Previdenza e assistenza – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Cessazione dal servizio di un impiego pubblico non ancora privatizzato, individuazione del momento di insorgenza del diritto al trattamento di quiescenza e recupero delle somme indebitamente erogato attraverso la proposizione dell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Previdenza e assistenza – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Cessazione dal servizio di un impiego pubblico non ancora privatizzato, individuazione del momento di insorgenza del diritto al trattamento di quiescenza e recupero delle somme indebitamente erogato attraverso la proposizione dell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

1. Con ricorso notificato e depositato in data 22.07.2022, -OMISSIS- agisce per l’accertamento dell’inesistenza di un diritto dell’I.N.P.S. di ripetere a suo carico, in qualità di erede di suo padre -OMISSIS-, gli importi della pensione integrativa in base alla rideterminazione del suo ammontare operata dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell’Istituto in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 01992 del 31.03.2011, nonché per la condanna dell’ente alla restituzione di 35.327,20 euro già versati, nei limiti dell’eredità accettata con riserva di inventario.

Chiede altresì l’annullamento dei provvedimenti emessi dalla Direzione Centrale I.N.P.S. e dalle sedi territoriali dal 2016 al 2021 con i quali è stata esercitata dall’ente la pretesa alla restituzione della pensione integrativa erogata a favore di -OMISSIS-, padre dell’odierno ricorrente.

1.1. Il ricorrente, in fatto, riferisce:

1) di essere figlio di -OMISSIS-, deceduto il 9 luglio 2017, e del quale ha accettato l’eredità con beneficio di inventario;

2) -OMISSIS- era un dirigente, con qualifica di Direttore Generale, dell’ENPAS e, unitamente ad altri 18 dirigenti pubblici di detto ente, era pensionato anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 ottobre 1997 n. 334, e destinatario di una pensione integrativa a carico di un Fondo Interno (ex gestione ENPAS poi divenuto gestione INPDAP);

3) -OMISSIS-, unitamente agli altri dirigenti sopra menzionati, aveva presentato ricorso al T.A.R. Lazio per sentir riconosciuto il proprio diritto a veder computato, nella base retributiva per determinare il quantum di detta pensione integrativa, anche l’indennità di posizione istituita dalla legge 334/97;

3) il ricorso di detti dirigenti pubblici veniva accolto dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 12052 del 29.10.2004 ed a seguito di tale sentenza l’INPDAP – gestione ENPAS – procedeva d’ufficio a rideterminare nel quantum la pensione integrativa attribuita a ciascun ricorrente erogando gli arretrati e rideterminando l’importo mensile a ciascun ricorrente attribuito;

3) l’INPDAP, sebbene avesse dato esecuzione di sua iniziativa a detta sentenza del T.A.R. Lazio n. 12052 del 29.10.2004, aveva presentato ricorso contro la stessa, chiedendone l’annullamento, al Consiglio di Stato. Tale giudizio di appello, nel quale (erroneamente) i ricorrenti in primo grado non si costituivano, veniva deciso con sentenza del Consiglio di Stato n. 1992 dell’11 gennaio 2011, depositata il 31.03.2011, che, in ordine al ricorso in appello dell’INPDAP, cosi testualmente disponeva “lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate”;

4) a seguito di detta sentenza del Consiglio di Stato, la Direzione Centrale Risorse Umane di Roma dell’I.N.P.S. – Istituto subentrato all’INPDAP nella gestione della previdenza integrativa dell’ENPAS – con riferimento alla posizione di -OMISSIS-, con lettera raccomandata in data 15.04.2016 comunicava al pensionato ed alla sede di Arezzo dell’Istituto che “in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che ha riformato la pronuncia di primo grado, si è provveduto a ricostituire la pensione integrativa al fine di procedere al recupero delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado” e demandava a detta sede di Arezzo il recupero dell’importo di € 250.399,39. Tale importo era la risultante delle seguenti voci: € 36.503,05 arretrati che erano stati pagati a -OMISSIS- con la rata di maggio 1999; € 175.628,40 che erano stati erogati per effetto della sentenza di I grado del T.A.R. Lazio, quale incremento della pensione integrativa dall’01.05.1999 al 30.09.2012; € 38.267,94 ammontare degli interessi legali calcolati a favore dell’I.N.P.S. dal 1.11.2004 al 20.04.2016;

5) in attuazione di tale direttiva centrale, la Sede di Arezzo dell’I.N.P.S. comunicava con nota del 27.04.2016 – inviata con raccomandata 63016386171-8, ricevuta il 17.05.2016 – a -OMISSIS- che nel periodo tra l’1.05.1999 ed il 30.09.2012 erano stati pagati € 250.399,39 a titolo di pensione integrativa per il ricalcolo effettuato a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio n. 12052 del 29.10.2004 e chiedeva la restituzione all’I.N.P.S. di tale importo entro il 12.06.2016;

6) tale provvedimento della Sede I.N.P.S. di Arezzo veniva impugnato con ricorso di -OMISSIS- alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, depositato il 3.10.2016, con il quale se ne chiedeva l’annullamento per vari motivi incluso quello che il Consiglio di Stato nella precitata sentenza di appello n. 01992/2011 non aveva disposto il recupero da parte dell’Ente erogatore degli importi dalla pensione integrativa maggiorata a seguito del computo nella stessa dell’indennità di posizione (come aveva disposto il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 12052 del 29.10.2004 successivamente riformata dal Consiglio di Stato);

7) detto ricorso di -OMISSIS- alla Corte dei Conti veniva rigettato con sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti n. 120/2018, pubblicata il 3.05.2018. Detta sentenza veniva appellata (essendo deceduto il 9.07.2017 il ricorrente -OMISSIS-) dal suo figlio ed erede -OMISSIS- con ricorso alla Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello (Sezione III) della Corte dei Conti la quale, con sentenza n. 166/2020 del 17 luglio e 25 settembre 2020 dichiarava lo stesso in parte inammissibile, e, pronunciandosi sulla restante parte, affermando che l‘obbligo restitutorio dell’indebito doveva essere assolto al netto delle ritenute fiscali operate e versate (il che comportava che l’I.N.P.S. con nota del 18.02.2021 prot. 46643 riduceva ad € 114.095,96 l’importo che l’erede, -OMISSIS-, doveva a suo avviso ancora restituire);

8) detta sentenza, a fronte della richiesta, formulata come motivo d’appello, di -OMISSIS- della speciale sanatoria prevista dall’art. 1 comma 263 della legge 662/1996 (ai sensi del quale l’indebito pensionistico non si estende agli eredi del pensionato che non abbia dato luogo allo stesso con dolo), rilevava che si trattasse di una domanda nuova non prospettabile in appello e precisava che -OMISSIS- avrebbe potuto “eventualmente proporre apposita istanza in tal senso e se del caso un autonomo giudizio avverso l’eventuale diniego”.

1.2. Anche in considerazione di tale rilievo della III Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti, -OMISSIS- con il presente ricorso chiede l’accertamento e la declaratoria dell’inesistenza del diritto dell’I.N.P.S. a ripetere a suo carico gli importi, adeguati a quanto stabilito dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 12052 del 29.10.2004 a suo tempo erogati spontaneamente dall’Istituto a -OMISSIS-, dante causa di -OMISSIS-.

Chiede altresì la condanna dell’I.N.P.S. a restituire la parte di tale presunto indebito che egli, quale erede con beneficio di inventario di -OMISSIS-, ha medio tempore (nei limiti dell’accettazione con inventario), pagato all’I.N.P.S. (importo di € 35.327,20).

1.3. In punto di diritto formula i seguenti motivi:

– “ I. MOTIVO: Eccesso di potere per erroneità dei presupposti”;

-“ II. MOTIVO: Violazione di legge con riferimento all’art 1 comma 263 della legge 23.12.1996 n. 662 ed all’articolo 38 comma 10 della legge 28.12.2001 n. 448”.

2. Si è costituito l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, depositando successivamente memoria, con la quale in via preliminare eccepisce il difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, nonché l’exceptio iudicati rispetto alla pronuncia della Corte dei Conti e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, ritenendo sostanzialmente la statuizione ripetitoria implicita nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1992 dell’11 gennaio 2011 o, comunque, un suo effetto naturale.

3. All’esito dell’udienza straordinaria del 10 ottobre 2025, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria, la causa è stata definitivamente tratta in decisione.

4. Prima di affrontare le questioni preliminari ed i motivi di ricorso, è opportuno mettere a fuoco l’oggetto del presente giudizio.

4.1. Il ricorrente -OMISSIS- chiede, sostanzialmente, l’accertamento negativo del diritto dell’amministrazione resistente, I.N.P.S., nella qualità di ente subentrato ad ENPAS nel rapporto datoriale, a ripetere quanto versato a suo padre -OMISSIS-, dirigente del predetto ente, a titolo di pensione integrativa.

Tale indebito scaturisce da due pronunce giurisdizionali di segno opposto nell’ambito del giudizio amministrativo incardinato collettivamente anche dallo stesso -OMISSIS-.

In particolare, in un primo momento (sentenza del T.A.R. Lazio n. 12052 del 29.10.2004 ) è stato riconosciuto al ricorrente (unitamente agli altri dirigenti ricorrenti) il diritto all’ampliamento della base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo, includendovi l’indennità di posizione attribuita dalla legge 334/97, ed in un secondo momento (Consiglio di Stato n. 1992/2011 dell’11 gennaio 2011) è stata rideterminata in diminuzione tale base di calcolo, in accoglimento dell’appello presentato dall’Ente previdenziale che tuttavia, nelle more, tra la pronuncia di primo grado e quella di secondo grado, aveva già dato corso ai pagamenti maggiorati, versando anche l’arretrato.

È opportuno sottolineare sin da ora che il trattamento pensionistico integrativo in questione, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, ha natura contrattuale ed è riconducibile al rapporto di impiego pubblico, essendo gravante su un Fondo integrativo datoriale (Enpas) e non sulla previdenza pubblica, sebbene versato dall’I.N.P.S. a seguito dell’incorporazione dell’Enpas (cfr. ex multis Cass. sez. L, sentenza n. 12462 del 2011).

All’esame nell’odierno giudizio, incardinato direttamente dall’erede del beneficiario della pensione integrativa di cui si tratta, viene in rilievo segnatamente l’applicabilità della speciale sanatoria prevista dall’art. 1 comma 263 della legge 662/1996 (come sostituito dall’articolo 38, della legge 23 dicembre 1998, n.448) e dall’art. 38 comma 10 della l.448/2001, ai sensi del quale l’indebito pensionistico non si estende agli eredi del pensionato che non abbia dato luogo allo stesso con dolo.

In definitiva, l’oggetto del presente ricorso è l’accertamento di un diritto patrimoniale inerente ad un rapporto di lavoro d’impiego pubblico cessato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80.

5. Tanto chiarito, è possibile soffermarsi sulle eccezioni proposte dalla difesa dell’amministrazione resistente.

5.1. L’I.N.P.S. eccepisce in primo luogo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

L’eccezione deve essere respinta.

Ritiene il Collegio che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, in termini generali ed astratti la giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Sez. L, sentenza n. 12462 del 2011, Cass. Sez. U, sentenza n. 21586 del 2011) ha affermato il principio invocato dalla resistente, secondo il quale, in materia di pensione integrativa erogata ai dipendenti Enpas, trattandosi di controversia inerente al rapporto di lavoro, la giurisdizione, che non spetta in ogni caso alla Corte dei Conti ma al giudice del rapporto lavorativo, si determina in base al verificarsi dei fatti, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), e si riparte fra il giudice amministrativo in via esclusiva o al giudice ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione.

Tuttavia, in concreto, sempre secondo la medesima giurisprudenza, è necessario fare riferimento al momento del sorgere del diritto, ossia al momento della cessazione dal servizio ed agli atti di attribuzione del trattamento (cfr. Cass. 8 giugno 2011, n. 12462; Cass. S.U. 30 aprile 2010, n. 10509), e non al momento dell’adozione degli atti di recupero.

Nel caso di specie il pensionamento è avvenuto in data anteriore al 30 giugno 1998 e pertanto sussiste la giurisdizione di questo giudice amministrativo sui diritti patrimoniali maturati nell’ambito del rapporto di lavoro non privatizzato anteriormente al 30 giugno 1998, nonché relativamente alla controversia all’esame ed attinente alla ripetizione di quanto indebitamente versato dall’ente datore di lavoro.

D’altro canto, non ravvisa il Collegio motivo per discostarsi dalla statuizione sulla giurisdizione in materia, seppur implicita, affermata nella recente sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2019 n 1852, in caso del tutto analogo, trattandosi di controversia inerente all’accertamento negativo del diritto alla ripetizione in capo all’ente previdenziale in virtù della sanatoria di cui all’art. 263, l. 662/1996, di quanto indebitamente versato dall’ente a titolo di pensione integrativa ad altro ex dirigente E.n.p.a.s. , in continuità con la precedente sentenza del Cons. di Stato 11 gennaio 2011 n. 1992, pronunce entrambe note (ed a vario titolo invocate) dalle parti del presente giudizio.

L’eccezione pertanto non può trovare accoglimento

5.2. Neppure è fondata l’eccezione relativa all’incompetenza territoriale. Invero, l’Amministrazione desume la diversa competenza territoriale all’interno di questo plesso giurisdizionale in base agli atti di recupero dell’indebito emessi dalla sede periferica dell’I.N.P.S., ritenendo prevalente il criterio della sede degli atti c.d. “a valle” emessi dalla sede territoriale toscana.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Deve viceversa osservarsi che l’interesse alla impugnativa deriva piuttosto dall’atto “a monte”, di impulso del procedimento di riscossione, emesso dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, il quale pertanto radica la competenza territoriale di questo Tribunale con l’attrazione dei provvedimenti emessi a valle.

A medesima conclusione si arriverebbe valorizzando la natura non strettamente impugnatoria del presente giudizio, ed il criterio di cui all’art. 13 c. 2 c.p.a. trattandosi piuttosto di giurisdizione sul rapporto di lavoro e sui connessi diritti patrimoniali.

Nel caso di specie, infatti, essendo venuto meno il rapporto di lavoro, la competenza territoriale non potrebbe radicarsi in base al criterio della sede di servizio ma dovrebbe ritenersi sussistente in relazione al criterio della residenza del ricorrente. Secondo la giurisprudenza, infatti, “Per i pubblici dipendenti cessati dal servizio non si applica, ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede di servizio (v. Cons. Stato, IV, n. 219/95), ma quello dell’efficacia dell’atto, di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 1034/1971. Gli impugnati atti adottati nei confronti di dipendente cessato dal servizio producono effetti territorialmente determinati sulla base del domicilio del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, sentenza n. 4439).

Nel caso di specie l’atto di recupero dell’indebito previdenziale dispiega i suoi effetti presso l’odierno ricorrente, che è residente in Roma, nella qualità di erede del defunto padre. È in tale ambito territoriale che l’atto di recupero del credito dispiega il proprio effetto.

L’eccezione pertanto non può essere accolta.

5.3. Neppure è meritevole di accoglimento l’exceptio iudicati sollevata dalla difesa dell’amministrazione. In particolare, viene eccepito dall’ente il precedente pronunciamento del Giudice Contabile.

Invero, il Giudice Contabile (cfr. p.to 1.3. della sentenza n. 166/2929 resa dalle Sez. III giur. Centr. D’App. della Corte dei Conti) ha espressamente rilevato che la domanda relativa alla sanatoria ex art. 263, l. 662/1996 e all’accertamento dell’irripetibilità della prestazione erogata nei confronti degli aventi causa del beneficiario in virtù di detto istituto sia stata introdotta per la prima volta in grado d’Appello (e quindi non può essere stata oggetto della pronuncia di primo grado), ed ha escluso la propria cognizione sulla controversia ( “ si tratta di domanda non dedotta nel giudizio di merito di primo grado in quanto propria dell’attuale appellante perché detto giudizio si è svolto tra l’INPS ed il dante causa dell’interessato; sicchè alcuna pronuncia di legittimità può emettersi sul punto spettando, eventualmente, a quest’ultimo proporre apposita istanza in tal senso e, se del caso, un autonomo giudizio avverso l’eventuale diniego” cfr. sentenza Corte Conti App. n. 166/2929).

L’eccezione non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

6. Affrontate tali questioni è dunque possibile esaminare nel merito il ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono.

6.1. Il Collegio non rileva ragioni per discostarsi dalle coordinate interpretative consolidatesi nella precedente causa, di contenuto analogo, definita con Sentenza 20 marzo 2019 n. 1852 della Sezione III del Consiglio di Stato, come di seguito esposto.

6.2. Il ricorrente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, per come sopra ricostruito, ha posto a base della sua domanda il principio secondo cui le richieste dell’I.N.P.S. di restituzione delle maggiori somme versate avrebbero dovuto essere oggetto di apposito esame giurisdizionale, non potendo derivare de plano dalla pretesa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011, che non reca alcuna statuizione al riguardo, essendosi limitata a respingere la pretesa del defunto padre a vedersi riconosciuta, ai fini pensionistici, l’indennità di posizione istituita dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Orbene, il giudizio di cui si discute aveva ad oggetto un rapporto paritetico in cui la natura e l’interazione delle posizioni soggettive che dal punto di vista strutturale lo compongono si declinano secondo lo schema proprio del binomio diritto/obbligo e non già secondo quello del rapporto interesse legittimo/potere.

6.3. Nella suddetta prospettiva occorre, altresì, aggiungere che effettivamente l’odierna res controversa, incentrata sui presupposti e le modalità esecutive della ripetizione delle somme versate, non ricadeva nel perimetro del giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011, avendo il suddetto decisum statuito esclusivamente sulla (non) spettanza al de cuius del diritto a computare nella base retributiva che rileva ai fini pensionistici l’indennità di posizione istituita dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Pur dovendosi escludere una valenza meramente esecutiva delle pretese esercitate dall’I.N.P.S. a valle della divisata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1992/2011, nel senso cioè dell’inconfigurabilità di una fattispecie di stretta attuazione di un precetto che trova in via diretta ed immediata la sua fonte regolatoria nella decisione in argomento, nemmeno può essere tralasciata, in questa sede, la valenza degli esiti del predetto giudizio che, nei suoi contenuti di accertamento, ha stabilito la non debenza del diritto al computo della suddetta indennità ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico spettante a -OMISSIS-.

Proprio in ragione della suddetta pronuncia, ed avendo medio tempore l’I.N.P.S. erogato al predetto, sin dal 1999, ratei liquidati tenendo invece conto della detta indennità, emergeva, in via automatica ed ope legis, un obbligo di ripetizione dell’indebito oggettivo, difettando, ab origine, e per come accertato con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1992/2011, la causa giustificativa del pagamento.

In siffatte ipotesi costituisce jus receptum il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 16/06/2009, n.388; Consiglio di Stato sez. IV, 31/05/2007, n.2789; C.d.S., sez. V^, n. 1535 del 23 marzo 2004; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 11 aprile 2005, n. 208; Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; C.d.S., sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8274; sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20 dicembre 2005, n. 7221).

Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’Amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare-avere (paritetico) – resta ferma la possibilità per l’interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito.

Orbene, tirando le conclusioni dalle premesse fin qui esposte, deve ritenersi che il pregresso giudizio, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011, ha conformato il rapporto tra le parti nei termini suindicati, favorendo così l’emersione ex lege, rispetto alle somme volontariamente anticipate dall’INPS, di un obbligo restitutorio i cui profili di concreta predicabilità – non essendo in alcun modo questi confluiti nella res iudicanda – vanno esplorati alla stregua della disciplina di settore.

I suddetti ulteriori temi di discussione, non sollevati nel corso del giudizio di cognizione, non possono dirsi in esso assorbiti sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum e, pertanto, non rientrano nel fuoco della menzionata decisione.

E’ pur vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; ciò nondimeno, la distinta questione afferente alla concreta predicabilità dell’obbligo di restituzione qui in rilievo non poteva dirsi in rapporto di implicazione necessaria con la res controversa, ben potendo l’Amministrazione attendere l’esito del suddetto giudizio e versare le somme richieste solo se effettivamente riconosciute come dovute.

In definitiva, la questione della concreta ripetibilità delle somme versate si colloca al di fuori del nucleo imperativo delle precedenti statuizioni giurisdizionali che, né in via diretta né in via indiretta, interferiscono con l’effettiva predicabilità della pretesa dell’I.N.P.S. che, pertanto, andrà verificata facendo riferimento alla disciplina di settore.

Né a diverse conclusioni può addivenirsi in ragione della dicitura “salvo conguaglio” apposta sul versamento effettuato con cedolino del maggio 1999, dal momento che siffatta precisazione, in disparte l’equivocità del relativo significato (al quale l’Istituto appellato attribuisce il significato “con riserva”), non fa venir meno la natura spontanea dei versamenti, ancorché effettuati in pendenza di giudizio.

6.4. Alla pretesa ripetitoria dell’ente previdenziale, il ricorrente ha opposto, rispetto alla doverosità del recupero ai sensi dei principi sopra richiamati, il diverso e speciale regime giuridico che connota, quanto agli eredi, il c.d. indebito previdenziale quale definito dall’artt. 1, commi 263 della l. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell’art. 38, comma 10, della l. 28 dicembre 2001 n. 448.

Tali disposizioni nello specifico ordinamento di settore qui in rilievo introducono una deroga alla regola generale di incondizionata ripetibilità dell’indebito posta dall’art. 2033 c.c., ponendo quale unica condizione la non addebitabilità al de cuius della erogazione non dovuta.

A tal riguardo, ritiene, anzitutto, il Collegio, in continuità con quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 20 marzo 2019 n 1852, che le deduzioni dell’odierno ricorrente non scontino preclusioni di ordine processuale per non aver fatto valere tale istanza nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza 1992 del 2011. E ciò sulla base del principio processuale secondo cui “l’eccezionale (in quanto derogatrice al tendenziale principio del doppio grado di giudizio afferente all’intero materiale cognitivo soggetto a decisione) possibilità di proporre motivi aggiunti nuovi nel processo d’appello è legata alla duplice possibilità incentrata sulla novità dell’accadimento e/o della omessa conoscenza pregressa” (Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 143; Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2015, n. 3506).

Né si può dedurre una preclusione alla decisione del merito della questione sulla base del principio secondo cui il giudicato (derivante nella specie dalla citata sentenza n. 1992 del 2011 del Consiglio di Stato) in quanto per definizione immutabile copre il dedotto e il deducibile (laddove per deducibile deve essere inteso, nel caso di specie, proprio il divieto di estensione di cui al ridetto comma 263).

E’ sufficiente qui richiamare, per smentire siffatto assunto, le considerazioni già sopra svolte in ordine all’esatto perimetro contenutistico del suindicato giudicato, non riferibile alla distinta questione, qui in rilievo, della ripetibilità delle somme medio tempore erogate dall’I.N.P.S.

E ciò in disparte la questione della più che dubbia esigibilità, in capo al ricorrente, dell’onere di proporre motivi aggiunti con riferimento a tale distinta questione nell’ambito di un giudizio di appello incardinato dall’I.N.P.S. ed avente ad oggetto il solo accertamento sulla spettanza di una determinata indennità ai fini della definizione del trattamento pensionistico.

6.5. Tanto premesso, e confermata la proponibilità della domanda qui in rassegna, deve rilevarsi, quanto agli aspetti di ordine sostanziale, come non possa essere revocata in dubbio l’assenza di dolo in capo al padre dell’odierno ricorrente, di talchè il debito in questione non poteva trasmettersi agli eredi giusto il disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263, (cosi come sostituito dalla L. n. 448 del 1998, art. 38) e della L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 10, a mente dei quali il recupero dell’indebito pensionistico non si estende agli eredi del pensionato se non nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Posta la detta condizione, alla stregua delle richiamate disposizioni, i recuperi si devono arrestare al momento della morte del pensionato.

6.6. Deve, dunque, escludersi la ripetibilità delle somme versate al de cuius e confluite nel patrimonio del ricorrente iure hereditatis.

La disciplina legislativa introdotta dall’art. 1 comma 264, l. finanziaria n. 662/1996, nel disporre il divieto di recupero nei confronti degli eredi di somme indebitamente percepite dal de cuius, persegue una finalità di tutela degli eredi del pensionato deceduto, nel senso di esonerarli da qualsiasi obbligo restitutorio successivamente intervenuto. Tale disciplina, pur riflettendo una strategia finanziaria di breve periodo, deve essere riguardata come espressione della diffusa e perdurante tendenza legislativa che prevede l’estinguersi, col decesso dell’obbligato, delle obbligazioni correlate a fatti lesivi per il pubblico erario, sempre che questi non ne abbia volontariamente determinato l’insorgere; in concreto, può affermarsi che tale normativa tutela la posizione degli eredi del percettore di somme non dovute, nel senso di esonerarli da qualunque obbligo restitutorio, indipendentemente dal periodo della percezione o dalla data del provvedimento di recupero (in tal senso anche Corte Conti , sez. I , 11.04.2007 , n. 88).

Vale, altresì, soggiungere che, ai fini qui in rilievo, assume una valenza neutra la circostanza che il precedente giudizio, definito con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011, sia proseguito nei confronti del successore universale con conseguente opponibilità dei relativi effetti anche all’odierno ricorrente.

Occorre, infatti, rammentare ancora una volta che il suddetto giudizio si è limitato ad accertare la non computabilità ai fini pensionistici dell’indennità di posizione istituita dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e, pertanto, il recupero disposto dall’I.N.P.S. non trova la sua fonte genetica nella sentenza ma nel disposto di cui all’articolo 2033 c.c.

Alla stregua delle suddette considerazioni va, dunque, accolto il ricorso nella parte in cui deduce che l’I.N.P.S. non poteva richiedere a -OMISSIS-, in ragione della sua qualità di erede, quanto già versato (in particolare tra il 1999 e il 2017) a suo padre -OMISSIS-, defunto il 19 luglio 2017, vista la posizione di buona fede di quest’ultimo, giammai contestata. Lo stesso è a dirsi per gli interessi versati sulle suddette somme.

6.7. Da quanto sopra motivato consegue l’accoglimento del ricorso anche relativamente alla domanda di restituzione di quanto versato all’ente da -OMISSIS- dopo il decesso del padre.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della speciale sanatoria ex dall’art. 1 comma 263 della legge 662/1996 (come sostituito dall’articolo 38, della legge 23 dicembre 1998, n.448) e dall’art. 38 comma 10 della l. 448/2001, da una parte devono essere annullati i provvedimenti impugnati e dall’altra deve essere condannata l’amministrazione alla restituzione di quanto già versato da -OMISSIS- negli esatti termini della richiesta.

8. Le spese processuali possono essere compensate attesa la particolare complessità delle questioni trattate.

TAR LAZIO – ROMA V – sentenza 21.11.2025 n. 20785

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