Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che in data 12 giugno 2025 a mezzo posta elettronica certificata il ricorrente, di nazionalità tunisina, manifestava alla Questura di Parma la volontà di chiedere la protezione internazionale;
che, successivamente, in data 20 giugno 2025, ancora a mezzo posta elettronica certificata, egli chiedeva alla Prefettura di Parma l’accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti asilo, allegando un’autocertificazione relativa alla mancanza di mezzi di sussistenza;
che, infine, il 7 agosto 2025 l’interessato formalizzava l’istanza di riconoscimento della “protezione internazionale”;
che, lamentando il decorrere di oltre 4 mesi senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso e adducendo il diritto all’immediato accesso ad un’accoglienza dignitosa come richiedente asilo, l’interessato ha adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm;
che egli invoca gli artt. 3 e 17 della direttiva 2013/33/UE e l’art. 1 del d.lgs. n. 142 del 2015, visto che la legge impone l’immediato accesso all’accoglienza per i richiedenti asilo già al momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale;
che, pertanto, fa valere la pretesa all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla sua istanza, ai sensi dell’art. 31 cod.proc.amm., anche pronunciandosi il giudice amministrativo sulla spettanza dell’accesso alle misure di accoglienza;
che, in conclusione, il ricorrente esige l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’U.T.G. – Prefettura di Parma sulla sua richiesta e della fondatezza della pretesa all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e chiede quindi la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sull’istanza, oltre a reclamare nell’immediato la concessione di una misura cautelare ex art. 55 cod.proc.amm.;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Parma;
che alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, quando l’Amministrazione resti inerte non portando l’iter procedimentale avviato su istanza di parte alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, l’ordinamento tutela l’interesse pretensivo del privato mettendogli a disposizione l’azione avverso il silenzio;
che, in particolare, l’art. 31 cod.proc.amm. prevede che “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere” (comma 1) e che “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento” (comma 2), precisando che “è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti” (comma 2);
che, come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire, la specialità del «rito del silenzio» non osta alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente all’azione ex artt. 31 e 117 cod.proc.amm. per la salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, ord. 5 luglio 2023 n. 2747; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2024 n. 1911; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 giugno 2024 n. 2019);
che, come è noto, la condizione del ricorrente, richiedente la “protezione internazionale”, impone all’Amministrazione – secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 – di riscontrarne l’istanza di accesso alle misure di accoglienza, e ciò con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2024 n. 5503; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 27 dicembre 2024 n. 23476);
che, in particolare, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone che “Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”, derivandone in tal modo una situazione soggettiva protetta e qualificata come tale dall’ordinamento (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 maggio 2024 n. 1460);
che, quanto poi al giudice chiamato ad occuparsi delle relative controversie, il successivo art. 15, comma 6, ne devolve la cognizione al giudice amministrativo (“Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente”), ciò necessariamente valendo non solo per il diniego espresso ma anche per il silenzio, atteso che non può la giurisdizione variare in funzione del contegno tenuto dall’Amministrazione nell’esaminare l’istanza del privato (v. TAR Veneto, Sez. III, 21 marzo 2019 n. 358);
che nella circostanza, dopo l’istanza risalente al 20 giugno 2025 (quando era già stata manifestata la volontà di chiedere il riconoscimento della “protezione internazionale”, poi seguita – il 7 agosto 2025 – dalla formalizzazione della relativa domanda), non risulta intervenuta alcuna determinazione dell’U.T.G. – Prefettura di Parma;
che, del resto, non possono supplirvi le eventuali difficoltà nel reperire i posti disponibili nelle apposite strutture, essendo notorio che, in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento con un atto esplicito, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, e ciò in quanto il legislatore ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l’esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, anche per consentire alle parti, attraverso l’emanazione di un provvedimento espresso, la tutela in giudizio dei propri interessi ove ritenuti lesi per effetto di atti illegittimi, il tutto in coerenza con il principio per cui la funzione dell’azione avverso il silenzio è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, sicché la determinazione che vale ad interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021 n. 5284);
che, in conclusione, va assegnato all’U.T.G. – Prefettura di Parma il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza affinché lo stesso provveda sull’istanza del 20 giugno 2025 rimasta inevasa, con l’adozione di un atto che vi dia esplicita risposta;
che, circa la possibile nomina del Commissario ad acta, si differisce l’incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su rituale richiesta del ricorrente;
che, invece, non può procedersi all’accertamento della fondatezza della pretesa alla concessione dell’accoglienza per richiedenti asilo, postulando evidentemente l’adozione di tale determinazione un’adeguata attività istruttoria dell’Amministrazione e ciò comportando, pertanto, che il presente dictum giudiziale sia necessariamente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza vagliandone le condizioni per l’accoglimento, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31, comma 3, cod.proc.amm. (“Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”);
Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod.proc.amm., la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”;
che nel corso della camera di consiglio è stato avvertito il difensore presente della possibile definizione della controversia secondo le modalità di cui all’art. 60 cod.proc.amm., senza venirne addotte ragioni ostative;
che, quindi, il ricorso va accolto nei termini suindicati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere;
che, tenuto conto del complessivo andamento della controversia, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili;
che, a seguito dell’ammissione disposta in via provvisoria dalla competente Commissione (v. decreto n. 12/2025 del 5 novembre 2025), non emergono ragioni ostative alla definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA, I – sentenza 20.11.2025 n. 492