Gare – Individuazione dei casi di applicazione del criterio di aggiudicazione basato sul miglior prezzo

Gare – Individuazione dei casi di applicazione del criterio di aggiudicazione basato sul miglior prezzo

1.- Il ricorso non può essere accolto.

2.- Con il primo motivo la società ricorrente contesta in sostanza

– il difetto di motivazione del criterio del minor prezzo;

– la violazione dell’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023, codice dei contratti pubblici, in ordine al criterio di aggiudicazione del minor prezzo in quanto non si tratta di un bene standardizzato.

La società afferma anzitutto che le due procedure differiscono tra loro esclusivamente per il criterio di aggiudicazione, che nella seconda procedura è quello del prezzo più basso ex art. 108, comma 3, del codice dei contratti pubblici, in quanto secondo la Stazione appaltante “trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” (determinazione n. 40/2025 di In.Va.).

La ricorrente contesta che dopo la revoca della prima gara, anziché procedere a una nuova parametrazione dei punteggi per l’offerta tecnica, il Comune di Morgex e In.Va. abbiano deciso di transitare da una procedura basata sul criterio del miglior rapporto qualità/prezzo a una nuova procedura fondata sul criterio – opposto – del prezzo più basso, benché le due procedure avessero ad oggetto esattamente il medesimo bene (mezzo battipista), in assenza di un serio supporto motivazionale.

Sostiene che nell’ambito dei criteri di aggiudicazione degli appalti è espressa una netta preferenza a favore di quello che fonda la scelta della stazione appaltante sulla valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo delle offerte.

L’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023 – riproponendo le corrispondenti previsioni dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 – confermerebbe la preminenza del criterio del rapporto qualità/prezzo, stabilendo che questo è l’unico criterio utilizzabile per una vasta ipotesi di affidamenti, mentre il criterio del minor prezzo può essere utilizzato in via facoltativa, in una serie tassativamente circoscritta di ipotesi (comma 3).

Sostiene che è sufficiente scorrere gli elementi qualitativi già valorizzati dalla medesima stazione appaltante nella prima gara (quella revocata); elementi quali la potenza- motore, i sistemi di tracciamento automatico e di ribaltamento automatico di cabina e pianale, il numero di assi e la durata del periodo di garanzia del veicolo non sono affatto caratteristiche standardizzate o predeterminate dagli operatori di mercato, ma al contrario elementi in grado di differenziare significativamente i prodotti offerti sotto il profilo qualitativo.

2.1. – In.Va. resiste e afferma che in base alla normativa vigente non è sempre necessario fornire una motivazione specifica per la scelta del criterio del minor prezzo: se l’appalto riguarda servizi o forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, la stazione appaltante può applicare tale criterio senza obbligo di motivazione dettagliata.

3.- La ricostruzione offerta dalla ricorrente non ha fondamento.

3.1. – Anzitutto per quanto attiene al mercato di riferimento, occorre considerare che in quello dei mezzi battipista si assiste ad una sostanziale posizione di duopolio delle società ricorrente e controinteressata (come evidenzia il fatto che procedure di pari oggetto od oggetto analogo siano state indette dai Comuni di Brusson, di Courmayeur e di Valtournenche e aggiudicate con il criterio del minor prezzo).

Entrambi i mezzi battipista offerti sono risultati possedere i requisiti tecnici minimi prescritti nel capitolato d’oneri.

3.2. – Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023, il ricorso al criterio del minor prezzo è ammesso – in via facoltativa – “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. La legge non fornisce tuttavia una definizione di forniture aventi “caratteristiche standardizzate”.

Secondo le Linee.guida ANAC n. 2 del 2016, aggiornate nel 2018, “per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” (cfr. art. 95, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016) devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante, oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali”.

Il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione.

In questo caso, qualora la Stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità e i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione.

Al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi (T.A.R. Lazio, sez. II, 10 novembre 2023, n. 16761).

3.3.- Inoltre si noti che, rientrando nella categoria delle “macchine operatrici” o “veicoli per uso speciale”, detti mezzi non solo devono rispettare norme europee e nazionali che ne regolano la costruzione e la messa in circolazione, ma sono anche soggetti a omologazione, ovvero ad una procedura di verifica della conformità del battipista ai requisiti tecnici e normativi, necessaria per garantirne la sicurezza e l’idoneità alla circolazione, nonché l’efficienza nell’utilizzo specifico sulle piste da sci e nei comprensori.

L’omologazione di veicoli speciali viene rilasciata dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è disciplinata da norme europee relative all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei rimorchi, nonché dei sistemi ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

I mezzi battipista sono considerati “veicoli per uso speciale” o “macchine operatrici” e, in quanto tali, sono soggetti ai requisiti di sicurezza generali e specifici previsti dalle norme vigenti.

Tra i diversi tipi di omologazione disciplinati, l’omologazione individuale UE è particolarmente rilevante per veicoli con produzioni limitate o caratteristiche molto specifiche, quali i battipista che dovendo essere omologati per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza e permetterne la circolazione e l’utilizzo nei contesti operativi, si caratterizzano proprio per essere “standard”, cioè rispondenti al modello omologato, pertanto non modificabili su richiesta della stazione appaltante.

3.4.- In definitiva la preferenza per il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa appare obbligatoria per i contratti enunciati al comma 2 dell’art. 108, mentre resta facoltativa per quelli di cui al comma 3, tra i quali si collocano proprio le “forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1”.

Si può quindi affermare, con la consolidata giurisprudenza, che il ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata all’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, trovi giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi o forniture per i quali non vi sia alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate, potendosi prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, ove questa venga fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico (Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n.2126;  Cons. St., sez. V, 10 maggio 2021, n. 3620).

Non sono fondate pertanto le argomentazioni relative all’illegittimità del criterio del minor prezzo, che si palesa quale scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

4.- Col secondo motivo si contesta il ribasso offerto dalla società aggiudicataria, che si ritiene eccessivo.

Anche questa censura va disattesa.

IN.VA afferma che il ribasso che la ricorrente giudica “straordinario” in quanto “addirittura superiore al 50% dell’importo a base di gara”, è sfalsato rispetto all’oggetto della procedura, che contempla la fornitura di un mezzo nuovo, ma anche il ritiro di un mezzo usato.

Infatti, il valore di aggiudicazione, pari a euro 109.000, è dato dalla somma algebrica tra il prezzo d’acquisto del nuovo mezzo, a carico del Comune, e il prezzo per il ritiro del mezzo usato, a carico del fornitore.

Deduce quindi che a livello contabile, per il Comune, il primo genera un’uscita, mentre dal secondo deriva un’entrata e il valore del mezzo oggetto di nuova fornitura andrebbe quantificato in una cifra ben superiore a 109.000 euro, valore che riduce drasticamente l’eccepita straordinarietà del ribasso offerto in linea con i correnti valori di mercato, praticati anche nel contesto locale

Le considerazioni esposte evidenziano in effetti un risparmio per l’Amministrazione; ne segue che il prezzo minore rispetto alla base d’asta non risulta macroscopicamente irragionevole.

4.1. – Sul piano normativo basti rilevare che l’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, con una misura di semplificazione e accelerazione, prevede l’esclusione automatica delle offerte (sotto soglia) che risultino anomale, «qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque».Rimane la possibilità della “verifica facoltativa” della congruità dell’offerta.

La giurisprudenza consolidata ha affermato che il ricorso all’istituto o la mancata applicazione di esso non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato dal giudice amministrativo se non nelle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, 28 marzo 2025 n. 2612; 30 maggio 2022, n. 4365; 9 marzo 2022, n. 1698; 15 settembre 2021, n. 6297; 20 agosto 2021, n. 5967; 29 gennaio 2018, n. 604).

5.- In conclusione il ricorso deve essere respinto.

6.- Le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda e per giustificati motivi, sono compensate.

TAR VALLE D’AOSTA – AOSTA – sentenza 22.11.2025 n. 49

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