1) Premesso che parte ricorrente espone che:
– a) in data 18 aprile 2025, il Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Protezione Internazionale Civile, emetteva in suo favore, sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-, decreto n. -OMISSIS-, con cui si ordinava “Inaudita altera parte alla Questura di Firenze di fissare un appuntamento con [il ricorrente] per la formalizzazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio”;
– b) tale decreto veniva confermato con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, resa ai sensi degli artt. 700 e 669 sexies c.p.c.;
– c) nonostante tale ordinanza, la Questura di Firenze emetteva decreto d’irricevibilità dell’istanza del ricorrente, evidenziando che non era più normativamente prevista la possibilità di chiedere direttamente al Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, la quale avrebbe potuto essere resa nell’ambito della procedura per protezione internazionale.
2) Premesso ancora che:
– a) parte ricorrente agisce, innanzi a questo T.A.R., per l’ottemperanza alla suddetta ordinanza del Giudice Ordinario;
– b) l’Amministrazione ha depositato relazione difensiva in data 9 ottobre 2025, precisando di aver invitato il ricorrente “in Ufficio per presentare la domanda e avviare la procedura per la richiesta di protezione internazionale, in quanto […], a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/2023, non è più possibile presentare l’istanza di protezione speciale senza aver presentato anche la domanda di protezione internazionale”.
3) Rilevato che:
– a) “la giurisprudenza, trattando sia dei rimedi ex art. 700 che della relativa esecuzione con le regole dell’attuale e del precedente art. 669-duodecies o del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., conclude, in varia guisa (arg. ex Cass., III, 20 aprile 2018 n. 9830; id., sez. un., 28 febbraio 2019 n. 6039; id., I, 7 ottobre 2019 n. 24939), nel senso che tali provvedimenti sono comunque privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito” (C.d.S. n. 1463 del 17 febbraio 2021);
– b) quindi, il ricorso per l’ottemperanza alle ordinanze rese ex art. 700 c.p.c. è inammissibile, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 112, comma 2, lett. “c”, c.p.a., che fa riferimento all’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario…”;
– c) non sussiste, al riguardo, un vuoto di tutela, considerato che l’art. 669-duodecies c.p.c. consente alla parte interessata di rivolgersi al Giudice Ordinario per l’esecuzione del provvedimento cautelare dal medesimo emanato.
4) Ritenuto pertanto che:
– a) il ricorso vada dichiarato inammissibile, come da avviso a verbale della camera di consiglio del 18 novembre 2025;
– b) in conseguenza della declaratoria d’inammissibilità, vada revocato il decreto-OMISSIS- del 22 settembre 2025, con cui il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
– c) le spese di lite possano essere compensate, per la peculiarità del caso esaminato.
TAR TOSCANA, II – sentenza 24.11.2025 n. 1880