1. Con deliberazione n. 1159 del 16 luglio 2024, l’ASP di Catania ha indetto la procedura aperta per l’affidamento triennale del “Servizio di Esecuzione Corsi di Formazione” in materia di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro del personale autista/soccorritore della SEUS S.C.P.A. 118 Sicilia – Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria, per un importo complessivo di € 448.000,00, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso.
All’esito della procedura, con verbale n. 8 del 27 marzo 2025, veniva proposta l’aggiudicazione alla QSM s.r.l., che aveva offerto il maggiore ribasso percentuale pari al 51,33%. Tale proposta veniva successivamente approvata con deliberazione n. 600 del 15 maggio 2025, oggetto di gravame.
2. Con ricorso notificato e depositato in data 16.05.2025, la SIAPA s.r.l., seconda classificata in graduatoria, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del servizio alla QSM s.r.l., unitamente ai verbali di gara. La deducente ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto e subentro nel contratto.
Espone la ricorrente, in punto di fatto, per quanto di interesse, quanto segue:
1) in virtù della deliberazione n. 177 del 26 gennaio 2024, la SEUS S.c.p.A. ha stipulato con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania in data 29 gennaio 2024 una convenzione avente ad oggetto la collaborazione finalizzata al supporto operativo della U.O.C. Provveditorato di quest’ultima per lo svolgimento di alcune specifiche procedure di gara, tra cui la presente;
2) entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come risulta dal verbale di gara n. 1, sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici: Accademia Eraclitea Srl; Agenzia Myeap Srl; Aletheya Srl; Ergon Ambiente e Lavoro Srl; Mast Srl; Plasso Srl; QSM Srl; Serlab Ambiente Srl; Siapa Srl; Talent Solutions Srl.;
3) con verbale della Commissione Tecnica SEUS S.c.p.A. del 15 gennaio 2025 è stata dichiarata la conformità delle schede tecniche presentate da tutti gli operatori economici;
4) con verbale di gara n. 7 del 23 gennaio 2025, il seggio di gara ha proceduto all’avvio della fase di apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti ammesse;
5) la stazione appaltante trasmetteva alla QSM srl, posizionatasi prima in graduatoria, giusta nota prot. n. 19693, una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023 in ordine all’offerta presentata in quanto anormalmente bassa;
6) seguiva in data 6 febbraio 2025 il riscontro dell’operatore economico che veniva ritenuto tuttavia insufficiente dall’Amministrazione che, con nota prot. 34990 dell’11 febbraio 2025, chiedeva alla QSM srl ulteriori integrazioni riguardo “al dettaglio di ogni singola voce contenuta nel dettaglio piano economico”;
7) con nota trasmessa a mezzo pec in data 14 febbraio 2025, la QSM srl, odierna controinteressata, trasmetteva le integrazioni richieste che venivano accolte dal RUP, come si evince dal verbale di gara n. 8;
8) il servizio veniva quindi aggiudicato alla QSM s.r.l..
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame:
1.- Con il primo motivo la ricorrente contesta l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe potuto superare la verifica di anomalia, in quanto l’organigramma della QSM s.r.l. sarebbe carente di figure professionali previste come obbligatorie dal “Manuale di Gestione Piani Formativi Conto Formazione FonARCom”. Aggiunge che, dall’esame dei chiarimenti resi in sede di verifica dell’anomalia, sarebbe emersa una totale discordanza tra quanto dichiarato dalla ditta in sede di offerta e quanto, invece, reso nelle giustificazioni economiche. In particolare, allo scopo di giustificare il ribasso offerto, la controinteressata avrebbe eliminato dai costi della manodopera le seguenti figure: Coordinatori Didattici Territoriali; Responsabile Rendiconto e Direzione Amministrativa; Assistenza Tecnica.
2.- Con il secondo motivo deduce l’illegittima applicazione alla procedura de qua del criterio del minor prezzo, in violazione dell’art. 108, comma 3, D.LGS. 36/2023 e dell’art. 41, comma 14, D.LGS. 36/2023, sostenendo che si tratterebbe di servizio non standardizzato e ad alta intensità di manodopera.
3. Si sono costituite in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e la SEUS S.c.p.A. e con memorie, entrambe depositate in data 30 maggio 2025, hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, anche la controinteressata QSM s.r.l. svolgendo ampie difese nella memoria depositata il 31 maggio 2025 e concludendo per il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio in data 4 giugno 2025, parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare incidentalmente proposta.
6. Con atto notificato l’11.06.2025 e depositato il 18.06.2025, la QSM s.r.l. ha proposto ricorso incidentale deducendo che, dall’accesso agli atti di gara relativi al RTI Siapa s.r.l.-Plurimpresa s.r.l. in data 20.5.2025, sarebbero emerse le seguenti illegittimità:
1.- la violazione dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nonchè dell’art. 9 del disciplinare di gara, secondo cui la cauzione deve «essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo…», pena l’immediata esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio, atteso che la polizza fideiussoria prodotta dall’ATI risulta intestata esclusivamente a Siapa s.r.l.;
2.- la mancanza di requisiti professionali in capo al RTI Siapa s.r.l.-Plurimpresa s.r.l. in violazione degli articoli 3 e 4 del capitolato tecnico, nonchè la presenza di dichiarazioni non veritiere in violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
3.- la violazione dell’art. 83 bis, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 e dell’art. 5 del disciplinare di gara, secondo cui «[l]a mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011», atteso che il patto di integrità presentato in gara è stato sottoscritto dalla sola Plurimpresa s.r.l., mentre Siapa s.r.l. ha prodotto il documento solo a seguito di soccorso istruttorio;
4.- la violazione degli art. 14 e 19 del disciplinare di gara attesa, da un lato, la carenza dell’offerta tecnica sotto molteplici profili, dall’altro, il difetto di istruttoria.
7. Con memoria in data 3 ottobre 2025, la società QSM ha rappresentato e documentato che in data 30.6.2025, è stato stipulato il contratto d’appalto tra la Seus s.c.p.a. e la QSM s.r.l. e che è già stato presentato il progetto per la prima attività di formazione.
8. In vista della trattazione in pubblica udienza le parti hanno scambiato memorie e repliche.
9. Alla pubblica udienza in data 22 ottobre 2025, la causa è stata discussa e posta in decisione.
10. Preliminarmente, ritiene il Collegio che, secondo il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e incidentale, il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero, in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che: “Secondo la ragion più liquida, corollario del principio di economia processuale, il giudice può decidere di esaminare in via prioritaria il ricorso principale e, qualora lo ritenga infondato, non esaminare, conseguentemente, il ricorso incidentale paralizzante (o escludente), dal momento che, respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dei già menzionati artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 15 marzo 2022, n. 1792).
11. Ciò premesso e chiarito, il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato per le seguenti considerazioni.
12. Infondato è il primo motivo di ricorso.
12.1. Per costante giurisprudenza – anche della sezione (cfr. ex multis sentenza n.3739 dell’11.11.2024) – il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa nel suo insieme e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (Consiglio di Stato, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8471). Tale procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230).
La finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi. L’amministrazione deve, infatti, aggiudicare l’appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore con l’aggiunta del normale utile di impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8330).
La verifica mira, quindi, in generale, “a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere” (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230).
Il dialogo tra l’impresa e la stazione appaltante è il fulcro della disciplina sull’anomalia e costituisce un momento ineliminabile della stessa, posto che la finalità di tale fase procedimentale è quella di garantire all’offerente il diritto di illustrare le peculiarità che possano aver legittimamente portato all’anomalia.
Come costantemente ribadito, infatti, le disposizioni che impongono l’interlocuzione hanno lo scopo di garantire il concorrente dal pericolo di perdere l’aggiudicazione, a causa di una supposta anomalia dell’offerta “senza aver potuto dare tutte le giustificazioni del caso e senza che queste siano state debitamente prese in considerazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di tutelare la concorrenza e dunque di evitare che gli enti appaltanti possano eluderla eliminando le offerte migliori sotto il pretesto dell’anomalia” (Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487). Solo in via indiretta e meramente fattuale la verifica dell’anomalia tutela, invece, l’interesse del secondo graduato a vedere escluso il concorrente che lo precede in graduatoria (Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2211).
La richiesta di spiegazioni deve riguardare l’offerta nel suo insieme, poiché la valutazione di anomalia è riferita al dato complessivo e non a singole voci. In particolare, è stato precisato che “il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; Cons. Stato, sez. 30 ottobre 2017, n. 4978).
Deve inoltre rammentarsi che lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell’offerta; mentre è richiesta una articolata ed approfondita motivazione laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede, al contrario, un particolare onere motivazionale (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6393).
La valutazione di congruità dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Secondo i principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr ex multis Cons. Stato n.5137/2023), infatti:“-la valutazione in parola consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato su singole voci dell’offerta, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento della sua affidabilità nel complesso e non già delle singole voci che la compongono (Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012; III, 14 maggio 2021 n. 3917; V, 14 giugno 2013, n. 3314; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710; V, 1° ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010, n. 1414);
– la valutazione sulla congruità dell’offerta resa dalla stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese la sua inattendibilità complessiva Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012; V, 17 gennaio 2014, n. 162; 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 22 febbraio 2011, n. 1090; 23 novembre 2010, n. 8148);”.
In altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione; laddove, pertanto, le valutazioni dell’amministrazione in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854; Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2023, n. 2170).
12.2. Ciò rilevato in via di premessa sistematica, ritiene il Collegio che l’esito del giudizio di anomalia condotto nella procedura di gara per cui è causa non sia inficiato da illegittimità secondo i parametri di sindacato giurisdizionale sopra delineati.
Ed invero, dall’esame della documentazione di gara emerge che:
(i) il capitolato tecnico non richiede figure obbligatorie per lo svolgimento del servizio in questione all’infuori: -dei docenti “(…) che dovranno essere obbligatoriamente professionisti e specialisti con esperienza di almeno 3 anni certificata nell’ambito della formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro” (cfr art. 3 punto 8), e di “un Referente Unico nei rapporti con SEUS” per tutte le questioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario (cfr art 8);
(ii) il manuale FonARCom, al paragrafo 5.2, non prevede alcun obbligo di inserimento di specifiche figure professionali. Le figure ivi menzionate costituiscono piuttosto, come correttamente osservato dalla controinteressata, professionalità “rendicontabili”, ovvero che, qualora effettivamente impiegate, possono essere oggetto di riconoscimento nella successiva fase di rendicontazione economica del piano formativo. L’inserimento di tali figure è dunque rimesso alla discrezionalità del soggetto attuatore, che deve valutarne l’utilità in relazione alla struttura organizzativa adottata, alle caratteristiche del progetto e alle esigenze operative.
Premesso ed accertato, dunque, che non sussistono figure professionali previste dalla lex specialis come obbligatorie all’infuori di quelle indicate al punto (i), figure presenti nel caso che occupa, ritiene il Collegio che dall’esame dei chiarimenti resi in sede di verifica dell’anomalia dalla QSM srl non emerge alcuna discordanza tra le giustificazioni rese ed il progetto tecnico.
Ed infatti, l’aggiudicataria odierna controinteressata ha ragionevolmente spiegato in sede di giustificazioni di avere previsto una più efficiente organizzazione del servizio basata, per quanto attiene alle mansioni prettamente tecnico-gestionali, su due risorse multidisciplinari (indicate nella voce “Supporto Gestione”) alle quali sono state attribuite le funzioni – originariamente separate -dei “Coordinatori didattici territoriali”, del “Responsabile rendiconto e direzione amministrativa” e “dell’assistenza tecnica”, senza che ciò abbia, tuttavia, comportato la soppressione di figure obbligatorie.
Nei giustificativi di prezzo tali ruoli sono, infatti, confluiti nella voce unica “Supporto Gestione”, «relativo all’impiego di due risorse interne alla QSM S.r.l., incaricate di supportare il Referente Unico nella gestione operativa e amministrativa del servizio formativo. Il costo è relativo all’impiego di due figure di supporto interne alla QSM S.r.l., incaricate di affiancare il Referente Unico nella gestione operativa e amministrativa del servizio formativo. Queste risorse si occuperanno di tutti gli adempimenti gestionali, documentali e organizzativi, contribuendo a garantire l’efficienza e la corretta esecuzione del progetto».
Non si ravvisa quindi la lamentata modifica del contenuto tecnico dell’offerta, trattandosi piuttosto di chiarimenti in ordine alla soluzione organizzativa del servizio in concreto adottata, fondata sull’ottimizzazione delle risorse umane attraverso la concentrazione di funzioni tecnico-gestionali in capo ad una stessa figura (dotata delle necessarie competenze), senza che in ciò possa ravvisarsi l’asserito contrasto con le previsioni del Fondo, né con le prescrizioni della lex specialis; chiarimenti pertanto idonei, ad avviso del Collegio, a giustificare l’offerta nel suo insieme.
Deve quindi affermarsi che la valutazione finale di congruità cui è giunta l’Amministrazione procedente non sia manifestamente erronea, illogica o irrazionale.
12.2. Privo di fondamento è anche il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
a) Sulla natura standardizzata del servizio:
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, va qualificato servizio standardizzato “un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio”(Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 782; 12 febbraio 2020, n. 1063; 18 febbraio 2018, n. 1099; Cons. Stato, sez. III, 13 agosto 2018, n. 1609).
Nella specie, l’attività richiesta all’aggiudicatario consiste nell’esecuzione di una prestazione, in parte di natura tecnico-gestionale ed in parte di natura intellettuale (docenza), avente ad oggetto l’esecuzione di attività che non richiedono tuttavia l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, contemplando, nella sostanza, l’esecuzione di compiti ripetitivi e standardizzati.
Secondo la definizione fornita dai dizionari, invero, il termine ‘standard’ viene attribuito ad un comportamento reso uguale ad un modello, privo di originalità.
Né può essere predicato che la prestazione ‘intellettuale’ per sua natura non può essere standardizzata, atteso che quando un servizio di natura intellettuale si caratterizza, come quello di specie, nell’esecuzione di attività dello stesso tenore, senza che si provveda alla elaborazione di soluzioni personalizzate, tale prestazione va ritenuta espressione di uno ‘standard’.
Ed invero, l’attività oggetto dell’appalto consiste nelle attività di progettazione, gestione ed esecuzione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro del personale autista/soccorritore, nel rispetto di parametri predeterminati dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara.
Si tratta, in buona sostanza, dell’esecuzione di attività ripetitive, che non richiedono l’elaborazione di soluzioni ad hoc, diverse caso per caso, e per loro natura devono essere rese, nello stesso modo, per ciascun utente del servizio.
Nello stesso tempo, gli atti di gara palesano l’esistenza di un elevato grado di dettaglio delle prestazioni le quali, anche per quanto attiene a quelle intellettuali, risultano comunque standardizzate e sostanzialmente routinarie, sussistendo una piena e previa definizione delle stesse nella legge di gara.
Come si ricava dal capitolato tecnico, infatti, risultano previamente e pienamente definiti sia i contenuti minimi dei corsi di formazione (cfr. art. 4), che le caratteristiche e le modalità di erogazione di questi, dei quali sono dettagliatamente indicati i luoghi, la durata, la metodologia didattica, le dotazioni tecniche, i materiali didattici etc.(cfr articoli 2 e 5); tutti elementi e condizioni che contribuiscono a limitare i margini di personalizzazione per il gestore, escludendo in sostanza la possibilità di significativi margini qualitativi del sevizio appaltato.
Analogamente deve dirsi per quanto attiene alla attività di rendicontazione dei piani formativi, da effettuarsi nel rispetto delle rigide procedure previste dalla normativa di settore, nonchè dalle prescrizioni del manuale Fon.Ar.Com., parte integrante della legge di gara, così da consentire alla SEUS di accedere ai finanziamenti del fondo interprofessionale.
Come affermato dalla giurisprudenza “la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa“, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
Nel caso di specie, l’Amministrazione – per tutto quanto sopra esposto – ha legittimamente individuato nel criterio del maggior ribasso la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze della procedura, considerata la natura standardizzata delle prestazioni e l’urgenza di garantire la formazione del personale dell’emergenza-urgenza nel rispetto dei termini previsti per l’erogazione del finanziamento regionale (cfr. C.d.S., sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8706).
In conclusione, nonostante l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 introduca una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di discrezionalità delle amministrazioni, tutto ciò consente di concludere che il servizio in esame va annoverato tra quelli cd. di carattere standardizzato, per i quali può trovare applicazione il criterio del maggior ribasso ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
Sui servizi ad alta intensità di manodopera:
Ad avviso del Collegio trova applicazione il diffuso orientamento giurisprudenziale, formatosi nella vigenza del precedente codice ma tuttora attuale, secondo cui i “costi della manodopera” – dei quali si impone ai concorrenti l’indicazione nell’offerta economica – sono solo i costi della manodopera “subordinata” ex art. 2094 c.c. e non anche dei lavoratori autonomi utilizzati dall’appaltatore (T.A.R. Puglia, Lecce, 2 novembre 2021, 1584; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; da ultimo richiamati anche da T.A.R. Sardegna 11 novembre 2024, n.794).
Ciò è chiaramente desumibile dal tenore letterale della previsione contenuta nell’art.108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che appunto si esprime in termini di “manodopera”, concetto che evoca la sottoposizione del prestatore dell’attività lavorativa alle direttive del datore/imprenditore, e dal dato sistematico offerto dalla lettura in combinato disposto con l’art. 2 co. 1 lett. e) All. 1.I d.lgs. n. 36/2023 che definisce ad alta intensità di manodopera i “i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’imposto complessivo dei corrispettivi”, e con l’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 che menziona espressamente come parametro di determinazione del costo medio del lavoro “i valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”, così lasciando intendere che il costo della manodopera, ed il concetto stesso di manodopera, debbano riferirsi solo ai rapporti di lavoro subordinato per la disciplina dei quali soltanto si applicano i CCNL (l’unica forma di lavoro, peraltro, in cui si può a rigore parlare di “datore” e non di “committente”, come nel caso del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.).
La restrizione al solo lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. si spiega, peraltro, alla luce della “ratio” della disciplina in parola, che è quella di assicurare non solo la serietà ed affidabilità dell’offerta (che è messa in discussione dall’indicazione di costi anomali) ma anche la tutela della posizione del prestatore di lavoro che, nell’ipotesi di subordinazione, è di debolezza economica e giuridica. Analoghe esigenze non si pongono, al contrario, per il lavoro autonomo, il quale si caratterizza ex art. 2222 c.c. per l’“assenza di un vincolo di subordinazione” e che, per tale ragione, è storicamente estraneo alla legislazione speciale in materia lavoristica, rimanendo assoggettato alla sola disciplina codicistica.
Nella fattispecie il costo riferito ai docenti esterni (lavoratori autonomi), come risulta dai chiarimenti resi in sede di giustificazione dalla aggiudicataria, ammonta a € 74.880,00, mentre il monte costi della manodopera subordinata è di € 69.112,91, che incide per il 33,97% sul costo complessivo del servizio offerto (€ 203.457,70); conseguentemente, per quanto sopra esposto, deve escludersi che il servizio in questione rientri tra quelli ad alta intensità di manodopera.
13. L’accertata infondatezza della domanda di annullamento dell’aggiudicazione importa ex se la reiezione delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente in via principale ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a. e volte ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e la concessione di tutela in forma specifica e per equivalente.
14. La reiezione nel merito del ricorso principale proposto dalla Siapa S.r.l. rende improcedibile per sopravenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a. il ricorso incidentale escludente proposto dalla Q.S.M. s.r.l.. Una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto.
15. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso principale proposto dalla Siapa S.r.l. deve essere respinto in quanto infondato nel merito mentre, di riflesso, il ricorso incidentale proposto dalla Q.S.M. s.r.l. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore delle Amministrazioni resistenti e della parte controinteressata.
TAR SICILIA – CATANIA, III – sentenza 18.11.2025 n. 3260