Soggetti pubblici – Società in house – Concorso per l’assunzione di un dirigente tecnico di una società in house providing, impugnazione della graduatoria e giurisdizione del GO

Soggetti pubblici – Società in house – Concorso per l’assunzione di un dirigente tecnico di una società in house providing, impugnazione della graduatoria e giurisdizione del GO

– va esclusa la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo sulla controversia con essi instaurata;

– come enunciato da questa Sezione nella sentenza n. 25327 del 19 novembre 2024, costituiscono, infatti, ius receptum i seguenti principi, scolpiti dalla giurisprudenza in subiecta materia:

– l’art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 193/2008, il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall’altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass. civ., sez. un., ord. n. 28830/2011);

– le procedure seguite dalle c.d. società “in house providing” per l’assunzione di personale sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo illogico postulare che la scelta del paradigma privatistico societario per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze ed essendo, viceversa, del tutto naturale che la stessa, ove non vi siano specifiche di posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adottato, ivi compreso, segnatamente, il modulo di reclutamento dei lavoratori dipendenti (Cass. civ., sez. un., n. 7759/2017); e cioè in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all’art. 18 del d.l. n. 112/2008 (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 18749/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 11/2020; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 269/2020; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 13108/2020; sez. II, n. 2146/2023; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 4788/2023; sez. III, n. 302/2024; Salerno, sez. III, n. 518/2024; n. 729/2024);

– la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, presuppone la finalità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali, sia pure a totale partecipazione pubblica (Cass. civ., sez. un., ord. n. 28830/2011; TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 369/2024);

– in base all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, le controversie che possano insorgere in tale ambito restano, pertanto, devolute alla cognizione del giudice ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 432/2017; n. 1357/2022; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 3084/2022);

– del resto si tratta di soluzione sostanzialmente recepita, sul piano normativo, dalla previsione di cui all’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che ha fatto espressamente salva «la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale» (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. un., n. 7759/2017; TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 745/2017; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 751/2023; n. 1081/2024; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 729/2024);

– ad ulteriore suffragio delle superiori argomentazioni, milita il più recente arresto in subiecta materia, sancito nei termini seguenti da TAR Campania, Napoli, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 541:

«- … anche nell’ambito delle società cd. “in house providing” le procedure seguite per l’assunzione dei dipendenti sono sottoposte alla cognizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità istituzionali non può non corrispondere la natura privatistica delle procedure di selezione del personale, con conseguente inapplicabilità del regime normativo del pubblico concorso, tanto vero che il legislatore ha definitivamente sancito, all’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 e con riguardo a tutte le società soggette a controllo pubblico (incluse quelle in house), che “(r)esta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale” (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. un., 3 luglio 2023 n. 18749; TAR Veneto, Sez. I, 17 gennaio 2023 n. 70);

– più in dettaglio giova riportarsi, a conforto del rilevato difetto di giurisdizione, alle condivisibili osservazioni rese dal giudice amministrativo pugliese in una controversia che riguardava proprio le procedure assunzionali di una società in house (nello specifico comunale): “In particolare, “le società di capitali, seppure interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono, per quanto riguarda il regime di rapporto di lavoro con i propri dipendenti, soggette alle normali norme di diritto privato. Ne consegue che qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per l’assunzione di nuovo personale, come appunto nel caso di specie, non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo prevista dall’art. 63, comma 4°, del D. Lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali, trattandosi di enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d. lgs. 165/2001 (art. 1, comma 2)” (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 13 ottobre 2021, n. 3093). Il principio, è stato dapprima affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329) e da pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo (ex multis, questo TAR 2 maggio 2017, n. 432; TAR Lazio, Roma, sez. II, 25.5.2015, n. 7424; TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 83) ed è volto ad affermare che “la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali, come nel caso di specie. In base all’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie che possono insorgere in tale ambito restano devolute alla cognizione del giudice ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi” (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 17 gennaio 2022, n. 32). Tale principio è stato recepito e consacrato sul piano normativo dall’art. 19, co. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 secondo cui “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”. Non valgono in senso contrario le osservazioni della difesa dei ricorrenti, in quanto la natura societaria dell’Ente è, sulla scorta del dettato normativo, dirimente, valendo a distinguerla in modo insuperabile, in ragione della natura di ente privato, dalle pubbliche amministrazioni.” (così TAR Puglia, Bari, sez. I, 10 ottobre 2022 n. 1357)»;

Ritenuto, in conclusione, che:

– alla stregua delle superiori coordinate normative e giurisprudenziali, e tenuto conto che la resistente A., in quanto società per azioni (di diritto privato), interamente partecipata dai Comuni della Provincia di Salerno e il Comune di Agerola in Provincia di Napoli per la gestione in house del servizio idrico integrato, non è annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, va, dunque, esclusa la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo sulla presente controversia, dovendosi indicare nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, dinanzi alla quale il processo potrà essere riassunto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.;

– quanto alle spese di lite, la natura formale della presente decisione ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti;

TAR CAMPANIA – SALERNO, III – sentenza 26.11.2025 n. 1935

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