Con ricorso iscritto al n. 892/2021 la Società Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- impugnava dinanzi al Tar per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, l’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- (notificata in data non certa ma, per concordi asserzioni delle parti, nel mese di ottobre 2021) riferita alla cartella di pagamento n.-OMISSIS- (notificata il 6 novembre 2008) per l’importo di € 74.730,05 a titolo di prelievo supplementare quote latte per la campagna lattiera 2007/2008.
Il Tar, con sentenza n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2022, disattendeva la dedotta prescrizione del credito e dichiarava inammissibili le censure formulate avverso gli atti presupposti all’intimazione impugnata (relativi all’accertamento del debito, già annullati con sentenza n. 401/2020 dello stesso Tar).
Il ricorso veniva invece accolto in relazione al dedotto «difetto dei presupposti per procedere alla procedura esecutiva pur in presenza di un debito non definitivamente accertato, qual è quello attuale fino al momento in cui Agea avrà ricalcolato il quantum del prelievo dovuto» (capo 12 della sentenza).
L’Azienda impugnava la sentenza di primo grado con appello depositato il 26 aprile 2023 formulando i seguenti capi d’impugnazione:
I. «Prescrizione del credito»;
II. «Sulla produzione nazionale di latte».
Contestualmente avanzava «istanza di verificazione e di consulenza tecnica d’ufficio» tesa all’accertamento della correttezza dei dati di produzione in possesso dell’amministrazione sulla base dei quali veniva quantificato il prelievo.
AGEA, costituita in giudizio il 19 maggio 2023, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 17 luglio successivo confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello.
All’esito della pubblica udienza del 15 maggio 2025, in assenza di ulteriori contributi difensivi, la causa veniva decisa.
Si anticipa per esigenze di completezza espositiva che in primo grado veniva disposta una integrazione istruttoria grazie alla quale si accertava che, relativamente alla campagna lattiera di interesse, a seguito della presentazione dell’istanza di rateizzazione, AGEA notificava in data 6 novembre 2018 una seconda cartella di pagamento n. -OMISSIS- di importo rideterminato in € 49.413,56, impugnata e annullata con la già citata sentenza n. 401/2020 (non impugnata) disponendo il riconteggio del quantum dovuto: circostanza che a parere dell’appellante paleserebbe l’errore di AGEA nel procedere all’intimazione di pagamento di una cartella a quella data già superata.
In detta sede AGEA documentava (sulla base delle risultanze della propria banca dati) i ricorsi proposti dall’Azienda appellante avverso i provvedimenti riferiti alla campagna 2007/2008 esponendo:
– che con ricorso iscritto al n. 11480/2008 veniva impugnata dinanzi al Tar Lazio la prima carrella di pagamento emessa nel 2008 (quella cui si riferisce l’intimazione oggetto del presente giudizio) e il giudizio veniva dichiarato perento con decreto n. 5615/2017;
– che con ricorso n. 175/2019 venivano impugnate le «“cartelle di pagamento emesse dall’AGEA in data 6 novembre 2018, riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte, per le campagne indicate in ciascuna; – dei presupposti ruoli ordinari n. 2018/000003 e 2018/000004, entrambi resi esecutivi in data 12 ottobre 2018” relativi alle campagne dal 1996 al 2008 (quindi comprendente anche quelle del 2007 oggetto del ricorso qui in esame)» e che il giudizio veniva definito con citata sentenza n. 401/2020 che disponeva «l’annullamento dei provvedimenti impugnati per contrasto con la normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 ed ha ordinato ad AGEA di effettuare i riconteggi corretti del debito della ricorrente» (v. capo 5 della sentenza impugnata).
l’accoglimento da ultimo richiamato si determinava sul rilievo:
che «in corso di causa è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia (v. C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, Barausse, punti 35 e 37), la quale afferma che l’art. 2 par. 1, secondo comma, del Reg. CEE 3950/92, pur concedendo agli Stati la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non autorizza gli Stati a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Questo perché è la stessa norma comunitaria a stabilire che i suddetti quantitativi sono ripartiti in modo proporzionale alle quote a disposizione di ciascun produttore»;
che «in base alla suddetta pronuncia devono essere disapplicate le norme nazionali che deviano dal criterio della proporzionalità, prevedendo categorie prioritarie, ossia l’art. 1 comma 8 del DL 43/1999, e art. 1 comma 5 del DL 8/2000. La disapplicazione comporta che i calcoli del prelievo supplementare dovranno essere ripetuti, per suddividere con metodo proporzionale le quote rimaste non utilizzate a livello nazionale, con conseguente riduzione del peso economico per i produttori che non ricadevano nelle categorie prioritarie».
Ciò premesso l’appellante, con il primo capo d’impugnazione, reintroduce la questione relativa alla prescrizione del debito e censura la sentenza del Tar nella parte in cui ritiene che il termine prescrizionale fosse interrotto «dal riconoscimento del relativo debito derivante dall’istanza di rateizzazione per l’annata 2007 proposta dalla ricorrente» e «dall’accettazione del piano di rateizzazione da parte di AGEA che, da tale momento, non ha più potuto procedere alla riscossione in virtù del patto sottoscritto (fino a quando è le rate sono state pagate dalla ricorrente)», nonché, sospeso «per la durata del processo che ha portato alla citata sentenza n. 401/2020».
Deduce n particolare l’appellante che i richiamati eventi interruttivi non sarebbero documentati non avendo AGEA prodotto il contratto di rateizzazione invocato.
Espone inoltre che la notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata risale al 6 novembre 2008 e che la successiva cartella riferita al medesimo debito veniva notificata il 6 novembre 2018: quest’ultima notifica sarebbe pertanto intervenuta il giorno successivo allo spirare del termine di prescrizione decennale.
È quindi dedotto che il debito si sarebbe prescritto precedentemente all’impugnazione n. 175/2019 avente ad oggetto la cartella ritenuta dal giudice di prime cure idonea a sospendere la prescrizione per l’intera durata del giudizio.
Deduce ulteriormente che, in ogni caso, il termine prescrizionale applicabile nella presente materia sarebbe quello quadriennale ex art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995.
Quanto agli interessi (profilo non trattato dal Tar), l’appellante deduce che il termine prescrizionale sarebbe quello quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.
Il motivo è infondato.
Deve in primis chiarirsi che per giurisprudenza pacifica il termine di prescrizione applicabile in tema di prelievo supplementare, quanto alla sorte capitale, è quello decennale (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706).
L’illustrata posizione trova successiva conferma anche nelle pronunzie della Sezione che ha avuto modo di precisare come «da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento di merito (tra cui segnatamente T.A.R. Lombardia, sez. II, 28 agosto 2023 n. 685; in termini anche T.A.R. Lazio, sez. V, 13 giugno 2023 n. 10057) che ha evidenziato come il presupposto dell’applicazione del suddetto termine sia un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione (come espressamente specificato dall’art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell’Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale)» (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64).
Un termine diverso è previsto in relazione alla componente interessi del debito posto che, come già riconosciuto dalla Sezione, «la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.)» con la conseguenza che «la norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).
Ciò chiarito, si rileva che la cartella del 2008 veniva impugnata dinanzi al Tar per il Lazio con ricorso iscritto al n. 11480/2008 R.R., definito con decreto di perenzione ex art. 82, comma 1, c.p.a. n. 5615 del 19 settembre 2017 mentre l’opposizione a detto decreto veniva respinta con ordinanza n. 5048 del 7 maggio 2018.
La pretesa di AGEA riferita alle campagne comprese fra il 1996 e il 2008 (quindi anche quella di interesse nel presente giudizio), come anticipato, costituiva oggetto di impugnazione con il già richiamato giudizio n. 175/2019 definito con la più volte citata sentenza n. 401/2020 che disponeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati ritenendoli in contrasto con la disciplina europea di settore (come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 27 giugno 2019) disponendo la ripetizione dei conteggi.
Quanto alla richiamata sentenza n. 401/2020 (si ribadisce, non impugnata e passata in giudicato) con la quale veniva annullata la cartella del 2018 ai fini del ricalcolo del prelievo supplementare, si rileva che la stessa da atto della presentazione della domanda di rateizzazione del debito portato dalla prima cartella.
Ma vi è di più.
Nel ricorso introduttivo del giudizio in questione (n. 175/2019), con il III capo di impugnazione veniva dedotta la violazione dell’art. 8 quinquies, comma 10, della L. n. 33/2009 evidenziando:
– come «(solo) “Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione mediante ruolo»;
– che «le aziende agricole ricorrenti hanno a suo tempo trasmesso al Commissario straordinario il loro contratto di rateizzazione debitamente sottoscritto con firma autenticata, comunicando così l’accettazione della rateizzazione».
La sottoscrizione del contratto di rateizzazione (anno 2012), con espresso riconoscimento del debito, «Rinuncia ad ogni azione giudiziaria» e allegato piano di ammortamento, trova conferma nelle produzioni documentali dell’amministrazione effettuate in detto giudizio, (v. doc. n. 23 depositato nel giudizio n. 175/2019 il 30 gennaio 2020).
In ragione della definizione del giudizio di impugnazione della cartella del 2008 intervenuta nel 2018, nonché dell’effetto proprio della richiamata sottoscrizione del contratto di rateizzatone (che rendeva non più azionabile la pretesa dell’amministrazione con effetto interruttivo della prescrizione) non può che disattendersi la dedotta prescrizione del debito non essendo spirato il relativo termine decennale relativo alla componente capitale, né il termine quinquennale riferito alla componente interessi.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza laddove respingeva il terzo motivo del ricorso di primo grado con il quale era dedotto «eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli art. 479 e 323 c.p., violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale» sul rilievo che le censure svolte riguardassero «gli atti (presupposti dell’intimazione impugnata) con i quali è stato accertato l’an il quantum del debito (peraltro impugnati con il precedente ricorso a questo tribunale Rg. 175/19 e da esso già annullati con la citata sentenza n. 401/2020».
A sostegno della pretesa erroneità della statuizione l’appellante allega che successivamente all’emissione della cartella di pagamento, in sede penale (nota ordinanza del GUP -OMISSIS- del 5 giugno 2019) sarebbe stata comprovata la «totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema».
Ciò concretizzerebbe la violazione degli artt. 1 e 13 della C.E.D.U. che garantiscono, rispettivamente, il «rispetto dei propri beni» e un equo svolgimento del procedimento.
In ragione della accertata «illegittimità del criterio posto a fondamento dei calcoli sottostanti all’operazione di compensazione/riassegnazione» e della conseguente «necessità dell’Amministrazione di procedere ad una complessiva rideterminazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori» ,l’appellante chiede che venga disposta una CTU «volta ad accertare la incidenza dell’inserimento di predetti dati falsi e le concrete ricadute sulla determinazione del prelievo supplementare imputato con le cartelle esattoriali qui impugnate» esponendo ad ulteriore sostengo della necessità di procedere a tale integrazione istruttoria gli esiti delle indagini condotte dal ROS dei Carabinieri che accertavano come «con riferimento al periodo dall’annata lattiero casearia 1995/1996 all’annata 2008/2009, sono state riscontrate differenze produttive talmente significative da mettere in discussione lo stesso splafonamento dello Stato Italiano e quindi il prelievo supplementare imputato allo Stato ed ai produttori italiani per il medesimo periodo di riferimento».
Il motivo è infondato.
Deve dissentirsi dalla tesi di parte appellante in merito il rilievo ai presenti fini delle indagini penali invocate.
Sul punto la Sezione, con posizione consolidata e di recente ribadita, ha già avuto modo di affermare che «questo Consiglio di Stato, con decisione della Sez III, del 21.12.2021 n. 8488 ha già affrontato la relativa problematica affermando i principi di seguito esposti, dai quali il Collegio non vede ragione di discostarsi: “Questo Consiglio di Stato, con la recente sentenza della Sez. II n. 5858 del 23 agosto 2019, ha rilevato quanto segue: “Con riferimento alle generiche contestazioni attinenti alle irregolarità asseritamente compiute nelle verifiche effettuate dalle autorità nazionali competenti e alla presunta erronea quantificazione della produzione nazionale, la giurisprudenza – che questo Collegio condivide – ha sempre ritenuto che, in assenza di prove certe e dell’individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “quadrare” con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, n. 3474/2014, e, da ultimo, C.d.S., sent. n. 870/2016, cit.). Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, infatti, le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l’intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull’amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202). Ciò a maggior ragione laddove, come anche nel caso di specie, le richiamate affermazioni non si traducano nemmeno in un principio di prova del concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle QRI e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto dalla singola azienda, la cui contestata entità, oltre tutto, è estranea al petitum dell’odierna controversia” (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7481 del 2.11.2019). Pertanto, mancando inoltre qualsiasi prova sul nesso delle invocate indagini penali con la specifica posizione della parte appellante, la quale si limita a sostenere che “la cartella esattoriale impugnata si fonda su dati falsi e su calcoli frutto di errori tutt’ora al vaglio dell’autorità giudiziaria penale”, la doglianza va respinta in quanto destituita di qualsiasi fondamento» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).
Non trova infine accoglimento l’istanza di CTU essendo demandato all’amministrazione il ricalcolo del quantum dovuto.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 18.11.2025 n. 8999