1.- Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente impugna il decreto n. K10/-OMISSIS- emesso in data 27.01.2025 con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato l’inammissibilità della sua istanza, presentata in data 21.10.2021, volta alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.
L’Amministrazione, in particolare, a seguito della rituale comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/90, ha motivato il decreto sulla base della ritenuta carenza del requisito reddituale “per gli anni di imposta 2018/2019/2020”. Più in particolare, nella motivazione si precisa che le osservazioni della richiedente in riscontro al preavviso di rigetto, presentate in data 8.11.2024, “non possono essere ritenute meritevoli di accoglimento, in quanto da disposizioni ministeriali, non sono computabili ai fini del raggiungimento dei parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno per quanto attiene al requisito reddituale, i redditi dominicali e agrari presentati secondo modello IVA, in quanto gli stessi non concorrono alla base imponibile IRPEF, per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessata, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi di diritto (non rubricati nel ricorso) così sintetizzabili:
– le “disposizioni ministeriali” cui si fa riferimento nella motivazione dell’impugnato decreto non sono state adeguatamente esplicitate, dando così luogo ad un difetto motivazionale;
– la ricorrente ha dedotto di essere titolare di un’azienda agricola con un alto fatturato, ampiamente superiore ai parametri reddituali minimi previsti dall’Amministrazione. In particolare, ha precisato che il reddito su cui si basa l’attività lavorativa della medesima è unicamente quello agrario, ossia derivante dalla coltivazione e vendita di prodotti agricoli, in quanto la stessa non è proprietaria dei terreni ove esercita la propria attività, ma solo affittuaria degli stessi. Ne consegue che il reddito delle imprese agricole, non proprietarie dei terreni ove esercitano l’attività agricola, si base sul fatturato anno, riscontrabile dai Modelli IVA, sulla base del criterio dei “ricavi meno costi”;
– nel caso in esame, “superando il volume di affari, denunciato dalla ricorrente, nei Modelli IVA relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, il limite previsto per l’esonero dal versamento delle imposte, da tutti gli obblighi contabili e documentali e dalla presentazione della dichiarazione annuale, la stessa, è sottoposta al regime IVA ordinario, che prevede il pagamento di tutte le imposte previste dalla normativa di riferimento”.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Roma per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 è comparso il difensore della ricorrente, contestando gli argomenti esposti dall’Amministrazione nella relazione depositata e instando per l’accoglimento del ricorso e il passaggio della causa in decisione. La causa, pertanto, è stata introitata per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Si rende opportuno rammentare preliminarmente che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche da questa Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
Segnatamente, l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia – ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.
Il parametro cui si conforma la p.a. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale” (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
D’altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall’art 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso “di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” (cfr. livello individuato quale soglia dall’art. 24 legge 40/1998).
Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui, l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “residenza legale”).
Pertanto, salvo qualche sporadico caso isolato (che peraltro si giustifica con riferimento alle particolarità del caso di specie, vedi, Cons. St., sez. II, n. 1175/2009), il possesso del requisito reddituale è ritenuto una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro non finisca per gravare (in negativo) sul pubblico erario per carenza di adeguate fonti di sussistenza, ma anche e soprattutto per assicurare che sia in grado di assumersi i doveri che derivano dall’appartenenza alla Comunità Nazionale, in primis quello di concorrere (in positivo) allo sviluppo economico-sociale e di onorare il vincolo di solidarietà mediante la partecipazione al gettito fiscale (vedi, Cons. Stato, sez. IV, n. 2254/1996, 3145/1998, 1474/1999; 6063/2002), che possa “apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla Comunità di cui entra a far parte” (TAR Lazio, sez. I, n. 2377/2006; TAR Lazio, sez. II quater n. 832/2009; Cons. St., sez. VI, n. 8421/2009; Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008; TAR Lazio, sez. II quater, n. 4189/2012; vedi, tuttavia, per la possibilità di deroga a tali principi nel caso in cui il richiedente sia un portatore di handicap, TAR Lazio, sez. I ter, n. 7846/2020, con richiamo ai principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, alla legge 104/1992 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017). Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante” (art. 7 direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante” (considerando n. 10 della citata Direttiva). L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza, il quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare (TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14172/2023 cit.).
In definitiva, l’interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; cfr.: Tar Lazio, sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Ciò posto, valga altresì precisare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis, Tar Lazio, sez. V bis, n. 1698/2022; Cons. St., sez. III, n. 4372/2019).
L’orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell’Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, «nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito».
La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
3.- Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie giova evidenziare che l’impugnato decreto di inammissibilità dell’istanza si fonda non già sulla carenza di mezzi economici sufficienti, bensì sull’impossibilità di considerare fiscalmente idonei i redditi dichiarati esclusivamente ai fini IVA e non anche ai fini IRPEF, con riferimento agli “anni di imposta 2018/2019/2020”.
3.1- Al riguardo, infatti, come correttamente rilevato nel corredo motivazionale dell’impugnato decreto, per “requisito reddituale” deve intendersi la dimostrazione della “disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché” – ed è questa la precisazione dirimente ai fini della controversia in esame – “il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale”.
Ne consegue, pertanto, che la rilevata carenza del requisito reddituale deve ritenersi comprensiva anche del connesso aspetto dell’inadempimento agli obblighi fiscali.
A sostegno di tale conclusione va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, nn. 8194/2023 e 10972/2022), secondo cui al fine di dimostrare il raggiungimento della soglia reddituale è necessario anche comprovare documentalmente di aver adempiuto agli obblighi fiscali verso lo Stato Italiano, anche tenuto conto che il definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale appare possibile soltanto “quando l’interessato, anziché limitarsi a dichiarare il reddito all’autorità, non si sottrae ai pesi ed oneri connessi a tale dichiarazione (“id est”: gli adempimenti fiscali e contributivi), secondo il principio ubi commoda, ibi incommoda” (T.A.R. Sicilia sez. IV – Catania, 27/12/2016, n. 3368).
3.2- Ebbene, nella vicenda in scrutinio la ricorrente ha prodotto unicamente i modelli IVA relativi agli anni in contestazione, dai quali risulta il volume d’affari dell’attività agricola esercitata. Tuttavia, tali dichiarazioni hanno natura meramente impositiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e non costituiscono in alcun modo dichiarazioni del reddito imponibile ai fini IRPEF. Esse, pertanto, non consentono di determinare né il reddito complessivo né l’imponibile personale, poiché non tengono conto dei costi deducibili né delle ulteriori componenti reddituali che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
In proposito, la ricorrente ha dedotto che il reddito, su cui si basa la propria attività lavorativa, è unicamente quello agrario, derivante dalla coltivazione e vendita di prodotti agricoli, in quanto essa non è proprietaria dei terreni sui quali esercita l’attività, ma soltanto affittuaria degli stessi. Ha pertanto rilevato che il reddito dominicale si differenzia dal reddito agrario, in quanto costituisce un reddito derivante dalla proprietà di determinati beni o terreni e non dallo svolgimento di una attività agricola, mentre il reddito agrario deriva dall’organizzazione di fattori produttivi (lavoro, capitale, coltivazione) e dalla gestione diretta dell’attività agricola sul fondo. Da ciò la ricorrente desume che, non percependo redditi dominicali, ma unicamente redditi agrari provenienti dall’attività d’impresa agricola condotta sui terreni in affitto, gli stessi dovrebbero essere considerati idonei a integrare il requisito reddituale richiesto dalla legge n. 91/1992, potendo essere dimostrati mediante il fatturato annuale risultante dai modelli IVA.
La doglianza non può essere condivisa, in quanto la distinzione tra reddito dominicale e reddito agrario – seppur corretta sul piano tributario – non assume rilevanza ai fini in esame, giacché anche il reddito agrario deve risultare da dichiarazione IRPEF (Modello Redditi, quadro RA), non essendo a tal fine idonei i soli modelli IVA.
Invero, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il reddito agrario è comunque determinato su base catastale, mediante la rendita attribuita ai terreni agricoli, e deve essere dichiarato, come il reddito dominicale, nel “quadro RA” del “Modello Redditi Persone Fisiche” (già Modello Unico). Tale obbligo sussiste per chiunque eserciti attività agricola, sia in qualità di proprietario che di affittuario o conduttore del fondo, e costituisce il presupposto per la determinazione del reddito imponibile IRPEF.
Ne consegue che anche il reddito agrario, quand’anche derivante da terreni condotti in affitto, deve essere fiscalmente dichiarato ai fini IRPEF, e solo in tal caso può essere considerato valido ai fini della valutazione della capacità reddituale nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana. Il solo fatturato IVA non costituisce elemento idoneo a tale scopo, trattandosi di dichiarazione finalizzata esclusivamente all’imposta sul valore aggiunto e priva di rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile personale.
Tale interpretazione è conforme alla richiamata circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, che prevede che i redditi rilevanti ai fini della cittadinanza debbano risultare da documentazione fiscale rilasciata o riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (CUD, modelli 730 o UNICO/REDDITI), nonché alla circolare n. 22 del 24 novembre 2022 del Ministero dell’Interno, la quale ha ribadito, richiamando testualmente il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 19 aprile 2023, n. 00750/2023, che «i redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF, per i quali siano stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia (quelli all’estero non vengono considerati), desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all’Agenzia delle entrate (a meno che la legge non esenti dalla presentazione)».
Non può, quindi, condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui l’attività agricola esercitata in qualità di affittuaria la esonererebbe dall’obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF o renderebbe idonea la sola documentazione IVA. La normativa fiscale, infatti, impone a chi esercita attività agricola l’obbligo di dichiarare il reddito agrario in via autonoma, indipendentemente dalla titolarità del terreno, e l’Amministrazione non può riconoscere valore probatorio a redditi non dichiarati, non verificabili e non assoggettati a imposizione diretta.
Si ritiene, pertanto, che la Prefettura abbia correttamente escluso la computabilità dei redditi derivanti da modelli IVA non confluiti in dichiarazioni IRPEF, anche quando riferiti ad attività agricola esercitata in affitto, essendo il requisito reddituale – ai fini della cittadinanza – soddisfatto esclusivamente da redditi dichiarati e fiscalmente accertati secondo la normativa tributaria vigente.
A sostegno dell’esposta conclusione depone anche la recente sentenza n. 17230/2023 di questa Sezione che, con riferimento ad un caso analogo, ha evidenziato «che nella fattispecie in esame i redditi presi in considerazione sono quelli risultanti dalla dichiarazione del modello unico che rappresentano la base imponibile relativa alle persone fisiche riportata nel riquadro RA (reddito agricolo) e non anche quelli risultanti dalle dichiarazioni IVA e IRAP, non avendo il ricorrente, dichiarandosi imprenditore individuale, compilato i riquadri del modello unico relativi all’attività d’impresa RF e RG.
Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha valutato la situazione reddituale dell’istante sulla base del reddito dichiarato e imponibile come risultante dal riquadro RA del modello unico compilato, continuando gli imprenditori agricoli individuali che si dichiarino tali, a veder tassata la loro attività nell’ambito della determinazione catastale del reddito agrario, ai sensi dell’articolo 34 del Tuir (ovvero nel quadro RA del modello unico).
E ciò anche in osservanza a quanto stabilito dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 77/2005, che nel precisare l’ambito di operatività dell’esclusione dalla determinazione catastale del reddito agrario, contenuta nell’articolo 90 del Tuir (che nello stabilire che i redditi immobiliari non strumentali all’impresa concorrono a formare il reddito in base alla rendita catastale, specifica che “tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali ed agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti”), ha ribadito che tale norma si riferisce soltanto ai soggetti Ires che esercitano attività agricola in forma di società di capitali o di cooperative, nonché alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 55, comma 2, lettera c), del Tuir.
In ragione di quanto sopra, non può trovare accoglimento l’impostazione di parte ricorrente che pretende di valutare la propria capacità reddituale di “cittadinanza” anche le dichiarazioni IVA e IRAP)».
Dalle considerazioni che precedono consegue la reiezione del ricorso proposto.
4.- Tenuto conto della complessità della questione trattata, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
TAR LAZIO – ROMA, V BIS – sentenza 19.11.2025 n. 20648