*Salute e medicina – Responsabilità – Sanitario strutturato imputato e ammissibilità della citazione dell’assicuratore come responsabile civile

*Salute e medicina – Responsabilità – Sanitario strutturato imputato e ammissibilità della citazione dell’assicuratore come responsabile civile

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 82 del 2025), il Tribunale di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, dubita, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 […], l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato».

1.1.– Il rimettente premette che il giudizio riguarda un dirigente medico in servizio presso l’unità operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, imputato di omicidio colposo per aver provocato, «per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida», la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020.

In sede di udienza preliminare, il 10 ottobre 2024 si sono costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025 «il difensore dell’imputato ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell’assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l’imputato [stesso] è (ed era anche all’epoca dei fatti) dipendente».

L’istanza dovrebbe, però, essere rigettata alla luce dell’attuale formulazione della norma censurata, che «non consente all’imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022», a cui non è riconducibile il caso di specie.

Da qui la rilevanza della questione.

1.2.– Il rimettente ritiene che la norma censurata violi l’art. 3 Cost., in quanto determinerebbe «un’ingiustificata disparità di trattamento […] tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale (al quale è precluso, in forza dell’attuale previsione dell’art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece può chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917,4º comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), già riscontrata nelle [ricordate] sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale».

Nella fattispecie al suo esame, infatti, ricorrerebbero gli stessi requisiti che hanno «condotto alle [precedenti] dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p.».

Innanzitutto, l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria «per danni cagionati dal personale “a qualunque titolo operante presso”» la stessa è obbligatoria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. È, inoltre, prevista l’azione diretta del danneggiato contro l’impresa di assicurazione (art. 12, comma 1) e sussiste, infine, «un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consent[e] di ravvisare una funzione “plurima” della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato».

2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione sotto due diversi profili.

2.1.– In primo luogo, la questione sarebbe «priva del requisito della rilevanza», perché l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria «è già stata citata in giudizio quale responsabile civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell’imputato».

L’eccezione non è fondata, in quanto non risulta che le costituite parti civili abbiano chiesto, né che il giudice abbia disposto, la citazione dell’assicuratore della struttura ospedaliera di cui l’imputato è dipendente, come responsabile civile.

2.2.– In secondo luogo, la questione sarebbe inammissibile perché «il fatto di reato è datato 25.10.2020 (data del decesso della persona offesa)» ed è, quindi, «precedente rispetto al tempo dell’effettiva vigenza della legge [n. 24 del 2017], che è divenuta pienamente operativa (quanto all’azione di responsabilità diretta da parte del danneggiante prevista dall’art. 12) solo dal 16.3.2024, con l’entrata in vigore del decreto interministeriale» 15 dicembre 2023, n. 232.

L’eccezione non è fondata.

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 24 del 2017, «[l]’operatività delle disposizioni sull’azione diretta del danneggiato è […] subordinata all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 10, comma 6, chiamato a stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie» (sentenza n. 182 del 2023). Detto decreto è stato adottato il 15 dicembre 2023 ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024, precedentemente all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno, nel caso di specie avvenuto il 10 ottobre 2024 con la costituzione di parte civile nel processo penale.

Ad avviso del rimettente, stante la natura processuale del citato art. 12, comma 6, l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore della struttura sanitaria, quale responsabile civile per il fatto del medico dipendente, sarebbe esperibile sin dall’entrata in vigore del decreto ministeriale da esso previsto, indipendentemente dal momento di commissione del fatto. Ciò in virtù del principio tempus regit actum.

La motivazione dell’ordinanza di rimessione su tale punto e, quindi, sulla rilevanza della questione è sufficiente e non implausibile; tanto basta per superare il vaglio di ammissibilità, che per la costante giurisprudenza costituzionale «è meramente estern[o] e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale» (ex multis, sentenze n. 108 e n. 62 del 2025 e n. 49 del 2024).

3.– Nel merito, la questione è fondata.

3.1.– Questa Corte ha compiutamente ricostruito, nella sentenza n. 182 del 2023, la disciplina degli «obblighi assicurativi previsti dall’art. 10 della legge n. 24 del 2017», che riguardano «distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie; b) i medici liberi professionisti; c) i medici “strutturati”».

Quanto all’obbligo assicurativo delle prime, che qui viene in rilievo, le «strutture sanitarie pubbliche e private [devono] munirsi di polizze assicurative, o […] adottare “altre analoghe misure”, a copertura di due classi di rischi.

Esse debbono assicurarsi, anzitutto, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale: in altre parole, per la responsabilità civile derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d’opera) (art. 10, comma 1, primo e secondo periodo).

Le strutture sanitarie hanno, però, anche l’obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3)» (sentenza n. 182 del 2023).

Come chiarito da questa Corte, «il primo tipo di rischio forma oggetto di un’assicurazione per conto proprio», il secondo invece «di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell’art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato» (sentenza n. 182 del 2023).

I medici “strutturati”, quindi, «non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti: tale responsabilità deve essere, infatti, coperta – come si è visto – dall’assicurazione (o analoga misura) imposta alla struttura sanitaria per cui operano» (ancora, sentenza n. 182 del 2023).

Quanto ai medici che operano come liberi professionisti, invece, la legge lascia fermo l’obbligo di assicurazione, a tutela del cliente, già stabilito da disposizioni previgenti (art. 10, comma 2 della legge n. 24 del 2017); essi, quindi, devono assicurarsi autonomamente.

3.2.– La questione di legittimità costituzionale sollevata dall’odierno rimettente investe l’assicurazione di cui la struttura sanitaria deve munirsi a copertura della responsabilità extracontrattuale personale degli esercenti la professione sanitaria che operano nell’ambito della struttura stessa (i cosiddetti medici “strutturati”), ai sensi dell’art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017.

Con riferimento a tale assicurazione vi sarebbe, ad avviso del rimettente, una disparità di trattamento, sul piano delle facoltà difensive, fra l’imputato nei cui confronti è esercitata l’azione civile risarcitoria nel processo penale, che non può citare come responsabile civile l’impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (artt. 1917, ultimo comma, del codice civile e 106 del codice di procedura civile).

3.3.– Come è noto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. pen., oggi censurato, il responsabile civile – ossia la persona che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell’imputato (art. 185, secondo comma, cod. pen.) – può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto dall’art. 77, comma 4, cod. proc. pen., del pubblico ministero (quando, cioè, quest’ultimo, ricorrendo una situazione di «assoluta urgenza», abbia esercitato l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o età minore).

Con la sentenza n. 112 del 1998, questa Corte ha ritenuto l’art. 83 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consentiva anche all’imputato di chiamare nel processo penale l’assicuratore nella specifica ipotesi dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge n. 990 del 1969 (d’ora in avanti: r.c.a.).

In particolare, la decisione ha posto in risalto due aspetti: in primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore e che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi così un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la connessione tra la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile – e il diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore.

Questa Corte ha, infatti, evidenziato che a tale “funzione plurima” del rapporto di garanzia – in quanto destinato a salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante – dovesse necessariamente corrispondere l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di “chiamata” riconosciuti in sede civile, onde evitare che l’effettività della predetta funzione venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale. Da qui la riscontrata violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento dell’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile.

Questi principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159 del 2022, che ha nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che l’assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, questa volta nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente all’esercizio dell’attività venatoria, prevista dall’art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992.

Anche in tale ipotesi, infatti, non solo si era di fronte ad un obbligo di assicurazione ex lege con «funzione plurima» di garanzia (tanto del cacciatore assicurato, quanto delle vittime degli incidenti di caccia), ma era altresì prevista l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice (art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992). Tuttavia, poiché, diversamente che per l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., con riguardo all’assicurazione obbligatoria in materia di caccia non risultava espressamente previsto il litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il primo, questa Corte ha evidenziato come «il solo elemento realmente indispensabile affinché l’assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa […] dell’azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell’assicurato integri un’ipotesi di reato, l’assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virtù di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l’imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale» (sentenza n. 159 del 2022).

3.4.– Ritiene questa Corte che, nella fattispecie in esame, debba ravvisarsi la medesima ingiustificata disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalle ricordate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.

Ed invero, l’assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilità civile del personale medico di cui le stesse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo personale sia chiamato a rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano, è un’assicurazione obbligatoria ex lege.

L’obbligo assicurativo – previsto dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017 – grava sulla struttura sanitaria, invece che sul medico “strutturato”, perché «si vuole che i costi dell’assicurazione – anche per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale del [medico] verso il paziente – restino a carico della struttura sanitaria» (sentenza n. 182 del 2023). Si è al cospetto, come già rilevato, «di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell’art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato» (ancora, sentenza n. 182 del 2023).

Oggetto dell’obbligo assicurativo normativamente previsto è, quindi, pur sempre la responsabilità civile del medico “strutturato” verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto obbligo grava.

Inoltre, è indubitabile che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico verso il paziente assolva a quella «funzione plurima» di garanzia cui ha fatto riferimento, da ultimo, la sentenza n. 159 del 2022.

L’assicurazione obbligatoria tutela, anzitutto, i pazienti danneggiati dall’attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. La conclusione è avvalorata dalla circostanza, già evidenziata da questa Corte, che, «[a]nalogamente alla normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la legge n. 24 del 2017 consente […] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), […] quando si tratti dell’impresa che assicura la struttura sanitaria» a copertura della responsabilità extracontrattuale personale dei medici “strutturati” che operano nell’ambito della struttura stessa (art. 12, commi 1 e 4) (sentenza n. 182 del 2023). Al riguardo, non coglie nel segno l’obiezione dell’Avvocatura dello Stato, basata sul rilievo che l’art. 8 della legge n. 24 del 2017 subordina, a pena di improcedibilità, l’azione civile diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della struttura sanitaria all’esperimento della consulenza tecnica preventiva, che non sarebbe possibile in sede penale. È dirimente, infatti, la considerazione che il citato art. 8 configura, quale «condizione di procedibilità» (comma 2), il «ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile» per la sola azione promossa «innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria» (comma 1), e non anche per la medesima azione esercitata mediante la costituzione di parte civile nel processo penale.

Inoltre, come ogni forma di assicurazione, anche quella di cui si discute tutela l’assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia soddisfatte. Trattandosi, nel caso di specie, di un’assicurazione per conto altrui, come si è già posto in evidenza è il medico che assume la veste di assicurato, «abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile» (sentenza n. 182 del 2023). Del resto, non può ignorarsi che una tra le finalità che la legge n. 24 del 2017 persegue, attraverso la previsione dell’assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, è quella di garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l’altro i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera, come già dianzi evidenziato. Tale obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell’assicuratore solo “a valle” della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. Si tratta, dunque, di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva.

In conclusione, anche al medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, «l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe «compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022).

4.– Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

5.– Osserva questa Corte che, come già posto in evidenza, l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso il paziente grava anche sui medici che operano come liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, che lascia fermo, a tutela del cliente, l’obbligo già stabilito da disposizioni previgenti).

L’art. 12, commi 1 e 4, della medesima legge, inoltre, «consente […] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), […] quando si tratti dell’impresa che assicura […] il medico libero professionista» (sentenza n. 182 del 2023).

Anche rispetto a questo rischio, quindi, l’assicurazione della responsabilità civile del medico verso il paziente, da un lato, è obbligatoria ex lege, dall’altro, assolve ad una «funzione plurima» di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall’attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti.

Ritiene pertanto questa Corte che – anche per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti – va dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La norma risulta, infatti, espressiva della stessa logica di quella censurata dall’ordinanza di rimessione e affetta dallo stesso vizio di illegittimità costituzionale.

Corte Cost., sent., 25.11.2025, n. 170

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