1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica ex art. 8, co. 2, l.r. n. 17/2015 e art. 37, co. 1, cod. nav. indetta dal Comune di Tricase a mezzo di determina n. 471 del 15 aprile 2025 per la “Assegnazione in concessione demaniale marittima di area e specchio acqueo portuale per un punto di ormeggio natanti ed imbarcazioni da diporto e servizi annessi e complementari all’interno del porto di Tricase”.
1.2. Ad esito della fase di valutazione delle offerte la ricorrente risultava seconda classificata con il punteggio di 59/100, mentre si collocava prima in graduatoria la Hobby Nautica di Turco Ignazio, Carlo e Fabrizio S.n.c. con il punteggio di 84/100. Per tale ragione la commissione di gara, come da verbale n. 3 del 14 luglio 2025, formulava la proposta di aggiudicazione in favore di detta società.
2. La ricorrente, pertanto, con atto notificato e depositato in data 30 settembre 2025, ha impugnato innanzi a questo TAR la proposta di aggiudicazione unitamente agli atti connessi, formulando, a sostegno delle domande spiegate, la seguente ragione di censura:
– “Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. 35/2023 – Violazione della lex specialis – Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di proporzionalità – Violazione dei principi di trasparenza, par condicio e imparzialità – Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. – Illegittimità dell’intera valutazione tecnica per macroscopica incoerenza, distorsione del confronto concorrenziale e arbitrarietà nell’attribuzione dei punteggi”.
A mezzo dell’unico motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità sotto molteplici profili del giudizio di valutazione delle offerte operato dalla commissione di gara, avendo quest’ultima assegnato alla proposta progettuale della ricorrente, per ciascuno dei diversi criteri previsti dal bando, un punteggio illogicamente e erroneamente deteriore rispetto a quello attribuito alla prima classificata e, altresì, per difetto di motivazione, essendosi la commissione limitata ad esprimere il proprio giudizio mediante la sola indicazione di valori numerici, avendo i singoli commissari attribuito punteggi uniformi con riferimento a ciascun criterio ed avendo la commissione esaurito la fase di valutazione dei progetti in un tempo eccessivamente breve.
2.1. Il Comune di Tricase si è costituito in giudizio in data 17 ottobre 2025 mediante il deposito di una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle censure spiegate dalla ricorrente e chiesto il rigetto della domanda cautelare. Il Comune, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto rivolto avverso una mera proposta di aggiudicazione e, altresì, in ragione della formulazione di censure unicamente volte a contestare le valutazioni di merito della commissione di gara. Nel merito, il Comune ha replicato ai motivi di ricorso, evidenziando, in particolare, la correttezza dei punteggi assegnati dalla commissione di gara ai progetti presentati e l’insussistenza di elementi di illogicità o erroneità manifesta nelle valutazioni rese, oltre che la loro adeguatezza sotto il profilo motivazionale.
2.2. Anche la controinteressata Hobby Nautica di Turco Ignazio, Carlo e Fabrizio S.n.c. si è costituita in giudizio in data 17 ottobre 2025, depositando una memoria difensiva, con la quale ha formulato eccezioni preliminari analoghe a quelle della difesa dell’amministrazione comunale e ha dedotto, altresì, il mancato superamento, da parte della ricorrente, della cd. prova di resistenza, non avendo formulato censure tali da permetterle di conseguire l’aggiudicazione. La prima classificata, inoltre, ha replicato nel merito ai motivi di ricorso, chiedendo il rigetto delle domande formulate.
2.3. Assonautica Provinciale Lecce e So.Ge.T.Im. di Juri Rizzello & C. S.a.s., destinatarie della notifica per litis denutiatio in quanto collocatesi in posizione di graduatoria deteriore rispetto alla ricorrente, non si sono costituite in giudizio.
2.4. La ricorrente, in data 18 ottobre 2025, ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle eccezioni preliminari formulate dalle altre parti costituite, sostenendo la piena lesività degli atti impugnati e l’ammissibilità delle censure svolte e, nel merito, ha ulteriormente ribadito le proprie difese.
2.5. In data 21 ottobre 2025 il Comune di Tricase ha depositato copia della determinazione dirigenziale n. 65 del 20 ottobre 2025 di aggiudicazione definitiva della gara in favore della Hobby Nautica S.n.c.; conseguentemente, con atto depositato in data 21 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto il rinvio della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, stante la necessità di proporre motivi aggiunti e, pertanto, alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 il Collegio ha accordato tale richiesta.
3. Con atto di motivi aggiunti notificato e depositato in data 27 ottobre 2025, parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 65/2025, estendendo, in primo luogo, per illegittimità derivata le censure già proposte con il ricorso originario e formulando, altresì, i seguenti motivi nuovi:
– “Violazione dell’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011 – Erronea applicazione coordinata con gli artt. 17 e 50 d.lgs. 36/2023 – Contraddittorietà intrinseca della motivazione – Carenza dei presupposti di urgenza – Violazione dell’art. 3 L. 241/1990”.
Con il primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità della determina n. 65/2025 per violazione del combinato disposto degli artt. 92, co. 3, d.lgs. 159/2011 e 17 e 50 d.lgs. 36/2023, avendo il Comune di Tricase disposto l’aggiudicazione definitiva senza aver atteso la risposta della Prefettura in ordine alla richiesta di rilascio dell’informativa liberatoria antimafia e non sussistendo alcuna delle condizioni che, ai sensi dell’art. 92, co. 3, d.lgs. 159/2011, consentono di procedere prima che la Prefettura si sia espressa in ordine a tale richiesta.
– “Sviamento di potere – Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 L. 241/1990 – Elusione del controllo giurisdizionale”.
Con il secondo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità della determina n. 65/2025 per sviamento di potere e violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, avendo il Comune di Tricase provveduto all’aggiudicazione in prossimità della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso e, quindi, al solo fine di ottenere un vantaggio processuale.
3.1. Con decreto n. 501 del 28 ottobre 2025 è stata rigettata la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm. formulata dalla ricorrente unitamente all’atto di motivi aggiunti.
3.2. In data 21 novembre 2025 il Comune di Tricase ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato ai motivi aggiunti. L’amministrazione, in particolare, ha esteso le eccezioni preliminari già proposte in relazione al ricorso anche avverso i motivi aggiunti e, nel merito, ha provveduto a replicare alle censure formulate, deducendone l’infondatezza.
3.3. Anche l’aggiudicataria ha depositato, in data 21 novembre 2025, una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti e la loro infondatezza nel merito, ribadendo e ulteriormente suffragando le proprie difese.
3.4. La ricorrente, in data 22 novembre 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle eccezioni e alle deduzioni dell’amministrazione comunale e della controinteressata, insistendo per l’accoglimento delle domande spiegate.
3.5. Ad esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle difese del Comune di Tricase e della Hobby Nautica S.n.c., stante l’infondatezza nel merito delle censure di cui al ricorso e ai motivi aggiunti.
5. A mezzo dell’unico motivo formulato con il ricorso originario, la ricorrente ha censurato la proposta di aggiudicazione e gli atti correlati, deducendo la manifesta erroneità e l’illogicità dei giudizi espressi dalla commissione di gara con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione, avendo questa ingiustificatamente attribuito un punteggio superiore all’offerta della Hobby Nautica S.n.c. La ricorrente, inoltre, ha dedotto anche il difetto di motivazione del giudizio valutativo delle offerte, avendo la commissione motivato la propria decisione solo mediante l’attribuzione di punteggi numerici, avendo i singoli commissari espresso sempre un voto uniforme per ciascun criterio ed essendo stato svolto il procedimento di valutazione dei progetti in un tempo eccessivamente ristretto.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. In termini generali “È noto il costante orientamento della giurisprudenza, che esclude la sindacabilità della valutazione delle offerte tecniche, al di fuori dei casi di manifesta erroneità del giudizio per irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, III, 29 ottobre 2024 n. 8621, secondo cui “la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità”; cfr., altresì, Cons. Stato, V, 8 ottobre 2024 n. 8077 secondo cui si tratta di “valutazione, come noto, connotata da elevato grado di discrezionalità tecnica, a fronte della quale il sindacato demolitorio di legittimità del giudice amministrativo si limita ad un sommario ed essenziale esame dal quale si evinca, motivatamente, un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto (ex pluribus, Cons. Stato, V, n. 92 del 2023; VI, n. 6753 del 2020)”)” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7458 del 23 settembre 2025).
5.3. Ciò posto, deve rilevarsi come nel caso di specie le censure proposte dalla ricorrente avverso i punteggi attribuiti alle offerte non siano idonee a manifestare errori di carattere oggettivo o profili di irragionevolezza manifesta, tali da tradursi nel non corretto (e, pertanto, sindacabile) esercizio della discrezionalità tecnica spettante all’organo preposto alla valutazione delle offerte, risolvendosi, piuttosto, nel sindacato del giudizio di merito operato dalla commissione di gara.
5.4. La ricorrente, infatti, nell’elencare i diversi criteri in relazione ai quali ritiene non corretta l’attribuzione del punteggio, ha sostanzialmente provveduto alla comparazione della propria offerta con quella della Hobby Nautica S.n.c., esponendo le ragioni per cui ritiene non condivisibili i relativi punteggi attribuiti dalla commissione.
5.5. Nessuna delle censure, tuttavia, è idonea a rappresentare, anche solo in astratto, l’esistenza di errori di carattere oggettivo o di illogicità manifeste nel giudizio espresso dalla commissione, come, peraltro, risulta dimostrato a contrario dalle difese dell’amministrazione comunale e della controinteressata, le quali hanno evidenziato come la differenza di punteggio tra le due offerte in relazione ai criteri in contestazione sia agevolmente spiegabile in ragione della sussistenza di rilevanti dubbi sull’effettiva fattibilità e sostenibilità economica di quanto proposto dalla ricorrente, così confermandosi la riconducibilità dei punteggi espressi all’ambito incensurabile di merito spettante alla commissione.
5.6. I giudizi espressi, inoltre, non risultano viziati nemmeno sotto il profilo motivazionale, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento (Consiglio di Stato, Sez. III, 12 ottobre 2023, n. 8893)” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 839 del 3 febbraio 2025).
5.7. Nel caso di specie, il bando di gara, all’art. 8, elenca i criteri e i sotto-criteri di valutazione delle offerte e, per ciascuno di questi, prevede una definizione descrittiva, indica il criterio qualitativo da seguire nella valutazione dell’offerta e precisa, infine, il punteggio massimo attribuibile. Trattasi, quindi, di criteri di carattere sufficientemente specifico e determinato, alla luce dei quali la formulazione del giudizio mediante la sola indicazione del punteggio numerico deve ritenersi adeguata sotto il profilo motivazionale.
5.8. Inoltre, anche il fatto che i commissari abbiano attribuito ciascuno il medesimo punteggio con riferimento ai singoli criteri non può considerarsi, di per sé, una ragione idonea per concludere per l’illegittimità motivazionale dei giudizi espressi, in quanto “la circostanza che tutti i componenti della Commissione abbiano concordemente attribuito un identico punteggio non costituisce, di per sé, indizio di illegittimità della valutazione espressa dai Commissari, potendo, invece, rappresentare l’esito di tale confronto. Si deve, infatti, ritenere che, in assenza di un qualsivoglia principio di prova di segno contrario, l’identità del giudizio possa essere la conseguenza di un dialettico confronto, in seno alla Commissione giudicatrice (in tal senso, ex multis, TAR Roma, sez. IV, 26 settembre 2022 n. 12208)” (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, sent. n. 1267 del 12 agosto 2024).
5.9. Da ultimo, nessun rilievo tale da inficiare il giudizio della commissione può desumersi dalle censure in ordine al tempo impiegato dalla commissione per la valutazione delle offerte.
5.10. A tale proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che, come dedotto dalla stessa ricorrente, l’esame dei quattro progetti presentati si è protratto per circa sette ore e, quindi, per un tempo che può ritenersi evidentemente congruo rispetto all’oggetto della gara, in relazione al quale non emergono particolari profili di complessità tecnica.
5.11. In secondo luogo, la ricorrente si è limitata a dedurre l’eccessiva brevità del tempo destinato alla valutazione delle offerte, senza offrire, tuttavia, alcuna ulteriore dimostrazione in ordine all’incompatibilità di tali tempistiche con la tipologia di giudizio valutativo da svolgere, dovendosi, pertanto, dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta (come di un elaborato concorsuale) può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (cfr. le sentenze già richiamate dal giudice di primo grado: Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871). Ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323)” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 6720 del 25 luglio 2024).
5.12. Da quanto detto discende, pertanto, l’infondatezza delle censure proposte a mezzo del ricorso originario.
6. Con il primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione n. 65/2025, in quanto emesso in mancanza della preventiva acquisizione dell’informativa antimafia e in assenza delle condizioni per procedere in tal senso, con conseguente violazione degli artt. 92, co. 3, d.lgs. 159/2011 e 17 e 50 d.lgs. 36/2023.
6.1. La censura è infondata.
6.2. A tale proposito, oltre a doversi rilevare la non diretta applicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 (trattandosi di procedura per il rilascio di una concessione demaniale marittima – cfr. ex multis Cons. Stato. Sez. VII, sent. n. 6446 del 22 luglio 2022), deve evidenziarsi che l’art. 92, co. 3, d.lgs. 159/2011 consente di procedere in assenza del rilascio dell’informativa liberatoria o qualora sia infruttuosamente decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 o, alternativamente, ove sussistano ragioni di urgenza.
6.3. Ciò posto, nel caso di specie, il termine dilatorio di trenta giorni, seppur non decorso alla data di emissione del provvedimento, risultava tuttavia già spirato al momento della notifica dei motivi aggiunti (né è stato allegato che sia successivamente pervenuta un’informazione non liberatoria), sicché il vizio dedotto, come eccepito da parte del Comune, si traduce in una contestazione di carattere meramente formale e comunque non più attuale, con conseguente difetto di qualsivoglia utilità concreta per la parte ricorrente.
6.4. In secondo luogo, il provvedimento di aggiudicazione, conformemente a quanto consentito dall’art. 92, co. 3, d.lgs. 159/2011, dà atto delle ragioni di urgenza sottese alla decisione di provvedere all’aggiudicazione prima del decorso del termine dilatorio, stante la necessità di addivenire “previ gli incombenti di legge, al rilascio del titolo concessorio con decorrenza dal 1 gennaio 2026”. La procedura di gara in questione, infine, non costituisce la fase finale dell’attività amministrativa, avendo comporto unicamente la selezione dell’operatore al quale potrà essere eventualmente rilasciata, ad esito di un ulteriore procedimento, la concessione per l’esercizio delle attività di gestione del porto, sicché la necessità di garantire la tempestiva conclusione di tale secondo procedimento nei termini previsti dal bando deve ritenersi una ragione di urgenza tale da giustificare, nell’ambito della discrezionalità spettante all’amministrazione, la scelta di provvedere all’immediato rilascio dell’aggiudicazione, restando, peraltro, ferma la possibilità che la stessa venga meno ove l’informativa abbia eventualmente riscontro negativo.
7. Da ultimo, con il secondo motivo aggiunto è dedotto lo sviamento di potere e la violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, in quanto il Comune avrebbe provveduto ad emettere il provvedimento di aggiudicazione in prossimità della camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso e, quindi, al fine di procurarsi un vantaggio processuale.
7.1. Anche tale censura è infondata, risultando a tal fine sufficiente evidenziare che la proposta di aggiudicazione, impugnata con il ricorso originario, non è stata mai interessata da alcun provvedimento o effetto legale di sospensione, sicché il Comune ha conservato il potere di proseguire nel procedimento, non potendosi ritenere che la mera proposizione del ricorso giurisdizionale comporti l’obbligatorio arresto di un’attività amministrativa in corso di svolgimento, fatte salve eventuali valutazioni di opportunità di carattere eminentemente discrezionale e, pertanto, non sindacabile.
8. Da quanto detto discende, pertanto, l’infondatezza di tutti i motivi di censura proposti, dovendosi conseguentemente concludere per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
9. La peculiarità delle vicende di causa e la natura interpretativa delle questioni sottese alla decisione (in particolare per quanto concerne le censure in ordine all’adeguatezza motivazionale dei giudizi espressi dalla commissione di gara) giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 01.12.2025 n. 1574