Stranieri – Visto d’ingresso per lavoro stagionale e illegittimità del diniego per omesso preavviso di rigetto

Stranieri – Visto d’ingresso per lavoro stagionale e illegittimità del diniego per omesso preavviso di rigetto

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, e la condanna della Sede diplomatica al rilascio del visto suddetto.

2. A sostegno del ricorso, ha esposto: (i) di aver ricevuto la proposta di lavorare presso il Cavallino Bianco S.a.s. di -OMISSIS- P.IVA 03172100210, con sede legale in 39057 Appiano sulla strada del vino (BZ), via J.G. Plazer n. 15; (ii) che quest’ultima otteneva il necessario nulla osta dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione; (iii) che, una volta ricevuto tale atto, presentava tempestivamente domanda di visto all’Ambasciata Italiana di Islamabad, allegando la necessaria documentazione; (iv) che, con provvedimento dd 18.12.2024, n. 6149, notificatogli in data 31.12.2024,

gli veniva negato sulla base della seguente motivazione: “la presenza di parte della famiglia in Italia (padre e fratello), unita alla sua condizione socio-economica rende probabile l’ipotesi di mancato rientro nel Paese di origine al termine dei 9 mesi previsti nella proposta di contratto”.

3. Ciò posto, il ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi in cui lamenta, in sintesi: (i) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per la mancata emissione del preavviso di rigetto; (ii) la violazione della normativa in materia di visto di ingresso per lavoro subordinato e l’eccesso di potere, avendo egli fornito tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole.

4. L’Amministrazione si sono è costituita in giudizio con atto di mero stile.

5. In seguito allo svolgimento dell’udienza camerale del 6 maggio 2025, con ordinanza pubblicata il giorno successivo (la n. 2497/2025) la domanda cautelare è stata accolta ed è stato disposto il riesame dell’istanza.

6. All’esito dell’udienza camerale del 1/7/25 è stata disposta dal Collegio istruttoria sullo stato di avanzamento del procedimento di riesame.

7. Infine, all’udienza pubblica del 18 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

9. Ed invero, deve rilevarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta la preventiva comunicazione del preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dall’Amministrazione resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, norma che – alla luce delle disposizioni ratione temporis applicabili – trovava piena applicazione al procedimento di rilascio del visto in questione, conclusosi antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024).

Non opera, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di un potere di natura pacificamente discrezionale.

Dalla ravvisata fondatezza dell’esposta censura discende l’annullamento del gravato provvedimento di diniego.

10. Si ritiene necessario soffermarsi sulla ulteriore questione – attinente alla valutazione di eventuali profili di “rischio migratorio” – in quanto rilevante in sede di riesercizio del potere in contraddittorio procedimentale con la parte ricorrente.

Ritiene il Collegio che la mera presenza di uno o più familiari nel territorio dello Stato non sia sufficiente per smentire il rappresentato scopo di lavoro che può essere messo in discussione solo sulla base di chiari indici fattuali relativi alla condizione socio-economica ed ai legami sul territorio di provenienza, che devono essere esplicati, seppur sinteticamente, dall’amministrazione, al fine di assolvere l’onere motivazionale.

11. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, l’atto impugnato deve essere annullato.

12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

TAR LAZIO – ROMA, V QUATER – sentenza 24.11.2025 n. 20921

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