Giurisdizione e competenza – Impugnazione della delibera del Consiglio comunale relativa al conferimento al dirigente competente dell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 ed elementi probatori della piena conoscenza del proprietario dell’area della pendenza del procedimento espropriativo

Giurisdizione e competenza – Impugnazione della delibera del Consiglio comunale relativa al conferimento al dirigente competente dell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 ed elementi probatori della piena conoscenza del proprietario dell’area della pendenza del procedimento espropriativo

I. Con ricorso notificato al Comune di San Martino Sannita in data 18 luglio 2023 e depositato il successivo 3 agosto, la sig.ra Federica Di Cecilia ha premesso di essere proprietaria delle particelle di cui in Catasto al Foglio n. 2 nn. 114 – 115 – 611 (ex 113 dopo frazionamento per ulteriore esproprio della Provincia di Benevento), oggetto procedura ablatoria avviata dal Comune di San martino Sannita (BN) con deliberazione n. 53 del 29 novembre 1986 con cui è stato approvato il ”progetto esecutivo per l’allacciamento della rete fognaria della frazione capoluogo al depuratore comunale”.

Con verbale del 01/12/1987, prosegue la ricorrente, l’appaltatore, aggiudicatario dei lavori, in virtù della suddetta delibera consiliare, veniva immesso nel possesso dei terreni occupati per la realizzazione delle opere previste.

I suddetti lavori venivano realizzati, ma il Comune non dava seguito alla procedura di esproprio sui terreni di proprietà dell’istante.

Con atto n. 19 del 16/06/2016, il Consiglio comunale di San Martino deliberava l’acquisizione sanante, demandando al responsabile dell’area tecnica “di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’emissione del decreto definitivo ai sensi della normativa vigente in materia, in nome e per conto e nell’interesse del Comune di San Martino Sannita”.

Nessun provvedimento veniva però notificato alla ricorrente, la quale contestava la deliberazione in del Consiglio comunale appena citata deducendo le seguenti censure:

1) Incompletezza del procedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001- Violazione dell’art. 2 L. 241/90, con consequenziale inefficacia e/o decadenza del procedimento e suo diritto alla restituzione dei beni;

Il procedimento non sarebbe stato concluso con l’adozione degli atti terminali ovvero l’emissione del decreto sanante e la sua relativa trascrizione con conseguente inefficacia della delibera comunale del 2016 e obbligo di restituzione dei beni.

2) Nullità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 21 septies L 241/90;

Nell’ipotesi in cui si ritenesse che i provvedimenti impugnati siano comunque idonei a determinare l’acquisizione sanante, essi sarebbero comunque nulli in quanto in essi si individua come proprietario il sig. Di Cecilia Filippo Antonio che, invece, ha ceduto i suddetti beni a mezzo di atto di donazione del 7 agosto 2007 in favore dell’odierna ricorrente.

Ne consegue che i provvedimenti gravati sarebbero nulli perché adottati nei confronti di un soggetto (il dante causa) diverso dall’effettiva titolare.

3) Violazione dell’art 7 L 241/90 – Omissione e/o Carenza dell’istruttoria;

La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento si sarebbe tradotto in

4) Violazione ed errata applicazione dell’art. 42 bis DPR 327/2001

I provvedimenti impugnati non sarebbero poi conformi allo schema dell’art. 42 bis della d-P-R. n. 327/2001 in quanto non sarebbe stata correttamente determinata la stima del valore dei beni

dall’intimato ente locale.

In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto completa e valida la procedura, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, competente per la determinazione dell’indennità.

II. Si è costituito in giudizio il Comune di San Martino Sannita producendo documenti e memorie.

Con il deposito documentale del 22 novembre 2024, l’ente ha prodotto, tra l’altro, determina dirigenziale n. 109 dell’11.10.2016 con la quale si dava mandato all’ufficio competente di depositare in favore della ditta proprietaria la somma di euro 7.247,46, mentre con quella successiva del 21 ottobre 2016 “Il responsabile del servizio dava atto che, a seguito delle procedure innanzi indicate, era stato concluso il procedimento previsto dall’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e comunicava che, a far data dall’avvenuto deposito delle somme, che i diritti di servitù coattiva di cui all’art. 42 bis D.P.R. 327/2001, erano stati acquisiti in via definitiva a favore del Comune di San Martino Sannita. Disponeva, quindi, la delimitazione dell’area acquisita”.

III. Parte ricorrente ha impugnato anche questi provvedimenti con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 dicembre 2024, rilevando che anch’essi sono stati adottati nei confronti di un soggetto diverso che non era più proprietario e che la procedura di acquisizione sanante non sarebbe stata applicabile in quanto il procedimento oggetto di causa era stato svolto precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 42 bis, per cui i provvedimenti impugnati sarebbero nulli per carenza di potere.

Le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni a e all’udienza pubblica del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

IV. Deve essere scrutinata la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività ed acquiescenza.

L’eccezione è fondata.

Deve in punto di fatto precisarsi che secondo quanto risultante dagli atti depositati, parte ricorrente ha partecipato alla redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso del giorno 11 marzo 2016 delle particelle oggetto dell’odierno giudizio, sicché ben conosceva la pendenza del procedimento espropriativo e vi ha prestato acquiescenza (cfr. doc. n. 12 della produzione del Comune intimato).

Peraltro la stessa ricorrente è autrice di diffide e destinataria di comunicazioni che hanno scandito tutte le fasi del procedimento e che sono state depositate agli atti dal Comune intimato e a cui pertanto si rinvia, che testimoniano la piena consapevolezza da parte della ricorrente dell’adozione degli atti del procedimento espropriativo e la mancata impugnazione degli stessi.

IV.1 Né può invocarsi una supposta nullità degli atti del procedimento, atteso che sotto un profilo generale secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22; sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1827 e 24 maggio 2016, n. 2202; cfr. anche Corte cost. n. 106 del 2 maggio 2019), la categoria della nullità del provvedimento amministrativo rappresenta una forma di invalidità eccezionale e tipica che, in omaggio ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli assetti plasmati dagli atti amministrativi a tutela di interessi superindividuali, non opera in maniera “virtuale”, cioè in assenza di una norma che la preveda testualmente.

Si è in particolare affermato che “…pur dopo l’inserimento nel sistema dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, nr. 241, che ha codificato la nullità ‘strutturale’ del provvedimento amministrativo (ossia per difetto dei suoi elementi essenziali), tale peculiare vizio possa essere in concreto ravvisato soltanto in casi estremi e circoscritti, quale ad esempio l’inesistenza dell’oggetto”.

“Ciò discende non solo dalla peculiarità della patologia del provvedimento amministrativo rispetto a quella del negozio giuridico, nella prima essendo del tutto prioritario e prevalente l’aspetto ‘funzionale’ (ossia la finalizzazione del provvedimento a un interesse pubblico), ma anche dall’eccezionalità del vizio di nullità rispetto alle ordinarie forme di illegittimità conoscibili dal giudice amministrativo, e rilevanti quali cause di annullabilità.” (sent. Sez. IV n. 2202 del 24 maggio 2016).

Va richiamata la risalente e pacifica giurisprudenza (affermatasi quando ancora non sussisteva per la materia espropriativa la giurisdizione esclusiva amministrativa e poi ribadita dopo l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, che ha introdotto tale giurisdizione esclusiva), per la quale qualsiasi vizio del procedimento espropriativo non esclude la natura autoritativa del decreto d’esproprio, quale atto con cui si esercita il potere previsto dalla normativa di settore (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1383; Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8516; Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5521; Sez. IV, 15 giugno 2020; Sez. IV, 13 maggio 2020, n. 3098; Ad. Plen., 26 marzo 2004, n. 3; Sez. IV, 30 novembre 1992, n. 990; Ad. Plen., 25 febbraio 1975, n. 2; Ad. Plen., 4 dicembre 1964, n. 24): poiché non rileva la gravità del vizio prospettato, non possono essere considerati nulli gli atti del procedimento espropriativo che, in ipotesi, siano stati emessi in violazione di una legge (che costituisce uno dei tre tradizionali vizi dell’atto amministrativo).

Pertanto, il decreto di esproprio si sarebbe, al più, potuto sottoporre al sindacato del giudice amministrativo con l’ordinaria azione impugnatoria da proporsi nei termini previsti dall’art. 119 c.p.a.

IV.2 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che non avrebbe comunque potuto impugnare tempestivamente il decreto, perché non notificato al reale proprietario.

Si rileva in contrario che secondo l’orientamento del giudice amministrativo, il soggetto legittimato a ricevere la notifica degli atti del procedimento espropriativo è unicamente l’intestatario dei beni così come risultante dal catasto, fatta salva la possibilità di presentare osservazioni in esito alla pubblicazione del procedimento nelle forme di rito (Cfr. Cons. Stato n. 2347/2021).

Deve ritenersi che il provvedimento di acquisizione sanante abbia natura di atto non recettizio (è noto che la giurisprudenza amministrativa ritiene non recettizio persino il decreto di esproprio), per cui la sua comunicazione o notificazione non costituisce elemento afferente alla sua validità formale.

D’altra parte, ritenere recettizio il provvedimento acquisitivo farebbe dipendere la regolarizzazione dell’assetto proprietario dell’opera pubblica realizzata ed utilizzata da un fattore imprevedibile come la possibilità di individuare agevolmente il proprietario dell’area in questione.

In sostanza, non avendo il decreto medesimo natura di atto recettizio, la sua comunicazione o notificazione non è, né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia dello stesso (T.A.R. Sicilia, Catania n. 1216/2022).

Gli effetti del provvedimento di acquisizione sanante, in sostanza, sono vincolati esclusivamente all’avveramento dell’unica condizione richiesta espressamente dalla norma, che è quella del pagamento delle somme calcolate e liquidate in decreto.

IV.3 Né può accogliersi l’ulteriore considerazione secondo cui gli atti sarebbero nulli in quanto l’art. 42bis non sarebbe applicabile alle procedure espropriative avviate precedentemente alla sua entrata in vigore.

Il rilievo è infondato sol che si consideri che il procedimento di cui all’art. 42 bis è autonomo ed indipendente dal previo avvio di un procedimento espropriativo ed assume la veste di una sorta di procedimento espropriativo semplificato.

Ne consegue che l’art. 42 bis è applicabile indipendentemente dalla data di avvio del procedimento espropriativo originario, perché non si ricollega a questo, ma trova la propria fonte unicamente nella legge e demanda all’Amministrazione una nuova valutazione che potrebbe anche in ipotesi comportare l’abbandono dell’opera disattendendo ogni eventuale precedente valutazione.

V. In definitiva sia il ricorso che i motivi aggiunti si appalesano inammissibili per acquiescenza e comunque irricevibili per tardività.

Le spese del giudizio in considerazione dell’esito in rito e della complessità della vicenda possono essere integralmente compensate tra le parti.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – sentenza 27.11.2025 n. 7701

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