Giova premettere che il provvedimento impugnato si fonda su tre distinte argomentazioni motivazionali, a ciascuna delle quali parte ricorrente ha dedicato una specifica censura, ragion per cui l’accoglimento del gravame presupporrebbe la fondatezza di tutti i motivi dedotti.
Viceversa il Collegio reputa sicuramente infondato il primo motivo, relativo al primo dei profili motivazionali degli atti impugnati, il che conduce al rigetto del ricorso senza neppure bisogno di esaminare le ulteriori censure proposte.
Detto elemento motivazionale è quello su cui maggiormente si incentrano gli atti impugnati, cioè il fatto che il progetto presentato dal sig. Durante preveda la ricostruzione del suo immobile con modifica di sagoma e aumento della volumetria nonostante esso ricada all’interno della fascia di 300 m. dalla linea di battigia, in ritenuto contrasto con la sentenza 22 febbraio 2022, n. 24, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, lettera h), della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, proprio nella parte in cui aveva aggiunto all’art. 39, comma 15, della legge regionale n. 8/2015 l’inciso “senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire”.
Parte ricorrente obietta che quella sentenza della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale di favore solo per illegittima “invasione” della sfera di competenza normativa statale e che quest’ultima -per effetto della modifica apportata dall’art. 14, comma 1-ter, lettera a), del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) all’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380- ha successivamente incluso nella nozione giuridica di (semplice) ristrutturazione gli interventi di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e aumento di volumetria anche se relativi a edifici compresi nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia marina, per cui il contrasto tra livelli di normazione rilevato dalla Corte sarebbe stato successivamente ricomposto, avendo lo stesso legislatore statale consentito ciò che quello regionale aveva all’origine previsto autonomamente (e proprio per questo illegittimamente).
Orbene, pur prescindendo da qualunque valutazione sull’effettiva portata sistematica di quella modifica normativa statale, la prospettazione di parte ricorrente è, comunque, infondata semplicemente perché il legislatore regionale ha, poi, autonomamente deciso di non consentire più demolizioni e ricostruzioni con aumento di volumetria e modifica di sagoma sugli immobili compresi nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia.
Si fa riferimento all’art. 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, con il quale è stata espressamente disposta l’abrogazione dell’art. 130, comma 1, lett. a), della legge regionale 24 ottobre 2023, n. 9, con il quale, a dispetto della sopra citata sentenza n. 22/20024 della Consulta, era stata, in prima battuta, reintrodotta nel comma 15 dell’art. 39 della l.r. n. 8/2015 la possibilità di realizzare quel tipo di interventi.
Pertanto, a seguito di quest’ultimo intervento abrogativo, il regime dettato dall’art. 39, comma 15, della l.r. n. 8/2015 è tornato a essere quello originariamente scaturente dalla sopra citata sentenza della Corte costituzionale n. 24/2022, che, come si è visto, aveva escluso interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria e modifica di sagoma su immobili collocati nella fascia di rispetto di 300 m. dalla linea di battigia.
Orbene, a giudizio del Collegio, ciò priva di concreta rilevanza il fatto che l’art. 14, comma 1-ter, lettera a), del d.l. n. 50/2022 avesse nel frattempo modificato in senso opposto l’art. 3 del d.p.r. 380/2001 nel senso di includere tra gli interventi di (semplice) “ristrutturazione” anche le ricostruzioni implicanti modifica di sagoma e/o aumento di volumetria su immobili compresi nella fascia di 300 m. dal mare. Difatti l’opposto intervento legislativo regionale, essendo contenuto nella legge n. 17/2023, è successivo di oltre un anno al citato art. 14, comma 1-ter, lettera a), del d.l. n. 50/2022, per cui il legislatore regionale ha operato la nuova scelta “limitativa” ben dopo che quello statale aveva, invece, aperto agli interventi ora in discussione.
Ne consegue che la nuova disciplina regionale, ostativa all’intervento in discussione, non può che considerarsi prevalente su quella statale perché successiva nel tempo e di maggior tutela.
Del resto è pacifico che il legislatore regionale -mentre non può ridurre il grado di tutela previsto dalla normativa dello Stato in relazione a beni o ambiti rientranti nella sfera normativa dello stesso- viceversa può accrescerlo introducendo disposizioni più rigorose (cfr., ex multis, Corte Costituzionale, 30 luglio 2021, n. 181), con il solo limite del divieto di eccesso di potere legislativo per irragionevolezza o sproporzione, certamente da escludere nel caso specifico per la pregnante rilevanza paesaggistica e ambientale della fascia di 300 m. dalla linea di battigia marina, oggetto della sopra descritta disciplina di tutela. Fermo restando, comunque, che -essendo successiva a quella statale di riferimento- la nuova norma regionale dovrebbe, in ogni caso, trovare applicazione sino alla sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, peraltro neppure ipotizzabile nel caso in esame per totale difetto dei relativi presupposti, in base a quanto dianzi evidenziato.
Tutto ciò conferma la legittimità degli atti impugnati e conduce al rigetto del ricorso in esame, seppur con integrale compensazione delle spese processuali, vista l’obiettiva complessità della res controversa.
TAR SARDEGNA, II – ordinanza 28.11.2025 n. 349