Considerato che:
– secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza in merito alla disposizione contenuta nell’ultimo periodo del predetto comma 12-bis, “il Legislatore ha introdotto – per un periodo di due anni – una causa tipica di sospensione ex lege di tutti i giudizi di ottemperanza “in corso”; (…) i “creditori di cui al comma 1” sono tutti i soggetti aventi titolo alla liquidazione di somme determinate dal giudice, con decisione passata in giudicato, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il cui diritto all’equa riparazione è fatto valere in sede di esecuzione; (…) la sospensione dei relativi giudizi deve ritenersi efficace a partire dal 22 gennaio 2025” (TAR Lazio, Sez. II, decreti 23 gennaio 2025, nn. da 221 a 268; in termini analoghi: Id., Sez. II Bis, decreti 23 gennaio 2025, nn. da 203 a 220; nello stesso senso, per la sospensione ex lege per la durata di due anni di tutti i giudizi di ottemperanza proposti ai sensi della legge n. 89 del 2001: TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanze 22 gennaio 2025, nn. 135 e 136; Id., ordinanze 23 gennaio 2025, nn. 139 e 140; Id. ordinanze 24 gennaio 2025, nn. 151 e 153; Id., 27 gennaio 2025 ordinanze nn. 157, 158, 159 e 161; TAR Campania, Napoli, Sez. II, ordinanza 23 gennaio 2025, n. 580; Id., Sez. VIII, ordinanze 24 gennaio 2025 nn. 630, 638, 640, da 641 a 646, da 649 a 651; Id., Sez. IV, ordinanze 27 gennaio 2025 nn. da 721 a 724);
– la sospensione opera, quindi, “una volta decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 (1° gennaio 2025) e fino alla data di scadenza del biennio” (così, ex multis, TAR Campania, Napoli, nn. da 721 a 724 del 2025, cit.);
– la sospensione, così come configurata dalla norma e secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, è disciplinata dall’art. 80, cod. proc. amm., e comporta l’impossibilità per il giudice di adottare qualsiasi valutazione concernente la causa, ivi compresa quelle sulla condanna alle spese di giudizio e sulla relativa liquidazione;
– allo stesso modo, alla luce del disposto del comma 1 dell’art. 80, cit., per la prosecuzione del giudizio dovrà essere presentata istanza di fissazione udienza entro novanta giorni dal decorso del termine biennale di sospensione previsto ex lege;
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare certezza alle parti in ordine alla situazione processuale del ricorso, di dare espressamente atto della sospensione del presente giudizio, fino al termine stabilito dalla legge, con onere, ai fini della prosecuzione, di presentare apposita istanza di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, cod. proc. amm., entro novanta giorni dalla scadenza del biennio;
TAR UMBRIA, SEZ. I – ordinanza 20.11.2025 n. 103