Concorsi ed esami – Impugnazione della graduatoria per omessa considerazione da parte della P.A della riserva di posti stabilita dalla legge per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale ex art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017

Concorsi ed esami – Impugnazione della graduatoria per omessa considerazione da parte della P.A della riserva di posti stabilita dalla legge per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale ex art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017

Con il presente gravame, la ricorrente impugna gli esiti della procedura di concorso in epigrafe, indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo “Agenzia” o “ADM”) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di complessive 564 unità di personale – 14 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – presso gli Uffici centrali e periferici dell’Agenzia medesima, da inquadrare nell’Area Funzionari, di cui 487 unità per il codice di concorso ADM/FAMM, assumendone l’illegittimità in relazione al non averle l’amministrazione riconosciuto la riserva di posti stabilita dalla legge in favore di coloro che – come la ricorrente – hanno svolto il Servizio Civile Nazionale, in ossequio a quanto stabilito all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017.

Chiede, dunque, l’accertamento del suo diritto di beneficiare della riserva dei posti e, per l’effetto, l’annullamento in parte qua della graduatoria, evidenziando come “il mancato riconoscimento in favore della ricorrente del titolo di riserva per gli operatori volontari del servizio civile, oltre a costituire una macroscopica causa di illegittimità dei provvedimenti impugnati … , è fonte di un danno grave ed irreparabile per la dott.ssa Drago,”.

L’Agenzia si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, il Collegio introitava la causa in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Ciò premesso, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, formalmente formulata in atti da parte resistente, condividendo il Collegio l’orientamento anche recentemente espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (in tal senso, le sentenze n. 5297/2025, n. 14961/2025 e n. 9847/2025, quest’ultima resa con riferimento alla medesima procedura di cui si discorre).

Se, infatti, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, la presente controversia verte, invece, sulla pretesa lesione del diritto all’assunzione del ricorrente, su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2022, n. 22569, nonché anche T.A.R. Toscana, sez. I, 19/03/2024, n.312).

La giurisdizione del giudice amministrativo è, dunque, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso (ex multis T.A.R. Marche, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26.05.2021, n. 1276) e non anche estesa alle controversie relative alle pretese all’assunzione basate sull’esito del concorso, per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.

Ne discende come rientrino, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso.

Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. S.U. 15 maggio 2003 n. 7507), sia in fattispecie in cui si denunciava l’elusione della riserva, attraverso l’articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561), sia in relazione alla domanda proposta per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348).

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, indicandosi il giudice ordinario quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, del cod. proc. amm..

Atteso il carattere meramente processuale della pronuncia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

TAR LAZIO – ROMA, II – sentenza 20.11.2025 n. 20729

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