1. Con ricorso notificato e depositato in data 19 settembre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente ha partecipato ad una procedura di gara indetta dal Comune di Vado Ligure per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Dopo aver ottenuto il massimo punteggio, è stata esclusa in seguito a una verifica di anomalia. L’Amministrazione ha aggiudicato l’appalto alla seconda graduata, la Markas s.r.l.
L’interessata ha proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31 marzo 2021, n. 36, chiedendo il rilascio di copia dei seguenti documenti: documenti amministrativi, progetto tecnico integrale, offerta economica ed atti del procedimento di verifica dell’offerta della Markas s.r.l. nonché documenti amministrativi, progetto tecnico integrale, offerta economica dell’altra concorrente Global Service s.r.l.
In data 11 settembre 2025 il Comune di Vado Ligure ha trasmesso un link per la condivisione dei documenti, senza le offerte tecniche, gli atti relativi alla verifica di anomalia della Markas s.r.l. e i verbali di valutazione delle offerte.
3. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di ostensione parziale deducendo la carenza di motivazione.
In riscontro a un ulteriore sollecito della Dussmann Service s.r.l., avente ad oggetto i su citati documenti mancanti, il Comune, con nota del 13 ottobre 2025, ha rappresentato di non poter procedere all’ostensione in quanto la Markas s.r.l. si era opposta alla richiesta e in ogni caso i documenti non potevano ritenersi utili per finalità di difesa, in quanto l’esclusione della ricorrente era avvenuta sulla base di una riscontrata anomalia della propria offerta.
3.1. Con motivi aggiunti depositati e notificati in data 17 ottobre 2025, l’interessata ha impugnato tale atto deducendo, tra le altre cose: la violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023; la violazione del diritto di difesa; la carenza di motivazione.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Savona, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l’estraneità agli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune, instando per il rigetto del ricorso.
Sono rimaste intimate le Società controinteressate.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della camera di consiglio del 21 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Savona, in quanto i due atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sono stati emanati dal Comune.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
Stante la contiguità delle censure, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente.
5.1. La ricorrente si duole della mancata esibizione delle offerte tecniche e degli atti della verifica di anomalia dell’aggiudicataria, nonché dell’offerta tecnica della seconda graduata e dei verbali di valutazione delle offerte tecniche; tali documenti sarebbero necessari per la tutela dei propri interessi, segnatamente nel ricorso – nelle more radicato presso questo Tribunale – avverso l’esclusione dalla gara e l’aggiudicazione in favore della Markas s.r.l.
A tal proposito, occorre premettere che, nell’accesso difensivo, al fine di ottenere l’ostensione dei documenti richiesti l’istante deve dimostrare un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le proprie esigenze di tutela (per tutte Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4). Ebbene, nel caso di specie l’onere di motivazione imposto dall’art. 25 della l. 7 agosto 1990, n. 241 è stato soddisfatto, in quanto nella richiesta (doc. 4 ricorrente) la società Dussmann ha chiaramente indicato le finalità di tutela perseguite: la riammissione alla gara o la rinnovazione della stessa. In particolare, l’interesse alla eventuale ripetizione della gara giustifica l’accesso rispetto ai documenti relativi alla Global Service s.r.l. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha già impugnato la propria esclusione e l’aggiudicazione della controinteressata dinanzi a questo Tribunale (giudizio recante r.g. 1103/2025).
5.2. Occorre a questo punto valutare se le ragioni di segretezza opposte dalle controinteressate siano ostative rispetto all’esigenza di tutela della ricorrente.
A tal proposito, il Collegio non può che muovere dalla considerazione del costante orientamento giurisprudenziale per il quale «l’opposizione formulabile in sede procedimentale […] non può essere generica, ma deve essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall’impresa controinteressata […], spettando al concorrente che si oppone all’accesso di indicare le parti dell’offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione»; inoltre, «resta comunque fermo l’onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2022, n. 6750), tenendo conto che, se non risulta puntualmente comprovata la sussistenza di detti segreti, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa» (da ultimo T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5055).
Ebbene, nel caso di specie le opposizioni delle controinteressate risultano, seppur in diversa misura, non sufficientemente determinate. La Global Service s.r.l. (doc. 46 Comune) ha dichiarato che sono coperte da segreti tecnici e/o commerciali tutte le sezioni e le parti da pag. 1 a 25 dell’offerta, «in quanto frutto del proprio know-how della propria esperienza nel settore». Nell’opposizione della Markas s.r.l. (doc. 47 Comune), più articolata, si legge che «l’offerta tecnica contiene in gran parte soluzioni organizzative e tecnologiche, informazioni commerciali, descrizioni di processi e metodologie di intervento frutto di studi, scelte e capacità inventive che contraddistinguono l’esperienza specifica della società nella prestazione dei servizi di ristorazione e servizi accessori. Si tratta dunque di informazioni che rappresentano il know-how aziendale, per alcune delle quali è in essere un impegno di non divulgazione con soggetti terzi a difesa della proprietà industriale di questi ultimi […]. Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito all’eventuale documentazione presentata a giustificazione dell’offerta […] poiché anche in tal caso comprendono informazioni commerciali relative all’economicità ed innovazione dei processi aziendali». Come è agevole notare, tali dichiarazioni non sono idonee, già sul piano formale, a integrare l’onere di circostanziata individuazione delle parti dell’offerte e puntuale motivazione del diniego che la giurisprudenza pone in capo all’operatore economico che formula la richiesta.
5.3. Dal canto suo, l’Amministrazione si è limitata a recepire passivamente l’opposizione, senza premurarsi di indagare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate (sul punto cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. IV, 11 marzo 2025, n. 539); così facendo, non ha assolto l’onere di «di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza» (Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8332).
5.6. Quanto al limite costituito dall’esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, V, 24 marzo 2025, n. 2384).
5.6.1. Anche alla luce della definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell’utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).
5.7. Infine, deve aggiungersi che, anche laddove tali segreti siano effettivamente sussistenti – ciò può valere in qualche modo con riferimento al diniego opposto dalla società Markas s.r.l., in quanto la dichiarazione della Global Service s.r.l., per le ragioni già viste, è radicalmente inidonea a configurare un’opposizione ai sensi dell’art. 35, co. 4, lett. a del d.lgs. n. 36 del 2023 –, l’istanza della ricorrente supererebbe comunque anche il filtro della stretta indispensabilità dell’ostensione integrale dell’offerta tecnica ai fini della difesa in giudizio, ai sensi dell’art. 35, co. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Sotto tale aspetto, considerata la pendenza del giudizio avverso l’esclusione e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, il diniego dell’Amministrazione «non tiene conto della posizione comunque differenziata del concorrente escluso, la cui esclusione sia ancora sub iudice, né dell’interesse – conseguente all’esclusione per offerta anomala – a verificare le modalità di svolgimento del medesimo procedimento di verifica di anomalia dell’offerta nei confronti del concorrente poi aggiudicatario» (così Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2818).
6. Alla luce delle considerazioni esposte, è illegittimo e va annullato il diniego di accesso opposto dal Comune; il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va accolto, con conseguente ordine di consentire alla parte istante l’ostensione integrale degli atti richiesti, entro dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salva la possibilità di oscurare dati personali e irrilevanti ai fini difensivi, previa adeguata motivazione.
7. La regolazione delle spese segue la soccombenza del Comune di Vado Ligure, con liquidazione contenuta nel dispositivo; sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti della Provincia, attesa la sostanziale estraneità al giudizio, e rispetto alle controinteressate, non costituite in giudizio.
TAR LIGURIA, I – sentenza 28.11.2025 n. 1332