Ritiene questo giudice che la domanda dell’attrice sia fondata e meriti accoglimento.
Dall’istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l’appartamento concesso in comodato fosse di vecchia costruzione (anni ‘60) e con impianti datati.
La circostanza che fosse stato affittato nel 2014 ad una famiglia con bambini non certifica che lo stato dell’immobile fosse ottimale. Come è risultato dalla prova testimoniale ed anche documentale, in particolare dalle dichiarazioni dell’architetto che ha presentato la (omissis) per i lavori da effettuare e dalle fatture per gli stessi lavori, si tratta di un appartamento degli anni ‘60 con impianti vetusti, con carta da parati che copriva la muffa sui muri e che, comunque, emanava un cattivo odore, e con una certificazione APE che lo classifica con classe energetica G che vuol dire minima efficienza, considerando che è l’ultima delle dieci classi energetiche.
Inoltre che il contratto di comodato gratuito fosse simulato, come sostenuto da parte attrice, emerge dalla circostanza che proprio a causa di tutte queste carenze dell’appartamento (dimostrate dalla documentazione in atti), lo stesso non poteva assolvere alla funzione essenziale del contratto di comodato e cioè di far godere gratuitamente ed immediatamente il bene oggetto del contratto ai comodatari coniugi, tanto che comunemente decidono di procedere alla ristrutturazione necessaria e non per il solo gusto estetico della moglie (omissis) Dappiù, non risponde a verità che il proprietario del bene non abbia tratto alcun vantaggio dal (omissis) contratto di comodato in quanto, in primis, l’appartamento è stato totalmente ristrutturato a spese della nuora (omissis) e poi il proprietario (omissis) registrando il contratto, ha comunque usufruito dell’agevolazione sull’IMU con tariffa pari al 50% rispetto alla tariffa intera.
Pertanto, ritenuto simulato il contratto di comodato, la giurisprudenza della Suprema Corte (in particolare vedi sentenza n. 8594 dell’11.4.2014 e ordinanza n. 24721 del 2019), a tal riguardo ha precisato che è sempre possibile recuperare i soldi utilizzati per la ristrutturazione di una casa non propria, anche se adibita poi a tetto domestico. Infatti, sebbene lo scopo di chi paga la ditta di lavori sia quello di avvantaggiare la coppia (marito e moglie) con il rifacimento dell’appartamento, una volta che il matrimonio si spezza, tali migliorie restano ad esclusivo vantaggio del terzo titolare dell’immobile.
Non essendo, infatti, l’appartamento più adibito a casa coniugale, il proprietario avrebbe ricevuto un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione. Si tratta, quindi di domanda di ripetizione dell’indebito prevista dall’art. 2033 c.c. che recita “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. In pratica è un indebito oggettivo il pagamento di un debito inesistente, cioè non dovuto né da colui che ha eseguito la prestazione, né da altri (si tratta, dunque, di un pagamento privo di qualsiasi causa giustificativa).
Alla luce di tali considerazioni la domanda di ripetizione dell’indebito dell’attrice deve essere accolta con restituzione alla stessa della somma spesa per la ristrutturazione della ex casa coniugale e pari ad €. 33.880,00, casa di proprietà esclusiva di (omissis) Tuttavia, avendo l’attrice (omissis) usufruito delle agevolazioni fiscali per gli anni dal 2016 al 2021 con importo annuale di
€.1.694,00 e quindi per 6 anni pari ad €.10.164,00, la somma che effettivamente (omissis) dovrà restituire a (omissis) è pari a (33.880,00- 10.164,00) €.23.716,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Trib. Lecce, sent., 13.10.2025, n. 2837