Ai fini del decidere, giovano anzitutto alcune precisazioni in fatto.
L’odierna materia del contendere è limitata alla sola ordinanza 202/2024, non essendo state impugnate – quantomeno in questa sede – le altre ordinanze cui si fa riferimento nella parte in fatto.
Tale ordinanza origina dal controllo effettuato sulla marca auricolare di un bovino rimasto ucciso il 3 agosto 2024 in un incidente stradale (verbale dei Carabinieri della Stazione di Rometta Marea – doc. 2 di parte ricorrente).
Da tale controllo è scaturito che la marca auricolare era riferibile ad altro bovino, deceduto il 21 gennaio 2024 (come dall’impugnata ordinanza 202/2024 – doc. 1 di parte ricorrente).
Con l’impugnata ordinanza 202/2024 – fra l’altro – viene ordinato l’abbattimento/macellazione senza indennizzo, sotto controllo ufficiale, entro 30 (trenta) giorni «…di tutti i capi di cui al superiore punto A), ossia di quelli presenti in BDN in detto stabilimento…».
Nelle more del giudizio sono intervenute le ulteriori ordinanze dell’ASP resistente richiamate nella parte in fatto, in seguito alla cui emissione il Collegio ha ritenuto di assumere informazioni circa l’eventuale abbattimento di tutti i bovini, ciò che avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Avendo l’ASP confermato l’esistenza in vita quanto meno di una parte dei bovini dell’allevamento di cui si tratta, sussiste interesse alla decisione del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di comunicazione di avvio del procedimento.
Al riguardo, se è pur vero che – in via generale – le ordinanze emesse in materia sanitaria possano essere caratterizzate da un’esigenza di celerità del procedimento che potrebbe esimere l’Amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento, ciò non è nel caso di specie.
In questo caso, infatti, il bovino è deceduto non perché fosse affetto da malattia, ma per l’urto con un autoveicolo.
Pertanto, con riferimento proprio alle esigenze di celerità che – secondo le argomentazioni difensive dell’ASP resistente – avrebbero impedito di comunicare l’avvio del procedimento, proprio le circostanze del decesso, indipendente da una causa sanitaria correlata al contenimento della diffusione di malattie infettive, escludono in radice nel caso di specie tale esigenza di celerità.
E se è pur vero che parte ricorrente non ha dato spiegazioni, né in sede procedimentale, né in sede giudiziaria, di come lo stesso numero di marca auricolare fosse riferito a due diversi bovini, ciò non esime l’Amministrazione dal chiederne conto – a seguito di comunicazione di avvio del procedimento – alla parte privata.
Né è razionale pensare che il decesso di un bovino per incidente stradale, causa indipendente da una qualche malattia del bestiame, possa avere come conseguenza l’abbattimento di tutti gli animali presenti nell’allevamento.
Giova rammentare che questa Sezione IV, con giurisprudenza stabile, esclude, anche in caso di allevamento non indenne a contagio, che l’abbattimento: a) costituisca misura esclusivamente sanzionatoria (ex plurimis, sentenza 6 ottobre 2025, n. 2837, anche per richiami di giurisprudenza); b) possa – in difetto di apposita e solida motivazione – riguardare anche animali sani (ex plurimis, sentenze 23 luglio 2025, nn. 2407 e 2408, anche per richiami di giurisprudenza) in particolare laddove si disponga la extrema ratio dell’abbattimento di tutti i capi dell’allevamento; a maggior ragione ciò varrebbe nel caso di specie, dove l’abbattimento di tutto il bestiame era stato disposto perché uno solo dei capi era deceduto per incidente stradale.
Il ricorso – ogni diverso motivo o censura assorbiti – va quindi accolto sotto il profilo del difetto di comunicazione di avvio del procedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovesse voler assumere al riguardo, nel rispetto delle garanzie partecipative.
Giova infine precisare che l’accoglimento del presente ricorso non ha refluenza sulle ulteriori ordinanze dell’ASP emesse nelle more del giudizio, citate nella parte in fatto, originate da diversa vicenda.
L’andamento complessivo della vicenda sottesa alla controversia, con particolare riferimento all’incognita determinata dal non aver parte ricorrente dato alcuna ragione di come lo stesso numero di marca auricolare fosse riferito a due diversi bovini, è ragione sufficiente a sorreggere la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti citati nella presente sentenza.
TAR SICILIA – CATANIA, IV – sentenza 19.11.2025 n. 3266