Giurisdizione e competenza -Legittimazione attiva dei consiglieri comunali e provinciali per la proposizione del ricorso giurisdizionale

Giurisdizione e competenza -Legittimazione attiva dei consiglieri comunali e provinciali per la proposizione del ricorso giurisdizionale

1. Con atto notificato e depositato il 27 gennaio 2025 il dott. Domenico Torello, consigliere comunale del Comune di Montoro, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, le delibere del Consiglio Comunale di Montoro nn. 45 e 46 del 28 ottobre 2024 (con cui sono state approvate le proposte aventi rispettivamente ad oggetto: “verifiche equilibri di bilancio” e “ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale art. 243 bis, D.Lgs. n. 267/2009”) formulando a sostegno del gravame quattro motivi, così rubricati: “I)- sul diniego all’istanza di accesso agli atti: i.a)- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 cost., 2, 3, 22 l. 7.8.1990 n. 241, 37, 43 d.lgs. n. 267/2000, 63 e 116 d.lgs. n. 104/2010, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. sviamento; II)-violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 cost., 2, 3, 22 l. 7.8.1990 n. 241, 37, 43, 243 bis e ss., d.lgs. n. 267/2000, 45 reg. sul funzionamento consiglio comunale ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. sviamento; III)- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 cost., 2, 3, 22 l. 7.8.1990 n. 241, 37, 43, 239 e 243 bis e ss., d.lgs. n. 267/2000, 45 reg. sul funzionamento consiglio comunale ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. sviamento; IV)- la delibera n. 46 del 28.11.2024: iv.a)- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 cost., 2, 3, 22 l. 7.8.1990 n. 241, 37, 43, 239 e 243 bis e ss., d.lgs. n. 267/2000, 45 reg. sul funzionamento consiglio comunale ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. sviamento. illegittimità derivata”.

3. Si è costituito in resistenza il Comune di Montoro, che ha eccepito l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a. formulata con il primo motivo di ricorso (avendo riscontrato la domanda ostensiva del ricorrente con nota prot. n. 2894 del 31 gennaio 2025) nonché l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione; ha in ogni caso insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con ordinanza n. 92 del 19 febbraio 2025 è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza ex art. 116 c.p.a. formulata con il primo motivo di gravame “avendo parte ricorrente dichiarato a verbale l’intervenuta ostensione della documentazione richiesta”; è stata inoltre respinta la domanda cautelare “ritenuto che – impregiudicato l’esame delle questioni di rito – la domanda cautelare deve essere respinta, dovendosi ritenere prevalenti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, le esigenze di prosecuzione della procedura”.

5. Con atto di motivi aggiunti notificati il 22 aprile 2025 e depositati il successivo 23 aprile parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 21 febbraio 2025, avente ad oggetto l’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, affidando il gravame a due motivi, così rubricati: “I)- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 cost., 2, 3, 22 l. 7.8.1990 n. 241, 37, 43, 239 e 243 bis e ss., d.lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. sviamento. illegittimità derivata; II)- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 cost., 2, 3, 22 l. 7.8.1990 n. 241, 37, 43, 239 e 243 bis e ss., d.lgs. n. 267/2000, 45 regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e 82 reg. cont. consiglio comunale ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. sviamento. illegittimità derivata”.

6. Il Comune di Montoro, nel costituirsi in resistenza ai motivi aggiunti, ha ribadito l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione; ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alla verifica nel merito della correttezza dei dati contabili, argomentando in ogni caso in ordine all’infondatezza del gravame. Il civico Ente ha altresì chiesto, in punto di spese di lite, la condanna del ricorrente per lite temeraria in applicazione del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c.

7. Con ordinanza n. 210 del 22 maggio 2025 è stata respinta la domanda cautelare “ritenuto che le plurime questioni, anche di rito, implicate dal gravame richiedono il necessario approfondimento proprio della fase di merito, la cui udienza è già fissata per il 5 novembre 2025; Considerato altresì, quanto al periculum, che (come già ritenuto con ordinanza n. 92 del 19 febbraio 2025) devono ritenersi prevalenti, nel contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, le esigenze di prosecuzione della procedura”.

8. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata introitata in decisione.

9. Preliminarmente il Collegio osserva che il primo motivo del ricorso introduttivo, concernente l’istanza ex art. 116 c.p.a., è divenuto improcedibile, come già dichiarato con ordinanza.

10. Sempre in via preliminare, con riguardo alle censure formulate con gli altri motivi di gravame, deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dal Comune resistente.

10.1. Giova premettere che, come è noto, la giurisdizione amministrativa ha ordinariamente natura soggettiva, in quanto deputata ad erogare tutela giurisdizionale – salvo i casi espressamente previsti di azione popolare – al titolare di una situazione giuridica soggettiva lesa dall’azione amministrativa (non potendo con il ricorso al giudice essere richiesto un mero controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato).

Come precisato dalla giurisprudenza “nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice. Poiché il ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull’azione amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di parte” di modo che “l’eventuale reiezione della domanda per “ragioni processuali”, collegate alla riscontrata carenza delle condizioni e dei presupposti dell’azione (comprensivi della legittimazione e dell’interesse al ricorso), non rappresenta l’affermazione di un risultato meramente “formale”. Al contrario, costituisce l’esito fisiologico, pienamente congruente con le regole costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, della valutazione in ordine alla titolarità, in capo all’attore, di una posizione tutelabile dinanzi al giudice amministrativo” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).

L’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è dunque soggetta a tre condizioni fondamentali, rappresentate: dalla legittimazione a ricorrere, discendente dalla speciale situazione giuridica soggettiva vantata dal soggetto, qualificata in astratto da una norma, che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo; dall’interesse ad agire, che presuppone la lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell’interessato; dalla legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo).

In tale quadro, la legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento dell’esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’amministrazione; deve trattarsi di una posizione qualificata e differenziata rispetto al provvedimento, idonea a distinguere, di fronte al potere esercitato, la situazione di colui che agisce da quella della generalità dei soggetti dell’ordinamento, da riscontrarsi sulla base della disciplina normativa avente ad oggetto la situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente deduce di essere titolare.

10.2. Poste tali generalissime premesse, laddove venga in rilievo un’impugnazione promossa da un consigliere comunale la legittimazione può, in linea di principio, essere correlata unicamente alla lesione di prerogative proprie del singolo consigliere (laddove l’atto incida su un diritto spettante alla persona fisica investita della carica) o a violazioni procedurali lesive del munus rivestito dal componente dell’organo ovvero ad atti incidenti sullo ius ad officium, che compromettano il corretto esercizio del mandato.

Al di fuori di tali ipotesi, i consiglieri comunali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza poiché il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, mentre i conflitti interorganici trovano la loro composizione in via amministrativa (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022, n. 698); difatti, “va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (Sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale), a eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione a un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 novembre 2006, n. 3749).

La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo le deliberazioni del Consiglio comunale può quindi essere riconosciuta nei soli casi in cui vengano formalmente in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio e sul rispetto delle proprie prerogative, come definite dalle norme che regolano il funzionamento dell’organo di appartenenza, giacché, ove fossero legittimati ad impugnare le deliberazioni alla cui assunzione hanno partecipato, verrebbe alterato lo stesso principio della collegialità dell’organo deliberante e del rispetto, da parte della minoranza, della volontà della maggioranza regolarmente formatasi, che è volontà imputabile all’organo.

In tal senso si è affermato che i membri del Consiglio comunale possono impugnare gli atti ritenuti pregiudizievoli quando ravvisino e censurino: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, per tutte quelle circostanze che precludano in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni relative all’incarico (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 11 marzo 2022, n. 696), con la precisazione che “l’impugnabilità delle deliberazioni collegiali da parte del componente dell’organo non è invece mai ammessa per motivi attinenti in via esclusiva al contenuto intrinseco della deliberazione” (Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2164).

10.3. Tanto premesso, nel caso di specie parte ricorrente:

– con il secondo motivo del ricorso introduttivo lamenta che le proposte di deliberazione nn. 50/2024 e 51/2024, messe a disposizione dei consiglieri nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, erano prive dell’obbligatorio parere del Collegio dei Revisori, pervenuto solo il giorno stesso della seduta;

– con il terzo ed il quarto motivo del ricorso introduttivo deduce la violazione, da parte del Consiglio Comunale, dell’onere di motivazione rafforzata gravante sull’amministrazione allorchè decida di dissentire dalle valutazioni dell’organo di revisione;

– con il primo motivo dell’atto di motivi aggiunti adduce l’illegittimità della delibera n. 2/2025, inficiata in via derivata dai vizi istruttori e motivazionali denunciati con il ricorso introduttivo, nonchè a sua volta affetta da gravi deficit istruttori e di motivazione, stante il netto contrasto con il parere del Collegio dei Revisori, che ha rilevato plurime criticità nonché evidenziato l’insussistenza dei presupposti tecnici per l’accesso alla procedura di riequilibrio e, di conseguenza, per l’approvazione del Piano di riequilibrio;

– con il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti deduce:

a) l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 2/2025 per violazione dell’art. 243 bis, comma 5 e 6, lett. b, d.lgs. n. 267/2000; a fronte del parere negativo dell’organo di revisione sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata null’affatto presente nel caso di specie, non potendo a tal fine ritenersi sufficienti le “controdeduzioni” al parere negativo formulate dal Responsabile del Settore Finanziario (aventi ad oggetto: “riscontro al parere dell’organo di revisione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale”), che rappresentano tentativo inadeguato e infruttuoso di ovviare al vizio di motivazione;

b) tali controdeduzioni, inoltre, sono state tardivamente depositate, in violazione dell’art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale;

c) è stato inoltre violato, relativamente alla voce dei debiti fuori bilancio inclusi nel piano, l’art. 82 del Regolamento di contabilità del Comune, che individua la documentazione da porre a corredo delle delibere di riconoscimento del debito.

10.4. A mezzo dei citati motivi (fatta eccezione per il secondo motivo del ricorso introduttivo e per le parti del secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti indicate supra sub b e c), a ben vedere il ricorrente censura asserite illegittimità dell’attività amministrativa comunale che non comportano ex se alcuna compressione delle prerogative del munus del consigliere rispetto alle delibere adottate, dovendosi d’altronde escludere che “ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione (che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo), si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium, giungendosi, altrimenti, al paradosso che qualunque delibera consiliare dovrebbe ritenersi impugnabile dai consiglieri dissenzienti quanto meno con riferimento alla censura relativa alla pretesa conformità di essa al modello legale” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 30 giugno 2020, n. 7322).

10.5. L’eccezione di difetto di legittimazione va pertanto accolta rispetto al terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo e a parte del secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti.

10.6. Deve essere invece respinta con riguardo al secondo motivo del ricorso introduttivo e a parte del secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti (limitatamente alle censure rubricate sub b e c al § 10.3), incentrati sull’asserita inosservanza dei termini di deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare (ovvero sulla ritenuta inadeguatezza della documentazione posta a supporto della delibera), trattandosi di censure inerenti a ritenute violazioni dello ius ad officium, in relazione alle quali sussiste la piena legittimazione del consigliere a dolersi della compressione dei propri poteri e delle proprie prerogative (e in relazione alle quali non residuano dubbi in ordine alla giurisdizione di questo Giudice, sulla quale pertanto non è necessario soffermarsi, riferendosi l’eccezione formulata dal civico ente alla “verifica nel merito della correttezza dei dati contabili”).

11. In dettaglio, con il secondo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta la violazione della tempistica di deposito degli atti istruttori e prodromici alla discussione, atteso che le proposte di deliberazione recanti nn. 50/2024 e 51/2024, messe a disposizione dei consiglieri, non erano munite dell’obbligatorio parere istruttorio del Collegio dei Revisori, protocollato solo in data 28 novembre 2024, stesso giorno della seduta del Consiglio Comunale, in palese violazione dell’art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che prescrive il deposito nei due giorni antecedenti quello dell’adunanza.

11.1. La censura è infondata.

11.2. Nella fattispecie in esame è incontestato che le proposte di Deliberazione del Consiglio Comunale del Settore Finanziario n. 50 (denominata “Verifica degli equilibri di bilancio 2024- 2025- 2026”) e n. 51 (denominata “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”) siano state trasmesse ai consiglieri in tempo utile (ovverosia a mezzo pec del 26 novembre 2024, in atti).

Parte ricorrente lamenta piuttosto l’omessa trasmissione, a corredo delle proposte, del parere istruttorio del Collegio dei Revisori.

11.3. Tale omissione tuttavia non determina, ad avviso del Collegio, alcuna violazione delle prerogative del consigliere comunale.

11.4. Va premesso che la delibera n. 46 (cui corrisponde la proposta n. 51) concerne il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 243-bis d. lgs. n. 267 del 2000), cui, nella scansione delineata dall’art. 243-bis, fa seguito la delibera del piano di riequilibrio (cfr. comma 5 del medesimo art. 243-bis, a mente del quale “Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario”).

Ne consegue che:

a) la disciplina richiamata da parte ricorrente, recata dal comma 5 del più volte richiamato art. 243-bis, è, a ben vedere, riferita alla delibera di approvazione del piano vero e proprio e non già alla, prodromica, delibera con cui l’ente locale si determina nel senso di fare ricorso alla procedura di riequilibrio;

b) in ogni caso, il d. lgs. n. 267 del 2000 prevede espressamente, all’art. 239, le ipotesi nelle quali il parere o la relazione dell’organo di revisione debba essere reso sulla “proposta” di deliberazione formulata dall’ufficio (cfr. comma 1, lett. b, n. 2, con riferimento al bilancio di previsione; comma 1, lett. d e d-bis con riferimento al rendiconto della gestione ed al bilancio consolidato; comma 1, lett. b, n. 7, con riferimento alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, etc.), ipotesi fra le quali non rientra quella del piano di riequilibrio, considerato che l’art. 243-bis del predetto d. lgs. n. 267 del 2000, al comma 5, prevede che “il consiglio dell’ente locale […] delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale […] corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario”. Nessuna disposizione del TUEL, dunque, prescrive che il parere dell’organo di revisione debba essere apposto sulla proposta, la quale costituisce dunque l’unico atto che va messo a disposizione dei consiglieri (in termini, TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2367/2019).

11.5. Va poi ulteriormente considerato che, dal verbale di seduta, non risulta che il ricorrente – a fronte del parere messo a disposizione solo il giorno stesso dell’adunanza – abbia rappresentato l’esigenza di maggiori approfondimenti ai fini del relativo esame, attivando i meccanismi procedurali previsti a tutela dalla disciplina di settore, proponendo all’uopo mozioni d’ordine, o formulando richieste di sospensione o di differimento della trattazione.

Sul punto la giurisprudenza ha più volte affermato che “quando un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta del medesimo organo e non segnali all’inizio di essa l’illegittimità o l’irregolarità che abbia caratterizzato la sua convocazione, diventano del tutto irrilevanti i vizi della convocazione medesima. Il medesimo componente – potendo chiedere un differimento della seduta al fine di poter svolgere compiutamente le proprie funzioni – non può tacere le circostanze riguardanti la propria convocazione: se non segnala l’accaduto e non chiede il differimento della seduta, il componente dell’organo collegiale rinuncia seduta stante a far valere i vizi della convocazione. Pertanto, qualora l’esito della votazione sia a lui sgradito, il consigliere che nulla ha segnalato sulla regolarità della convocazione non può poi dedurre in sede giurisdizionale – per la prima volta – la verificazione di circostanze che aveva l’onere di palesare in sede amministrativa” (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 3034).

Anche in presenza di una violazione del munus consiliare, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa dell’impedimento al corretto esercizio delle funzioni, precisando, con specifico riferimento alle violazioni formali o procedimentali, che non ogni violazione di tale tipo nell’adozione di una deliberazione si traduce in (automatica) lesione dello “jus ad officium”, ma solo una violazione direttamente e specificamente incidente, sia pure in prospettiva strumentale, sulle prerogative (di accesso, di informazione, di documentazione, di partecipazione, di manifestazione del voto etc.) strettamente inerenti alla funzione, con la conseguenza che “il vizio meramente procedurale è rilevante allorquando, senza farvi sostanziale acquiescenza: a) il Consigliere prenda, in concreto, parte attiva — sempreché beninteso vi sia stato messo nelle rituali condizioni — alle sedute consiliari ed alla discussione nel merito delle questioni, senza optare per la mera astensione in sede di votazione finale; b) senza limitarsi alla mera denunzia della violazione delle proprie prerogative, attivi i meccanismi procedurali previsti a tutela, dalla disciplina di settore, proponendo all’uopo mozioni d’ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta” (T.A.R. Catania, sez. V, 23 ottobre 2023, n. 3134; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 23 settembre 2024 n. 752).

Del resto, a ragionare diversamente si consentirebbe al consigliere comunale di non segnalare le problematiche esistenti all’interno della sede naturale del dibattito democratico in ambito comunale (vale a dire la seduta del Consiglio comunale) e di riservare la successiva manifestazione del vizio soltanto in sede di ricorso al Giudice Amministrativo, al fine di cercare di ottenere il superamento in via giudiziaria della volontà espressa dalla maggioranza consiliare in modo democratico.

Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche nel caso di specie, osserva il Collegio che dalla lettura del verbale relativo alle delibere n. 45 e 46 non risulta che il ricorrente, a fronte della mancata anticipata disponibilità del più volte richiamato parere, abbia chiesto un rinvio della seduta per consentirgli il relativo esame. Ne deriva che non sussiste sotto questo profilo la lesione dello ius ad officium, avendo parte ricorrente potuto prendere parte alla discussione, senza segnalare in alcun modo la necessità di approfondimenti e/o rinvii rispetto al predetto parere che, anzi, ha dimostrato di ben conoscere, richiamando, in più interventi, le criticità poste in luce dai revisori.

12. Con il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti parte ricorrente (inter alia e al netto delle censure impingenti nel merito delle deliberazioni adottate, per le quali si è supra affermata l’assenza di legittimazione ad agire) deduce, con riguardo alla seduta consiliare tenutasi il 21 febbraio 2025, che, “per rispettare i tre giorni liberi previsti dal regolamento consiliare” (motivi aggiunti, pag. 13) le controdeduzioni del Responsabile del Servizio Finanziario al parere reso dall’Organo dei Revisori sul piano pluriennale avrebbero dovuto essere depositate entro il 17, per essere poi trasmesse entro i due giorni antecedenti anche ai capigruppo; ciò che tuttavia non è avvenuto atteso che le controdeduzioni, datate 18 febbraio 2025, giocoforza non sono state depositate in tempo utile; lamenta inoltre la violazione, relativamente alla voce dei debiti fuori bilancio inclusi nel piano, dell’art. 82 del Regolamento di contabilità del Comune, che prescrive la documentazione da porre a corredo delle delibere di riconoscimento del debito.

12.1. Le doglianze sono infondate.

12.2. L’art. 45 del regolamento di Consiglio comunale stabilisce, al comma 1, che “Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati nella segreteria comunale, nel giorno dell’adunanza e nei due giorni precedenti. Entro i due giorni antecedenti quello dell’adunanza, le proposte di delibera e i testi delle interrogazioni, mozioni, interpellanze, sono trasmessi ai Capigruppo consiliari, al Sindaco, al Presidente del Consiglio tramite e-mail”.

Come evidente sulla base del suo inequivoco tenore testuale, la disposizione in parola impone dunque il deposito degli atti nella segreteria comunale nel giorno dell’adunanza e nei due giorni precedenti, senza qualificare espressamente tali giorni come “liberi”.

Orbene, come ripetutamente stabilito dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 30 giugno 2021, n. 18635) la non computabilità sia del giorno iniziale che del giorno finale (cosiddetto termine libero o “di giorni liberi”) rappresenta un’ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti.

In assenza di un’esplicita previsione nel testo regolamentare, devono pertanto trovare applicazione i criteri di computo che si rinvengono nella disciplina generale posta dall’art. 2963 cod. civ., il quale dispone, al comma 2, che “non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale“, e dall’art. 155 c.p.c., che, al comma 1, prevede che ” nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali”.

Ne discende che, in omaggio alla regola generale che prevede che il termine sia computato escludendo il dies a quo e comprendendo il dies ad quem (recte, trattandosi di termine a ritroso, escludendo il dies ad quem e computando il dies a quo: “Va infatti ribadito che, quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anzichè al dies a quo, il dies finale – a cominciare dal quale il termine decorre all’indietro – viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale sancita tanto nell’art. 155 c.p.c., comma 1 …quanto nell’art. 2963 c.c., non deve essere computato, mentre va considerato nel termine il dies iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola” Cassazione civile, sez. VI, 30 giugno 2021, n. 18635, cit.), nessuna violazione del regolamento consiliare è ravvisabile nel caso di specie.

Ed infatti, poiché nel calcolo del termine di due giorni previsto dall’art. 45 del Regolamento non va conteggiato il giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento dell’adunanza), mentre va computato invece quello finale (ovvero quello del deposito), a fronte della seduta fissata per il 21 non vi era necessità di effettuare il deposito il 17 al fine di assicurarne la tempestività, come invece preteso da parte ricorrente.

12.3. Fuori fuoco è poi anche la censura relativa alla asserita violazione dell’art. 82 del Regolamento di Contabilità del Comune di Montoro, regolante la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, che trova il proprio referente normativo nell’art. 194 d.lgs. n. 267/2000 e che va distinta dalla “ricognizione dei debiti fuori bilancio riconoscibili” di cui all’art. 243-bis, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, che viene in rilievo nel caso di specie. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza contabile “la deliberazione del piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194 TUEL; a tal proposito, va rimarcato che il comma 7 dell’art. 243 bis TUEL distingue chiaramente tra la ricognizione dei debiti, contenuta nel piano di riequilibrio, e l’effettivo riconoscimento ai sensi dell’art. 194 TUEL; il citato comma 7 dell’art. 243 bis TUEL, infatti, prevede che: “Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”. La formulazione letterale implica che la ricognizione, per quanto indispensabile ai fini del piano di riequilibrio, non equivale alla deliberazione ex art. 194 TUEL, tant’è che il testo normativo si riferisce a “debiti riconoscibili”, lasciando intendere che il riconoscimento è atto successivo alla ricognizione. Se il legislatore avesse inteso equiparare ricognizione ex art. 243 bis TUEL e riconoscimento ex art. 194 TUEL, la disposizione avrebbe avuto un tenore letterale diverso” (Deliberazione Corte dei Conti, Sezione di Controllo Per La Regione Siciliana, n.177/2015/PAR).

13. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione, fatta eccezione per il secondo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti (limitatamente alle censure rubricate sub b e c al § 10.3), che risultano infondati.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

15. Non sussistono invece i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 26, comma 2, c.p.a., considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale, connotazioni che il Collegio non rinviene nella fattispecie in esame.

TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 25.11.2025 n. 1920

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