Giurisdizione e competenza – Legittimazione ad agire quale condizione dell’azione e definizione delle conseguenze

Giurisdizione e competenza – Legittimazione ad agire quale condizione dell’azione e definizione delle conseguenze

1. Il signor Coppola Lorenzo ha impugnato la sentenza n. 4415/2017, resa in forma semplificata, con la quale il T.a.r. della Campania, Sez. II, ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso di primo grado, promosso dai signori Coppola Lorenzo e Ferrara Luciano per l’annullamento del permesso di costruire n. 236/2012, rilasciato al signor Piccolo Donato e successivamente volturato in favore della società Sodano Costruzioni edili s.r.l.

Il giudice di primo grado ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle controparti costituite (Comune di Pomigliano d’Arco; Piccolo Donato; Sodano Giuseppe).

2. L’appellante premette di essere comproprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Pomigliano d’Arco, alla via Trieste n. 58, identificato catastalmente al foglio 16, p.lle 802, 927 e 1280; al medesimo foglio 16 insistono le particelle 921 (di mq 530) e 416 (di mq 63), il cui lato nord confina con la proprietà dell’odierno appellante; su dette due ultime particelle, in data 12 giugno 2012, veniva richiesto dal signor Piccolo il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale, formato da un piano interrato e due piani fuori terra; il Comune di Pomigliano d’Arco rilasciava il permesso di costruire n. 236/2012.

In data 12 maggio 2015, il signor Piccolo avanzava istanza per una modifica del precedente permesso di costruire, chiedendo l’autorizzazione per la realizzazione di un fabbricato che, conservando il piano seminterrato, si elevasse per tre (e non più due) piani fuori terra.

Con nota 2131 del 5 febbraio 2016, il Comune di Pomigliano d’Arco individuava gli adempimenti ulteriori, necessari al rilascio del titolo edilizio richiesto.

Divenuta proprietaria dell’area per la quale era stato rilasciato il permesso di costruire di cui sopra, la società Sodano Costruzioni edili s.r.l. ha chiesto e ottenuto la voltura del titolo edilizio.

3. L’odierno appellante, in data 2 maggio 2017 ha presentato istanza di accesso agli atti così testualmente motivata: «verifica rispetto normativa relativa alle distanze e alle vedute tra il fabbricato in costruzione e il fabbricato di proprietà».

Acquisiti gli atti oggetto della richiesta di accesso documentale in data 29 giugno 2017, il sig. Coppola Lorenzo ha proposto ricorso al T.a.r. della Campania (notificato in data 2 agosto 2017 e depositato in giudizio il 23 agosto successivo), unitamente ad altro vicino (asseritamente) pregiudicato dall’intervento edilizio di cui sopra (signor Ferrara Luciano), per l’annullamento dei seguenti atti:

a) del permesso di costruire n. 236/2012;

b) della nota prot. n. 2131 del 5 febbraio 2016;

c) della Relazione Istruttoria tecnica allegata al permesso di costruire n. 236/2012;

d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente o, comunque, connesso, ivi compresi la nota prot. n. 5199 del 15 marzo 2016, con la quale il Comune di Pomigliano d’Arco ha disposto la voltura per permesso di costruire in favore della società Sodano Costruzioni Edili s.r.l., nonché il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento in data 4 febbraio 2016.

4. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, il T.a.r. della Campania, Sez. II, ha dichiarato il ricorso irricevibile, per tardività, ritenendo che il termine decadenziale per la proposizione del ricorso decorresse dalla «fase iniziale dei lavori», in quanto i vizi denunciati attinenti al rispetto delle distanze tra fabbricati erano immediatamente rilevabili in relazione alla situazione di fatto.

In altri termini, il giudice di primo grado ha ritenuto che, controvertendosi in materia di distanze tra costruzioni, il solo inizio dei lavori avrebbe reso percepibile la violazione delle disposizioni di cui al d.m. n. 1444/1968, con conseguente decorrenza del termine decadenziale per la proposizione della impugnativa del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pomigliano d’Arco.

5. Il signor Coppola Lorenzo ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.

5.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce: violazione degli artt. 29 e 41 codice processo amministrativo; difetto di motivazione.

Pur riconoscendo la correttezza in astratto dei principi enunciati dal giudice di primo grado, l’appellante ne contesta l’applicazione al caso di specie.

Il T.a.r. avrebbe fatto decorrere erroneamente il termine decadenziale per la impugnativa del permesso di costruire dall’inizio dei lavori, mentre detto termine poteva utilmente decorrere solo dal momento in cui lo stato d’avanzamento dei lavori era tale da rendere chiaramente apprezzabile la violazione delle norme in materia di distanze.

Il mero inizio dei lavori non costituirebbe prova della conoscibilità della violazione delle distanze tra fabbricati; proprio al fine di verificare il rispetto delle distanze, l’odierno appellante ha presentato in data 2 maggio 2017 domanda di accesso agli atti.

Facendo decorrere il termine di impugnativa del titolo edilizio dall’intervenuto accesso documentale, il ricorso introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.

5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce violazione delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico del Comune di Pomigliano d’Arco con riguardo alla zona B – sottozona B2; violazione dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968.

In assenza di più severe disposizioni, quanto alle distanze tra gli edifici si applicano quelle previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, che per le nuove costruzioni realizzate in zona B prescrive la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Nel caso di specie, in base ad una perizia depositata agli atti del primo grado, il lato sud del fabbricato, secondo il progetto, si porrebbe ad una distanza che va dai 6 ai 9 metri rispetto alle pareti e ai balconi delle costruzioni fronteggianti. Sul lato sud, invece, tra due pareti dello stesso fabbricato in costruzione, entrambe finestrate, e tra quelle di un altro fabbricato, la distanza va dai 5 ai 7.90 mt.

In altri termini, sarebbero state violate le distanze tra pareti finestrate, previste dall’art. 9 del d.m. 1444/1968.

5.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 16 r.d. 274/1929, dell’art. 2 l. 1086/1971 e dell’art. 64 d.P.R. 380/2001.

L’edificio oggetto del provvedimento impugnato è una costruzione di rilevanti dimensioni in cemento armato (tre piani per circa 1.600 mc); pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, il predetto intervento edilizio avrebbe dovuto esser progettato da un ingegnere o da un architetto, esulando tale attività professionale dalla competenza del geometra.

In sintesi, si deduce l’incompetenza del geometra alla progettazione dell’intervento edilizio in questione.

6. Si è costituito in giudizio il signor Sodano Giuseppe, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Sodano Costruzioni edili s.r.l., ribadendo l’irricevibilità del ricorso, per tardività, e riproponendo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva, non avendo il signor Coppola comprovato la titolarità del fabbricato in relazione al quale agisce in giudizio (avendo presentato a riguardo solo una denuncia di successione).

Nel merito, ha contestato le deduzioni di parte appellante, evidenziando che:

a) i fabbricati in relazione ai quali è lamentata la violazione delle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 1444/68 non appartengono al signor Coppola e risultano ad ogni modo separati da una via ad uso pubblico, denominata via Zara;

b) quanto all’asserita violazione dell’art. 16 r.d. 274/1929 (regolamento per la professione di geometra), ha evidenziato che l’art. 1 del regio decreto 2229 del 1939 (quello che prevede la riserva sul cemento armato), è stato abrogato; pertanto, sarebbe sempre possibile per il geometra svolgere in autonomia l’attività di progettazione architettonica nonché amministrativa, comprendendo con questo termine la cura dei permessi e dei titoli autorizzativi; peraltro, nel caso di specie, il geometra ha sottoscritto unicamente il progetto architettonico, mentre, come attestato dalla relazione comunale dell’U.T. n. 347/17, il progetto strutturale e i calcoli in c.a. sono stati redatti e sottoscritti da un ingegnere abilitato.

7. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Pomigliano d’Arco, insistendo per la reiezione del gravame, in quanto irricevibile, per tardività.

8. Con ordinanza collegiale n. 9068/2023, questa Sezione ha disposto l’esecuzione di accertamenti istruttori, ordinando al Comune:

“a) il compimento, nel contraddittorio tra le parti, di una verificazione – con successivo deposito di una circostanziata relazione scritta completa di documentazione allegata – volta ad accertare l’effettiva distanza tra la parete finestrata della abitazione di proprietà dell’appellante e la parete dell’edificio di nuova realizzazione, assentito con il permesso di costruire oggetto di impugnativa;

b) di documentare quanto dichiarato (ma non adeguatamente comprovato) nella relazione del Comune di Pomigliano d’Arco n. 347/2017, depositata nel giudizio di primo grado in data 7 settembre 2017, laddove viene precisato che il geometra ha sottoscritto solo il progetto architettonico, mentre “il progetto strutturale è a firma di un ingegnere” (nel giudizio di primo grado risulta depositata, a tale riguardo, solo la nota di trasmissione del collaudo statico)”.

9. In data 8 maggio 2025, il Comune di Pomigliano d’Arco ha depositato un verbale di sopralluogo effettuato, nel contraddittorio delle parti, in data 5 maggio 2025, in esito al quale è stato verbalizzato quanto segue: “…si rileva che non esiste fronteggiamento tra la parete finestrata dell’abitazione di proprietà dell’appellante e la parete dell’edificio di nuova costruzione. Si rileva che gli immobili in argomento sono in adiacenza e non fronteggianti, ortogonalmente alla parete finestrata dell’immobile dell’appellante non si interseca la facciata dell’edificio realizzato dalla Sodano Costruzioni…”.

10. In data 12 giugno 2025, il Comune di Pomigliano d’Arco ha depositato una denuncia di lavori per autorizzazione sismica, corredata della asseverazione del progettista strutturale (ing. Caristi Giacomo) del 21 marzo 2016.

11. Con memoria depositata in data 28 giugno 2025, il signor Sodano Giuseppe ha insistito per la irricevibilità del ricorso (per tardività) e per la sua inammissibilità (per difetto di legittimazione attiva, non avendo il ricorrente comprovato la dichiarata qualità di proprietario confinante e quindi la sussistenza del requisito della vicinitas); nel merito, ha contestato le deduzioni di parte appellante (anche alla luce delle risultanze degli adempimenti istruttori ordinati dalla Sezione).

12. Con memoria depositata in data 16 luglio 2025, il Comune di Pomigliano d’Arco ha insistito per la conferma della sentenza impugnata (sotto il profilo della irricevibilità del ricorso di primo grado, per tardività), contestando comunque nel merito la fondatezza delle deduzioni di parte appellante.

13. Con memoria di replica depositata in data 4 settembre 2025, l’appellante ha evidenziato l’aspetto anomalo della verificazione, non essendo stata depositata la relazione di verificazione, ma solo il verbale del sopralluogo effettuato; ha evidenziato l’irrilevanza che il fronteggiamento non riguardi direttamente la sua proprietà; con riguardo alla eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto di legittimazione attiva, evidenzia che l’eccezione sollevata già in primo grado non è stata esaminata dal T.a.r. e sarebbe stata irritualmente riproposta dal controinteressato, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso (il ricorso in appello è stato notificato in data 6 marzo 2018, l’eccezione è stata riproposta dal controinteressato nella memoria depositata in data 20 giugno 2023), con la conseguenza che (a suo dire) non potrebbe essere esaminata dal giudice di appello.

14. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025, l’avvocato Ezio Maria Zuppardi, in dichiarata delega dell’avvocato Orazio Abbamonte, ha evidenziato che il Comune di Pomigliano d’Arco avrebbe travisato il senso della verificazione, essendosi limitato ad accertare che le pareti della nuova costruzione non fronteggiano l’abitazione dell’appellante; su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

15. In via preliminare, il Collegio deve evidenziare che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione; la sua carenza può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

In caso di mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva o per carenza di interesse, non si forma il giudicato interno (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2019 n. 539).

Il giudice di appello ha il potere di rilevare ex officio l’esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, sui quali non può mai formarsi un giudicato implicito, tenendo conto della natura della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione soggettiva, dalla quale discende il corollario secondo cui l’inoppugnabilità di un atto, che deriva dalla mancata tempestiva impugnazione, non è assoluta, ma è relativa al singolo soggetto che era interessato a censurarlo.

L’unico limite positivo al rilievo d’ufficio di una questione di rito da parte del giudice di appello è costituito dall’art. 9 c.p.a., a norma del quale, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è «rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione». L’introduzione di tale disposizione normativa comporta, infatti, una preclusione al rilievo officioso (in ordine alla giurisdizione del giudice adito) al di fuori del giudizio di primo grado, non determinata dal formarsi del giudicato interno implicito, ma direttamente dalla littera legis, lasciando, quindi, spazio al rilievo d’ufficio per tutte le altre questioni di rito.

16. A prescindere dall’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa del controinteressato (in primo grado, il sig. Coppola ha depositato la dichiarazione di successione in relazione ad un’abitazione sita in via Trieste n. 58; anche se detta dichiarazione rileva ai fini fiscali e non costituisce prova diretta del passaggio di proprietà, non vi sono elementi per ritenere che dell’unita abitativa in questione l’appellante non sia comproprietario o che essa sia stata alienata a terzi), il ricorso in appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata con parziale diversa motivazione.

17. In relazione ai soli profili dedotti nel ricorso in appello, sono da dichiarare irricevibili le censure relative alla violazione delle distanze tra superfici finestrate, in base al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di sessanta giorni per presentare un ricorso contro un permesso di costruire decorre dall’inizio dei lavori nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2021 n. 7019).

Sul tema della decorrenza dei termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia, la “piena conoscenza” non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2018 n. 3075)

Nell’ambito dell’attività edilizia, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso deve essere individuato nell’inizio dei lavori, nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962); mentre decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, qualora si contesti il dimensionamento, la consistenza ovvero la finalità dell’erigendo manufatto (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 2011).

18. Le censure relative alla dedotta violazione delle distanze di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968 sono comunque anche inammissibili, per difetto di interesse, in quanto, a seguito della ordinanza istruttoria sopra richiamata, è stato accertato che il fabbricato, in relazione al quale sussisterebbe la dedotta violazione delle distanze di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968, non è di proprietà del signor Coppola; ne consegue che la realizzazione dell’intervento edilizio non arreca nessun pregiudizio diretto al signor Coppola, essendo la nuova costruzione posta in adiacenza alla abitazione dell’appellante.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 dicembre 2021 n. 22), chiamata a pronunciarsi sulla sufficienza del criterio della vicinitas per l’impugnazione dei titoli edilizi, ha formulato i seguenti principi di diritto:

a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione ad agire, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;

b) l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;

c) l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;

d) nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la mera vicinitas non è ex se sufficiente alla impugnazione dei titoli edilizi, dovendo con essa concorrere l’interesse a ricorrere, inteso come effettivo pregiudizio derivante dall’atto impugnato; l’interesse a ricorrere.

Orbene, nel caso di specie, non viene rappresentato dal sig. Coppola alcun reale pregiudizio per effetto della dedotta violazione delle distanze tra pareti finestrate, di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968, né questo pregiudizio è astrattamente ipotizzabile (in termini di riduzione dell’aria e della luce), atteso che, come accertato nel corso del giudizio, la nuova costruzione è posta in adiacenza rispetto all’abitazione dell’appellante.

Diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell’appellante alla odierna udienza pubblica, il Comune di Pomigliano d’Arco ha risposto correttamente al quesito formulato da questa Sezione nella ordinanza collegiale n. 9068/2023, nella quale si chiedeva di accertare  “l’effettiva distanza tra la parete finestrata della abitazione di proprietà dell’appellante e la parete dell’edificio di nuova realizzazione, assentito con il permesso di costruire oggetto di impugnativa”; dal momento che la nuova costruzione non fronteggia quella dell’odierno appellante, ma è posta in adiacenza ad essa, la risposta fornita dal Comune (“…si rileva che non esiste fronteggiamento tra la parete finestrata dell’abitazione di proprietà dell’appellante e la parete dell’edificio di nuova costruzione. Si rileva che gli immobili in argomento sono in adiacenza e non fronteggianti, ortogonalmente alla parete finestrata dell’immobile dell’appellante non si interseca la facciata dell’edificio realizzato dalla Sodano Costruzioni…”) risulta coerente con il predetto quesito.

19. Con riguardo alla violazione delle competenze da parte del geometra incaricato della redazione del progetto, la giurisprudenza ha effettivamente precisato che l’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, consente al geometra la progettazione, direzione e vigilanza di costruzioni in cemento armato, a condizione che si tratti di piccole opere accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Diversamente, la progettazione e direzione lavori di costruzioni civili che prevedano l’utilizzo di strutture in cemento armato è riservata, in via esclusiva, agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015 n. 883).

Tuttavia, in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 9068/2023, il Comune di Pomigliano d’Arco ha depositato in giudizio la denuncia di lavori per autorizzazione sismica, corredata della asseverazione del progettista strutturale (ing. Caristi Giacomo) del 21 marzo 2016.

Anche se il progetto architettonico è stato redatto da un geometra, la denuncia di lavori per autorizzazione sismica e la relativa asseverazione a firma di un ingegnere, a giudizio del Collegio, consentono di superare i rilievi di incompetenza sollevati dal signor Coppola in ordine ai calcoli per le opere in cemento armato.

20. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata con diversa motivazione.

21. Le spese del grado di appello, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Pomigliano d’Arco e del signor Sodano Giuseppe, sono poste a carico dell’appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 28.11.2025 n. 9384 

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