5. Il ricorso va respinto.
5.1. Anzitutto, è inammissibile la produzione documentale di parte resistente, avvenuta in data 31.10.2025, in quanto tardiva ed avente ad oggetto elementi già nella propria sfera di disponibilità.
6. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale sostiene il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a seguito della determina di “gara deserta” risalente al 22.05.2025.
6.1. L’eccezione è infondata.
Il provvedimento con cui la stazione appaltante ha dichiarato deserta una procedura rientra nella fattispecie della “non aggiudicazione”.
Ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023, dunque, tale determinazione deve essere comunicata individualmente a tutti gli offerenti.
L’Amministrazione resistente non ha fornito prova di tale comunicazione individuale alla ricorrente, la quale, anzi, ha documentato che la trasmissione dell’atto all’ANAC è avvenuta solo il 30.09.2025.
Conseguentemente, in assenza della comunicazione prescritta dalla legge, il termine per l’impugnazione della determina di gara deserta non è decorso.
L’atto non è, pertanto, divenuto inoppugnabile e l’interesse della ricorrente alla decisione del presente ricorso, avverso l’atto presupposto (l’esclusione), permane intatto.
7. Passando al merito, tuttavia, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7.1. È pacifico, in quanto attestato dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato, che la consegna dei campioni è avvenuta “nei termini previsti”.
La controversia non attiene, quindi, alla tardività della prestazione, ma unicamente alla natura dei vizi di “non conformità” riscontrati e alla possibilità di sanarli tramite soccorso istruttorio.
8. A tal proposito, quindi, occorre distinguere la natura delle numerose ipotesi di non conformità contestate dall’Amministrazione.
8.1. Per un primo gruppo di vizi (relativi ai punti 1-8 e 14 del provvedimento di esclusione, ad esempio assenza della “scheda tecnica del produttore”, presenza di “stampato non sottoscritto”, “busta anonima”) va preso atto della loro natura documentale.
8.2. Il Collegio condivide, dunque, l’impostazione della ricorrente secondo cui, in una gara al prezzo più basso per prodotti standardizzati e con verifica ex post della loro congruità, la campionatura ha funzione “dimostrativa”: tali vizi formali/documentali, pertanto, non hanno inciso sul contenuto dell’offerta e dovevano essere sanati mediante il soccorso istruttorio (art. 101 D.lgs. 36/2023).
9. La questione decisiva, tuttavia, attiene al secondo gruppo di vizi, quelli sostanziali (punti 9-13), che si rivelano assorbenti e tali da giustificare, autonomamente, il provvedimento di esclusione.
9.1. L’Amministrazione resistente ha contestato l’assenza, tra le altre cose, di un requisito tecnico minimo previsto dal Capitolato: i “rinforzi sui gomiti” per il giaccone ad alta visibilità.
A fronte di tale contestazione, l’Amministrazione ha svolto un’istruttoria puntuale, dimostrando che il prodotto specifico offerto dalla ricorrente (identificato come “Portwest RT27“) è, secondo le specifiche del produttore indicato (Portwest), oggettivamente privo di tale requisito.
La ricorrente, per superare tale contestazione, si è definita “produttrice” e si è offerta di modificare il campione, allineandolo alle richieste dell’Amministrazione.
9.2. La tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, l’affermazione di essere “produttrice” è rimasta una mera enunciazione, non supportata da prove, ed è in realtà irrilevante.
In secondo luogo, e in modo determinante, la ricorrente ha scelto di partecipare alla gara offrendo un prodotto specifico di terzi, non uno proprio, che ha esattamente le caratteristiche del prodotto mostrato in visione con l’invio della campionatura.
Avendo offerto un prodotto di terzi privo di un requisito tecnico minimo e inderogabile del Capitolato, la ricorrente ha proposto, in sostanza, un aliud pro alio.
Tale vizio sostanziale dell’offerta era insanabile, non potendo il soccorso istruttorio (art. 101 D.lgs. 36/2023) essere utilizzato dall’operatore per modificare la sostanza della propria offerta.
9.3. Consentire alla ricorrente di modificare il giaccone o di sostituirlo con uno conforme (aggiungendo i rinforzi sui gomiti o modificando l’elasticità del colletto) equivarrebbe a un’inammissibile alterazione dell’offerta, questa volta sì ex post, in palese violazione della par condicio tra i partecipanti della gara pubblica.
10. L’esclusione risulta, pertanto, legittima, essendo fondata su un vizio sostanziale dell’offerta.
10.1. Le stesse conclusioni possono essere replicate per gli altri DPI indicati, come ad esempio l’auricolare antirumore, che nel modello proposto è privo di ogni confezionamento (come da foto contenuta nella scheda), essendo invece rimasta una mera illazione la circostanza che sarebbe stata l’Amministrazione a smarrire l’astuccio offerto in visione.
Lo stesso vale per lo stivale di sicurezza, che è privo di soletta anatomica (nella scheda si parla soltanto di “tallone con assorbimento energia”, che è una qualità differente da quella richiesta e solo in parte sovrapponibile), ovvero per la camicia da laboratorio, che ha una caratteristica aggiuntiva, quella dell’antistaticità, che modifica – anche con questa presunta miglioria – le caratteristiche complessive del prodotto richiesto e voluto specificatamente dall’Amministrazione.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 20.11.2025 n. 1329