Giurisdizione e competenza – Controversie in  materia id chiusura di esercizi commerciali e giurisdizione del G.O.

Giurisdizione e competenza – Controversie in  materia id chiusura di esercizi commerciali e giurisdizione del G.O.

1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2025 e depositato il 23 maggio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto, sulla base dell’art. 5 della legge n. 50 del 1994, la chiusura dell’esercizio commerciale di cui è titolare per la durata di 38 giorni in quanto presso lo stesso, in due distinte occasioni risalenti rispettivamente al 26 aprile 2021 (quando dell’esercizio era titolare il fratello) e al 21 dicembre 2021 (quando dell’esercizio era titolare il medesimo ricorrente), sono stati sequestrati tabacchi lavorati nazionali e accessori da fumo detenuti per la vendita senza autorizzazione.

2. Il ricorrente deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’estraneità ai fatti del 26 aprile 2021 e la titolarità di una rivendita ordinaria non distante dall’esercizio commerciale in questione, a cui erano destinati i tabacchi, nonché il difetto di proporzionalità e l’afflittività della sanzione, applicata dopo più di quattro anni dall’illecito.

3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Come rilevato nel corso dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo.

7. Occorre premettere che il provvedimento impugnato dispone la chiusura dell’esercizio commerciale del ricorrente in ragione della detenzione per la vendita senza autorizzazione di tabacchi lavorati nazionali nonché di accessori da fumo, sulla base di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 50 del 1994, ormai abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024.

Il provvedimento applica una sanzione di natura punitiva, connessa alla violazione delle disposizioni che regolano la circolazione dei tabacchi lavorati e aggiuntiva rispetto alle altre sanzioni già previste; tale sanzione ha carattere afflittivo e vincolato, “restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla … irrogazione se non quanto alla misura: con la conseguenza che la contestazione dell’intimato si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire l’imposizione di prestazioni patrimoniali fuori dei casi espressamente previsti dalla legge” (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 26 novembre 2002, n. 885).

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 11 febbraio 2025, n.1145 (richiamando altro precedente della medesima Sezione) ha affermato che quella della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale non è una sanzione di carattere ripristinatorio, espressione di un potere discrezionale di vigilanza e controllo e funzionale alla tutela dell’interesse pubblico, ma una sanzione di carattere afflittivo, espressione invece di un potere vincolato connesso all’accertamento della fattispecie dettagliatamente prevista dalla norma.

Pertanto la situazione giuridica soggettiva azionata in sede di impugnazione di tale sanzione ha la natura di diritto soggettivo, con la conseguenza che il sindacato sull’atto impugnato rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, tenuto anche conto di quanto previsto più in generale dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.

8. In conclusione, il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicandosi quale giudice munito di giurisdizione il Giudice ordinario davanti al quale il processo potrà essere riproposto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti.

In considerazione dell’esito in rito del giudizio, appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.

TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 28.11.2025 n. 1999

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