cui all’art. 22 della L. n. 241 del 1990 è consentito anche per la fase esecutiva del rapporto, nelle ipotesi di possibile inadempimento contrattuale, allorché il privato richiedente (solitamente il secondo classificato ad una gara pubblica) abbia di mira la possibile risoluzione del contratto del primo classificato», purché «l’interesse difensivo preesista all’istanza di accesso e non si traduca dunque in una richiesta con mere finalità esplorative» (Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3642; T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 febbraio 2025, n. 170).
Ebbene, nel caso di specie la Società istante ha chiaramente motivato l’istanza di accesso proprio con riguardo all’esigenza di verificare l’esistenza di eventuali motivi di risoluzione del contratto in essere. Peraltro, dalla documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata si evince che l’intento di chiedere la risoluzione e lo scorrimento della graduatoria era stato già manifestato all’Ospedale in precedente interlocuzioni (si vedano in particolare le note del 10 gennaio, del 9 aprile e del 23 maggio 2025 – rispettivamente docc. 3-4-5 controinteressata), sulla base – stando alla prospettazione della controinteressata – del mancato collaudo della strumentazione fornita dalla società Beckman.
4.2.3. Con riguardo a tale ultima circostanza, la ricorrente nega recisamente la fondatezza della ricostruzione della società Roche, affermando che il collaudo è stato correttamente e tempestivamente effettuato. Sennonché, una tale affermazione non è sufficiente a scalfire l’interesse dell’istante, così come non è idonea a tal fine la notazione che la fornitura è regolarmente proseguita e l’Ospedale non avviato alcuna procedura per la risoluzione. Una siffatta argomentazione, a ben vedere, ingenera un circolo tautologico che si imbatte in un’aporia di fondo: l’interesse che anima la pretesa ostensiva della società Roche è proprio quello di verificare se nell’attuazione del contratto si sono verificate le condizioni per la risoluzione e se l’Amministrazione le ha correttamente valutate, alla stregua della disciplina generale e delle condizioni contenute nella lex specialis. Lo stesso Ospedale, del resto, nel provvedimento impugnato (doc. 10 ricorrente) afferma inequivocabilmente che al momento della diffida del 1° aprile 2025 non si poteva escludere in astratto l’eventualità di una risoluzione, essendo in corso un confronto tra le parti circa l’esecuzione di talune prestazioni.
4.2.4. Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, consentono di rinvenire a fondamento dell’istanza ostensiva un interesse apprezzabile quantomeno in termini di serietà e privo di intenti lato sensu emulativi.
4.3. Per completezza, va considerato che, anche riguardato dall’angolo visuale della disciplina dell’accesso civico, il provvedimento ostensivo non esibisce profili di illegittimità; sul punto, sia sufficiente richiamare l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del 2 aprile 2020, n. 10, secondo la quale «la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici».
4.3.1. A tale riguardo, infine, il Collegio rileva che nella nota di opposizione del 2 luglio 2025 (doc. 9 ricorrente) e nel ricorso non è stata allegata alcuna delle ragioni di esclusione di cui all’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al fine di contestate la legittimità del provvedimento ostensivo. Solo nelle memorie del 22 ottobre 2025 la ricorrente fa genericamente riferimento al pericolo che vengano conosciuti dati del conto economico della commessa: prescindendo da ogni considerazione circa la tempestività del rilievo, si tratta, all’evidenza, di contenuti non eccettuati dalla disposizione in parola.
5. In definitiva, il ricorso va respinto in quanto infondato.
6. La ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore della controinteressata, liquidate come da dispositivo; la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esonera il Collegio dal dover provvedere sulle relative spese.
TAR LIGURIA, I – sentenza 01.12.2025 n. 1335