Considerato, altresì, in relazione al periculum in mora, che:
– ai sensi dell’art. 55 c.p.a., esso deve comunque tradursi in un pregiudizio concreto, grave e non altrimenti rimediabile, nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito;
-nel peculiare contesto dei giudizi in materia di contratti pubblici, la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve ispirarsi ad ancora maggior rigore, anche in considerazione degli artt. 1 e 209 del d.lgs. 36/2023, che impongono la massima tempestività dell’affidamento e dell’esecuzione e un rito processuale accelerato, anche nei tempi di deposito della sentenza di merito;
-pertanto, il mero pregiudizio economico connesso alla mancata aggiudicazione, di regola suscettibile di integrale riparazione mediante la decisione di merito, non è sufficiente, di per sé solo, ad integrare il periculum in mora;
Ritenuto che, nel caso specifico, parte ricorrente non ha assolto all’onere probatorio di allegare, in
in modo specifico e circostanziato, il pregiudizio qualificato necessario ai fini del periculum in mora, prospettato come automaticamente discendente dalla paventata stipula del contratto, in favore della aggiudicataria;
Ritenuto, quindi, di respingere l’istanza cautelare, di fissare l’udienza pubblica alla data del 18 febbraio 2026, tenuto conto delle condizioni dei ruoli della Sezione, e di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
TAR CAMPANIA – NAPOLI, IV – ordinanza 25.11.2025 n. 2971