*Urbanistica e edilizia – Piano di urbanizzazione con destinazione di un’area a verde pubblico tra vincolo espropriativo e conformativo e sussistenza di un diritto dominicale

*Urbanistica e edilizia – Piano di urbanizzazione con destinazione di un’area a verde pubblico tra vincolo espropriativo e conformativo e sussistenza di un diritto dominicale

1.La questione controversa riguarda il regolamento urbanistico edilizio del Comune di Borghi approvato con deliberazione consiliare 27 marzo 2018 n. 3, nella parte in cui riproporrebbe, ad avviso dell’appellante, il vincolo preordinato all’esproprio sull’area di proprietà del medesimo consistente in un appezzamento di terreno di circa 700 mq., ai margini del centro abitato di Borghi.

In particolare in punto di fatto va preliminarmente rilevato, secondo la ricostruzione dell’odierno appellante, quanto segue:

– il PRG del 1986 ha introdotto un vincolo espropriativo per la realizzazione di un parcheggio a più piani, nell’ambito della previsione di un ampliamento del centro abitato in una zona interessata da una frana attiva a rischio elevato come da riconoscimento dell’Autorità di Bacino con decreto 251/2017;

– con deliberazione della Giunta comunale del 30 novembre 2002 vi era stata rinuncia alla realizzazione del parcheggio prevedendo in suo luogo, mediante una variante al p.r.g., adottata con delibera del consiglio comunale del 15 maggio 2003 n. 13, la realizzazione di un deposito-parcheggio;

– il PTCP del 2010 (variante approvata dal Consiglio provinciale il 19 luglio 2010) ha recepito il PSC di Borghi il quale prevedeva per il terreno una destinazione a parcheggio pluripiano, con necessità di esproprio;

– con l’impugnata deliberazione, recante regolamento urbanistico edilizio approvato con deliberazione consiliare 27 marzo 2018 n. 3, secondo la tesi dell’appellante, sarebbe stato riproposto il medesimo vincolo urbanistico preordinato all’esproprio sul terreno di proprietà del ricorrente, da realizzare con le prescrizioni operative del RUE (art. 3.16.2 punto 2.01).

2. Avverso detta prescrizione regolamentare l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna che lo ha respinto fondandosi sulla pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, 17 gennaio 2023 n. 578; detta ultima decisione è stata adottata previo esperimento di una verificazione, pervenendo alla conclusione per cui la destinazione urbanistica dell’area in proprietà risulta essere mantenuta a verde privato come nella precedente zonizzazione.

In particolare sulla base della richiamata decisione 578/2023 di questo Consiglio, il giudice di primo grado ha rilevato che:

-sulla base degli esiti della verificazione il piano territoriale di coordinamento (PTCP), avente valore di piano strutturale comunale (PSC), approvato nel 2010, non ha reiterato alcun vincolo preordinato all’esproprio, in quanto ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, il piano non attribuisce in nessun caso potenzialità edificatoria alle aree (subordinata all’approvazione del POC) ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente alla destinazione urbanistica non avente natura espropriativa;

– la verificazione è pervenuta alla conclusione che né il PSC né il RUE indicano esplicitamente la presenza del vincolo conformativo o espropriativo, ma ne indicano uno conformativo in maniera implicita all’interno dell’art. 3.13 del RUE;

– la delibera della Provincia del 30 marzo 2009, con valore di PSC ed avente ad oggetto “variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena. Adozione ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 4, della legge regionale n. 20/2000 e s.m.i..” si è limitata ad inserire l’area di proprietà dell’appellante nell’ambito urbano consolidato al quale si applicano le disposizioni del PRG vigente, che non siano in contrasto con le previsioni del piano strutturale;

-la verificazione ha inoltre appurato che le vicende inerenti alla redazione del progetto del parcheggio – deposito, successivamente adottato, si sono risolte con la risoluzione dei contratti con i professionisti incaricati della redazione del progetto;

-la destinazione urbanistica dell’area ricade in ambiti urbani consolidati con destinazione d’uso a verde privato, soggetta a prescrizioni e al possibile inserimento di dotazioni territoriali quali parcheggi mediante POC.In ogni caso la pianificazione operativa potrà destinare tali aree a dotazioni territoriali ovvero prevedere la possibilità di utilizzare queste aree a dotazioni territoriali, tra le quali possono essere annoverati anche i parcheggi.

In conclusione, la richiamata decisione 578/2023 ha statuito che:

a) la destinazione d’uso dell’area di cui è causa è verde privato, anche in accoglimento della richiesta dell’appellante pervenuta in sede di osservazioni all’adozione del piano; tale destinazione data dallo strumento urbanistico non implica l’imposizione di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. II, 24 ottobre 2020, n.6455).

b)l’area non è interessata da vincoli espropriativi come è emerso dalla verificazione. Detta verificazione ha portato a definire la destinazione d’uso dell’area in oggetto attraverso la valutazione della normativa degli strumenti del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio; questi due documenti non hanno mostrato la presenza di vincoli espropriativi;

c) il Comune ha abbandonato il progetto del parcheggio deposito (si veda delibera di Consiglio comunale n. 13/2003) ed ha realizzato un parcheggio a raso a monte e fuori dalla proprietà dell’appellante, come è emerso sulla scorta degli esiti della richiamata verificazione;

d) sulla base di altra sentenza di questa Sezione n. 1881 del 2018, intervenuta tra le stesse parti, relativamente agli strumenti urbanistici comunali relativi alla realizzazione del parcheggio e abbandono del pregresso progetto si è rilevato che “Per quanto riguarda la deliberazione n. 8/2009 (relativa all’approvazione della variante) sembra infatti evidente che la stessa sia per il contenuto oggettivo che per l’espresso richiamo all’art. 15 della l.r. 47/2008 concerne l’approvazione ad una variante all’allora vigente PRG comunale. Per effetto di tale variante il fondo in controversia, è stato destinato a “verde privato” come risulta da tutti gli atti, in particolare dal certificato di destinazione urbanistica (già versato in atti). Per conseguenza il vincolo preordinato all’esproprio che in precedenza gravava sul fondo, non è stato reiterato ed è dunque venuto definitivamente meno. L’abbandono del vincolo, del resto, si collega al fatto che, già il Comune con la delibera consiliare 19/2008 aveva proceduto all’acquisto da un terzo del vicino terreno sul quale (cfr. delibera n. 15/2009) fu infine realizzato il parcheggio a raso…; nel caso in esame l’amministrazione – non rinviando il vincolo ed imprimendo al fondo una destinazione incompatibile con qualunque iniziativa espropriativa – ha obiettivamente e formalmente rinunciato a realizzare l’opera pubblica contestata.”

La richiamata sent. 1881/2018 ha quindi confermato quanto statuito dal T.A.R. in ordine alla inammissibilità ed improcedibilità per difetto di interesse delle impugnative proposte in primo grado.

3.Avverso la decisione di primo grado viene proposto ora ricorso per i seguenti motivi:

I – Omesso esame di questione di centrale rilevanza ai fini del decidere;

II – Violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.

3.1 In particolare con il primo motivo l’appellante indica una articolata serie di censure che per maggiore chiarezza in questa sede è necessario elencare nel modo seguente:

a) l’originario parcheggio-deposito è stato previsto in zona (Via Roma) priva di conformità urbanistico – edilizia e conformità sismica; la delibera del Consiglio comunale n. 13/03, in variante al P.R.G. avrebbe approvato il parcheggio in assenza di progetto, senza procedimento espropriativo; il deposito-parcheggio sarebbe stato fittiziamente frazionato in corrispondenza del confine fra le predette due proprietà interessate, al fine di realizzare il parcheggio a raso di Via Roma sull’ex terreno del sig. Bindi Oreste; il parcheggio a più piani di Via Roma è stato campito in colore bianco con rigatura verticale con ciò implicando il riconoscimento di dotazione territoriale, in assenza di P.O.C., senza apposizione del vincolo espropriativo ed in totale assenza di compatibilità sismica. In conclusione, ad avviso dell’appellante, vi sarebbe stato uno sviamento di potere, in quanto il Comune appellato, alterando la procedura espropriativa, avrebbe dovuto necessariamente procedere attraverso l’adozione del P.O.C.;

b) la sentenza di questo Consiglio n. 1881 del 26 marzo 2018 farebbe “riportare in vita” l’impugnato previgente P.R.G. per cui la delibera qui impugnata di approvazione del R.U.E., ex artt.33 e 34 l.r.20/2000, comporterebbe l’approvazione del P.O.C., la quale, per le opere pubbliche previste, assume valore ed effetti di P.U.A. e comporta la dichiarazione di pubblica utilità; detta dichiarazione di pubblica utilità, che l’appellante ritiene illegittima, avrebbe comportato, de facto, la conseguente delegittimazione dell’odierno appellante, in via definitiva; con la conseguenza che al momento dell’approvazione del nuovo P.U.G., in seno al quale sarà approvato il progetto definitivo del deposito parcheggio per ivi dichiarare la pubblica utilità dello stesso, l’appellante non avrebbe più alcuno strumento per contestare il progetto definitivo;

c) censura il punto A (rectius B) dell’impugnata sentenza, laddove fa riferimento al fatto che il Giudice di primo grado dichiara che “ …il PTCP del 2010 … ha recepito il PSC di Borghi il quale prevedeva per il terreno una destinazione a parcheggio pluriplano (con necessità di esproprio)”; a tal riguardo rileva che il progetto del parcheggio pubblico previsto nel P.S.C. del 2010 si sarebbe dovuto realizzare attraverso il P.O.C. mai adottato; inoltre rileva che sarebbe ancora possibile realizzare il parcheggio non rilevando quanto emerge dalla verificazione ossia l’abbandono della possibilità di realizzazione da parte del Comune. Secondo la ricostruzione dell’appellante quindi la Delibera del Consiglio comunale n. 13/03 avrebbe approvato, in variante al P.R.G., il parcheggio in assenza di progetto e procedimento espropriativo;

– la Del. di C.C. n. 8/09 ha approvato il piano attuativo senza la dichiarazione di pubblica utilità inserendo il ridetto parcheggio nel P.S.C. del 2010, che chiaramente indica la “necessità di esproprio”, come avrebbe accertato lo stesso Collegio;

– il R.U.E. del 2018 ha disposto illegittimamente e solo implicitamente, la pubblica utilità del parcheggio di Via Roma.

d) il giudice di primo grado non ha considerato che un verde privato di una superficie di mq 700 non potrebbe rivestire i caratteri del vincolo conformativo, in quanto non integra una generale destinazione di zona ma piuttosto un vincolo espropriativo;

e) sempre in relazione al punto B dell’impugnata sentenza sarebbe affermato che il P.T.C.P. del 2010, nel recepire il P.S.C. di Borghi, ha implicitamente confermato la necessità di esproprio poiché il Piano Strutturale Comunale testé indicato prevedeva per il terreno la destinazione a parcheggio pluripiano. A tal proposito il giudice di primo grado non avrebbe rilevato che il Comune di Borghi, non avendo adottato il P.O.C., ha di fatto alterato la procedura espropriativa; la pubblica utilità del parcheggio di via Roma, implicitamente dichiarata, è stata de facto già sancita attraverso l’impugnato RUE;

f) contesta l’attività istruttoria svolta dal giudice di primo grado (ord n. 84 del 20 febbraio 2023) una volta che poi era già intervenuta la verificazione di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 578 del 17 gennaio 2023;

g) contesta anche l’esito della verificazione di cui alla decisione del Consiglio di Stato 578/2023, come riportata dal giudice di primo grado;

h) contesta inoltre il punto 13 della sentenza oggetto di appello, laddove è riportato che con la delibera del C.C. n. 8/09 è stato rimosso il vincolo espropriativo ed apposto una caratterizzazione di “verde privato” in quanto sostiene che, laddove fosse stato veramente rimosso, non si sarebbe potuto prescindere dal ripristinare l’originario ambito rurale; rileva anche che il giudice di primo grado non avrebbe motivato in ordine alle numerose eccezioni circa l’alterazione dell’iter relativo alla procedura espropriativa;

i) contesta quanto osservato al punto 5 della sentenza impugnata, laddove il TAR dichiara che alla luce degli elementi esposti non risulta comprovata la reiterazione, sul terreno del Guidi, del vincolo preordinato all’esproprio; ciò perché sarebbe in contrasto con quanto emerge dal punto B) della decisione impugnata ove è dichiarato che “il PTCP del 2010 ha recepito il PSC di Borghi, il quale prevedeva per il terreno una destinazione a parcheggio pluripiano, (con necessità di esproprio)”.

3.2 Con il secondo motivo rileva che :-l’Ord. n. 84/23, volta alla richiesta di informazioni al Tecnico Comunale, integra la violazione degli artt. 19 e 63 c.p.a., i quali fanno divieto di affidamento di tali verifiche alle parti convenute;

– in esito a detta Ord. n. 84/23, non è stata depositata la lettera del tecnico comunale, in violazione alla richiesta avanzata dal Collegio, mentre si sarebbe costituito in giudizio il Comune di Borghi, in violazione dell’art. 73 c.p.a.;

– al successivo punto 4, il Collegio ha ritenuto non condivisibili le controdeduzioni (nonché le conclusioni riportate nelle due perizie tecniche versate in atti) proposte dall’odierna appellante con difetto di motivazione;

– censura la mancanza del progetto;

– la decisione del giudice di primo grado richiama la Delibera del Consiglio comunale n. 8 del 27 marzo 2009, avente ad oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. adottata con la deliberazione di C.C. n. 5 del 26-02-2008 ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 47/78 e ss.mm.ii.” ma il suo contenuto è quello tipico di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica; detto piano attuativo sarebbe stato impropriamente utilizzato anche al fine di inserire la previsione del parcheggio di Via Roma nel P.S.C. del 2010 e nel R.U.E. del 2018 e per disporre, sempre implicitamente, la pubblica utilità dello stesso in assenza di P.O.C. Rileva inoltre che, in quanto piano attuativo del deposito-parcheggio, questo ha natura di atto recettizio ma non è stato notificato all’appellante.

L’appellante infine ripropone l’istanza di risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa ovvero da determinarsi anche in via equitativa.

4. Il ricorso è infondato.

Preliminarmente occorre considerare che il ricorso in esame si colloca in un contenzioso per il quale sono intervenute già due decisioni di questo Consiglio passate in giudicato, la sopra indicata sent. 578/2023 – in relazione alla quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione (sent. 4009/2024) – richiamata dal giudice di primo grado nonché la sentenza 1881/2018.

In particolare dalla decisione del Consiglio di Stato 578/2023, con forza di giudicato, emerge quanto segue che qui si riporta:

“13. Alla luce del quadro sopra delineato può dunque affermarsi che:

I) la destinazione d’uso dell’area di cui è causa è a verde privato ed è tale, come evidenzia il Comune di Borghi, anche in accoglimento della richiesta dell’appellante pervenuta in sede di osservazioni all’adozione del piano (tale destinazione data dallo strumento urbanistico non implica l’imposizione di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo – cfr. ex multis, Cons. Stato sez. II, 24 ottobre 2020, n.6455).

II) l’area non è quindi interessata da vincoli espropriativi “l’analisi della documentazione fin qui svolta ha portato a definire la destinazione d’uso dell’area oggetto di questa relazione attraverso la valutazione della normativa degli strumenti del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio. Questi due documenti non hanno mostrato la presenza di vincoli espropriativi, i quali comportano perdita di proprietà privata per l’esecuzione di opere di pubblica utilità e per le quali al privato è riconosciuto un equo indennizzo secondo le vigenti normative” (cfr. pag. 11 della relazione verificatore del 3 giugno 2022 ed anche certificato destinazione urbanistica dell’11 marzo 2022 prot. 1589 che identifica l’area nel perimetro RUE quale area residenziale di media densità con la prescrizione “di verde privato” senza vincoli espropriativi);

III) il Comune ha abbandonato il progetto del parcheggio deposito (delibera di Consiglio comunale n. 13/2003) ed ha realizzato un parcheggio a raso a monte e fuori dalla proprietà dell’appellante (cfr. pag. 17 relazione 3 giugno 2022 ed annessa foto).

IV) in merito alla presente controversia va anche ricordata la sentenza di questa Sezione n. 1881 del 2018, intervenuta tra le stesse parti, che relativamente agli strumenti urbanistici comunali relativi alla realizzazione del parcheggio e abbandono del pregresso progetto ha affermato che “Per quanto riguarda la deliberazione n. 8/2009 sembra infatti evidente che la stessa sia per il contenuto oggettivo che per l’espresso richiamo all’art. 15 della L.R. 47/2008 concerne l’approvazione ad una variante all’allora vigente PRG comunale. Per effetto di tale variante il fondo in controversia, è stato destinato a “verde privato” come risulta da tutti gli atti, in particolare dal certificato di destinazione urbanistica (già versato in atti). Per conseguenza il vincolo preordinato all’esproprio che in precedenza gravava sul fondo, non è stato reiterato ed è dunque venuto definitivamente meno. L’abbandono del vincolo, del resto, si collega al fatto che, come risulta dagli atti, appena un anno e mezzo prima Con (rectius: con) la delibera consigliare 19/2008 il Comune aveva proceduto all’acquisto da un terzo del vicino terreno sul quale (cfr. delibera n. 15/20009) fu infine realizzato il parcheggio a raso. In siffatto contesto non può seguirsi l’appellante quando deduce lo sviamento in cui sarebbe incorsa l’amministrazione comunale. Infatti, come insegna la giurisprudenza, l’obbligo di provvedere, gravante sul Comune in caso di decadenza di vincolo preordinato all’esproprio va assolto mediante l’adozione di una variante specifica o di una variante generale, gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse. Traendo le fila deve dunque rilevarsi che nel caso in esame l’amministrazione -non rinviando il vincolo ed imprimendo al fondo una destinazione incompatibile con qualunque iniziativa espropriativa – ha obiettivamente e formalmente rinunciato a realizzare l’opera pubblica contestata. I mezzi in rassegna vanno perciò respinti dovendosi confermare quanto statuito dal T.A.R. in ordine alla inammissibilità ed improcedibilità per difetto di interesse delle impugnative proposte in prime cure”.

Nella sostanza dalle richiamate decisioni passate in giudicato, emerge che:

– non vi è più un vincolo espropriativo quanto piuttosto un vincolo conformativo e ciò è accertato con sentenza passata in giudicato; e quindi appaiono ultronee tutte le censure spese dall’appellante circa la non conformità a legge della procedura espropriativa;

– la delibera n. 8/2009 ha riguardato l’approvazione ad una variante all’allora vigente PRG comunale. Per effetto di tale variante il fondo in controversia, è stato destinato a “verde privato”.

Queste sono le coordinate sulle quali muoversi ed in relazione alle quali l’appellante continua a proporre una serie di censure che risultano infondate.

Sempre in via preliminare occorre ricordare che per la giurisprudenza “la destinazione a verde pubblico, in linea di principio, non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, bensì di un vincolo conformativo, funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. In particolare, quando lo strumento urbanistico consente di realizzare le finalità di interesse pubblico mediante attività di iniziativa privata, o promiscua, in regime di economia di mercato, senza la previa ablazione del bene, con conseguente possibilità per il proprietario di sfruttamento del proprio diritto dominicale, sia pure nei limiti previsti dal PRG, non si può affermare che lo strumento urbanistico abbia imposto un vincolo di natura sostanzialmente espropriativo” (Consiglio di Stato, sez. VII, 21 agosto 2024, n. 7183).

4.1 In particolare quanto alla censura sub a):

la presunta alterazione dell’iter procedimentale dell’esproprio è irrilevante; nella fattispecie vi è stato un cambio di opinione del Comune che, in un primo momento, si era orientato alla realizzazione di un parcheggio- palestra mentre, in un secondo momento ha optato per la realizzazione di un parcheggio- deposito, per poi optare per la qualificazione di verde privato e la realizzazione del parcheggio su terreno privato. Da questo complesso quadro emerge come sia superata l’opzione dell’esproprio come inequivocabilmente accertato dalla sentenza di questo Consiglio 578/2023, passata in giudicato all’esito del giudizio di revocazione, sebbene l’appellante erroneamente ancora insista circa la natura non definitiva di detta decisione in sede di memoria depositata agli atti di causa il 19 giugno 2025;

4.2 Quanto alla censura sub b) non vi è alcun effetto automatico di reviviscenza del vincolo espropriativo per il tramite della modifica del Rue; come già rilevato in sede di decisione di questo Consiglio 578/2023, passata in giudicato, non vi è stato alcun vincolo all’esproprio che possa derivare dalla modifica al regolamento urbanistico (si veda in tal senso sub 13.II, sopra richiamato); come già rileva la richiamata decisione:

Il verificatore in risposta al quesito b) ha infatti affermato “La disamina effettuata mostra la presenza di un vincolo conformativo implicito, ovvero un vincolo non classificato esplicitamente all’interno dei vincoli riportati negli strumenti di pianificazione, ma che viene posto tramite le destinazioni d’uso assegnate. Infatti, la normativa urbanistica applicata sull’area impedisce esplicitamente qualsivoglia possibilità di edificare se non piccole strutture mobili. Precisa poi la possibilità di destinare tali aree a dotazione territoriale e delinea le modalità di costruzione del parcheggio-deposito, limitando quindi la possibilità di trasformazione da parte del proprietario e lasciando aperta la possibilità di realizzazione del deposito-parcheggio. Non si è individuato alcun vincolo espropriativo sull’area oggetto della causa, nemmeno con un riferimento a strumenti quali la perequazione urbanistica o il credito edilizio. Certo è che il vincolo conformativa diventerà vincolo preordinato all’esproprio qualora l’amministrazione intendesse avvalersi dell’art. 3.13 comma c) del RUE”.

Ed a tale riguardo espressamente, l’articolo 3.13 del RUE, si focalizza sulle aree destinate a verde privato.

L’articolo 3.13 in particolare recita:

1. Le aree a verde privato, individuate nelle Tavole 1, sono aree destinate al mantenimento del verde per giardini, orti e parchi privati, è quindi prescritto di norma il mantenimento delle aree libere inedificate e delle relative piantumazioni.

Gli interventi su tali aree si attuano secondo quanto disposto nell’Appendice B alle presenti Norme.

2. È ammessa:

a) l’istallazione di strutture d’arredo quali gazebo, chioschi e voliere;

b) la realizzazione di manufatti accessori per la manutenzione dell’area verde quali: piccoli depositi per attrezzi realizzati interamente in legno e che risultino mobili o amovibili di St massima mq 4;

c) la realizzazione di impianti sportivi scoperti ad uso privato a servizio delle abitazioni e delle strutture ricettive.

3. La pianificazione operativa potrà destinare tali aree a dotazioni territoriali.

Sulla scorta di detto assunto il quadro appare chiaro e già definito dalla richiamata sentenza passata in giudicato 578/2023, quadro al quale il Comune dovrà attenersi negli eventuali successivi passaggi ove venga accertata la possibilità tecnica di realizzazione del parcheggio e sussista la necessaria volontà dell’ente in tal senso, a nulla rilevando le eventuali difformi rappresentazioni grafiche lamentate dall’appellante.

4.3 Quanto alla censura sub c) preliminarmente occorre chiarire, ai fini della trasparenza degli atti, che il ragionamento dell’appellante si fonda su un elemento non rispondente al vero dal quale ne fa derivare una serie di conseguenze erronee. Si afferma che il giudice di primo grado avrebbe dichiarato che “…il PTCP del 2010 … ha recepito il PSC di Borghi il quale prevedeva per il terreno una destinazione a parcheggio pluriplano (con necessità di esproprio)”; va chiarito che la decisione impugnata – nel richiamare detto passaggio – fa chiaro riferimento a quanto sostiene l’appellante (sub B: “Rappresenta in punto di fatto le vicende urbanistiche…”).

In ogni caso va rilevato che:

– il POC non era necessario atteso che a seguito della delibera 8/2009 è cessato il vincolo all’esproprio per essere sostituito da un vincolo a verde che potrà diventare, mediante ulteriori atti, nuovamente espropriativo ex art 3.13 del R.U.E., come sopra specificato;

– la decisione della delibera del Consiglio comunale 13/2003 di optare per il parcheggio deposito non è più rilevante in questa sede posto che con la sent. 1881/2023 di questo Consiglio, anche essa passata in giudicato, si è statuito che per conseguenza il vincolo preordinato all’esproprio che in precedenza gravava sul fondo, non è stato reiterato ed è dunque venuto definitivamente meno; risultano quindi superate le censure che l’appellante propone avverso la del. 13/2003 a prescindere comunque dalla loro tardività;

– il Rue non ha disposto alcuna pubblica utilità come acclarato dalla richiamata sentenza passata in giudicato 578/2023.

4.4 Quanto alla censura sub d) essa è da respingere atteso che la natura conformativa e non espropriativa è già soluzione coperta dal giudicato sulla base della sentenza 578/2023;

4.5 Quanto alla censura sub e) è generica e quindi inammissibile; in ogni caso è infondata atteso che si fonda sulla mancanza del POC e sulla dichiarazione implicita di pubblica utilità ad opera del RUE, aspetti già visti sopra e coperti dal giudicato nei termini sopra chiariti;

4.6 Quanto alla censura sub f) e sub g) sono inammissibili in quanto non appare chiaro l’interesse a contestare l’ord. 584/2023 del giudice di primo grado; né può ora porsi in discussione la verificazione essendo intervenuta una decisione passata in giudicato su di essa fondata; decisione peraltro in relazione alla quale è stato dichiarato inammissibile anche il ricorso per la revocazione;

4.7 In relazione alla censura, che si è classificata sub h), come già rilevato dalla sent. 578/2023 il vincolo a verde privato è stato posto dal Comune anche su sollecitazione dell’odierno appellante; in ogni caso si tratta di una scelta discrezionale dell’ente operata con la del. 8/2009 in ordine alla quale è intervento il giudicato della sent. 1881/2023 che ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’odierno appellante;

4.8 Quanto alla contestazione sub i) basti osservare che la contraddizione che l’appellante ritiene sussista tra il punto 5 della decisione del giudice di primo grado e la lett. B) è inammissibile in quanto muove da un presupposto non rispondente al vero; la lettera B riporta una dichiarazione dell’appellante e quindi non può essere foriera di alcuna contraddizione.

5. Anche il secondo motivo è infondato.

Al riguardo occorre rilevare quanto segue:

– non vi è alcuna violazione del diritto di difesa a seguito dell’ordinanza istruttoria del giudice di primo grado n. 84/2023; con detta ordinanza sono stati chiesti degli elementi istruttori al Comune di Borghi nel momento in cui questi non era costituito ed era necessario acquisire dal medesimo elemento di conoscenza ai fini della definizione della questione. Pertanto non vi è stata alcuna violazione degli artt. 19 e 63 c.p.a., i quali fanno divieto di affidamento di tali verifiche alle parti convenute; peraltro sulla questione controversa è intervenuta la verificazione;

– l’appellante non dimostra quale motivo comporti l’invalidità della successiva costituzione del Comune appellato;

– l’appellante non indica quale vizio comporti la mancata produzione della nota del tecnico comunale richiesta con l’ord. 84/2023, atteso comunque che detta richiesta è intervenuta in una fase processuale nella quale il Comune qui appellato non si era ancora costituito;

-né sussiste alcun difetto di motivazione in relazione alle perizie di parte prodotte dall’odierno appellante, atteso che il giudice nel caso in questione si è attenuto ai risultati della verificazione non ravvisando motivi per discostarsene;

– l’approvazione intervenuta del parcheggio – deposito senza progetto non rileva in questa sede atteso che, come già evidenziato in sede di giudicato di cui alla sentenza n. 1811/2023, il progetto è venuto meno.

Quanto poi alla supposta natura della delibera 8/2009 che consisterebbe in un piano particolareggiato di iniziativa pubblica che attua il progetto del parcheggio deposito, si è ampiamente rilevato come la sentenza 578/2023 di questo Consiglio rileva che, a seguito della delibera 8/2009, è cessato il vincolo all’esproprio per essere sostituito da un vincolo a verde che potrà diventare – solo mediante l’adozione di ulteriori atti – nuovamente espropriativo ex art 3.13 del R.U.E.

6. In considerazione della legittimità dei provvedimenti in questione va rigettata l’istanza di risarcimento del danno, peraltro non provata.

Va infatti rilevato che ai fini del risarcimento del danno occorrono due requisiti: a) sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l’evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;

b) sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell’Amministrazione.

7. Quanto alle ulteriori censure avanzate in sede di memoria depositata agli atti di causa il 19 giugno 2025 esse riguardano ulteriori delibere del Comune appellato; in particolare si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta comunale n. 102/24 che ha approvato in linea tecnica il PFTE e la candidatura del progetto di rigenerazione urbana della Casa della Comunità, ubicata nel centro abitato di Borghi, ed al Bando Regionale di Rigenerazione Urbana 2024, che l’appellante ritiene adottata al fine di apporre il vincolo espropriativo per realizzare il deposito-parcheggio di Via Roma. In tal senso l’appellante fa riferimento alle “attività correlate” previste per il progetto in questione ipotizzando che nel piano particellare sia compreso l’esproprio per il parcheggio di Via Roma, non espressamente indicato nell’oggetto della Deliberazione della Giunta comunale richiamata.

Dette censure sono inammissibili in questa sede.

Lo stesso appellante infatti fa presente di avere impugnato detti atti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna non formando oggetto della presente controversia, in disparte ogni considerazione sul divieto dei nova nel presente giudizio di appello.

In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso è da respingere.

La complessità delle questioni rappresentate giustifica la compensazione delle spese.

CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 26.11.2025 n. 9334

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live