I ricorrenti, premesso: 1) di essere proprietari di un fabbricato ad uso residenziale sito in località Pimpinnacolo nel comune di Monte Argentario; 2) di aver presentato in data 12/09/2020 al predetto Comune istanza di permesso di costruire per la esecuzione di un intervento di ristrutturazione con ampliamento consentita dalla variante al regolamento urbanistico dallo stesso approvata; 3) di aver successivamente integrato l’istanza con la autorizzazione paesaggistica, il nulla osta idrogeologico ed il prospetto del calcolo contributivo; 3) di aver chiesto al comune di Monte Argentario, a seguito del decorso dei termini previsti dall’art. 20 del d.p.r. 380/2001, di attestare la formazione del silenzio assenso; 4) che la istanza è stata denegata perché il Comune ha ritenuto che avendo i ricorrenti già beneficiato in passato della possibilità di ampliare una tantum il loro fabbricato non potrebbero nuovamente estenderne la volumetria sulla base del medesimo presupposto normativo.
Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnano il diniego di rilascio della attestazione relativa alla formazione del silenzio assenso.
Con il primo motivo essi lamentano la violazione dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 380 del 2001 secondo il quale decorsi i termini previsti dai precedenti commi per l’istruttoria, la formulazione della proposta da parte del responsabile del procedimento e la adozione del provvedimento da parte del competente dirigente, il titolo edilizio richiesto deve intendersi accolto per silentium.
Il motivo è fondato.
Questa Sezione ha già chiarito che la presenza di un vincolo paesaggistico non osta alla formazione del titolo tacito allorchè l’istante abbia separatamente acquisito la autorizzazione paesaggistica tramettendola al comune e siano decorsi i termini di legge a decorrere da tale comunicazione (TAR Toscana III 72/2023).
Inoltre nella giurisprudenza amministrativa anche di appello si è oramai consolidato l’indirizzo secondo il quale la formazione del silenzio assenso non può essere esclusa per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022 n. 5746).
Il Comune resistente ha eccepito che anche qualora il provvedimento tacito fosse venuto in essere lo stesso sarebbe decaduto non avendo gli istanti dati inizio ai lavori entro un anno dalla sua formazione.
L’eccezione non merita favorevole considerazione.
In primo luogo perché la decadenza del permesso edilizio per mancato inizio e fine dei lavori entro i termini di legge opera solo se formalmente dichiarata (Consiglio di Stato sez. IV, 10/03/2025, n.1940).
In secondo luogo, nel caso in cui il procedimento volto al rilascio del permesso edilizio si concluda con il silenzio assenso, il termine per dare inizio ai lavori decorre solo qualora vi sia un elemento che garantisca la certezza in ordine al prodursi dell’effetto legittimante che può essere dato dalla attestazione di cui al comma 8 secondo periodo dell’art. 20 del d.p.r. 30/01 o da una sentenza passata in giudicato che abbia statuito sul punto, non potendo la amministrazione decretare la decadenza del titolo edilizio tacito nell’incertezza sul verificarsi dei suoi presupposti (T.A.R. Bari, sez. II, 20/05/2019, n.725).
L’accertamento della intervenuta formazione del titolo tacito assorbe i restanti motivi che vertono sulla conformità urbanistica dell’intervento realizzato.
La domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto generica e non supportata da alcun elemento di prova in ordine all’an ed al quantum del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
TAR TOSCANA, III – sentenza 26.11.2025 n. 1896