4. Occorre premettere che, effettivamente, il Tribunale di Pisa ha motivato la revoca sul presupposto, reputato dirimente, dato dalla
«[..] circostanza che il resistente, reso destinatario di diffide a mezzo posta, quindi a mezzo di ufficiale giudiziario, e, infine, raggiunto dalla notifica del ricorso, non ha mai curato il ritiro delle stesse (cfr. anche certificato di residenza) e in un caso è risultato irreperibile […]» (pag. 2).
Questa grave difficoltà di reperire l’amministratore, oltre ad avere leso la posizione della CP_1 , nella sua richiesta di documentazione, esponeva l’intero condominio a danni potenziali:
«[..] la mancata cura del ritiro di atti provenienti da privati o di atti giudiziari è sintomo di disinteresse per le vicende del CP_2 e dimostra, in ogni caso, l’inidoneità a ricoprire la funzione, nella misura in cui espone con ogni evidenza l’ente di gestione, e i suoi compartecipi, a conseguenze pregiudizievoli anche gravi. […]» (ivi).
È, dunque, prima di tutto su questo punto, che costituisce l’unica, assorbente, ratio decidendi della revoca che occorre soffermarsi.
5. Ritiene il collegio che la decisione meriti conferma.
5.1 Innanzitutto, si rileva che, come risulta dal fascicolo telematico di primo grado (produzione CP_1 del 27.5.2025), la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, avvenne ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con compiuta giacenza.
La notificazione, sulla quale non vi sono contestazioni, è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario, che, come attestato nella relazione di notificazione, si è recato il 24.4.2025 all’indirizzo di residenza del Per_1 (nel complesso condominiale per cui è causa, dove egli, come pacifico, risiede), non ha trovato nessuno, e ha depositato copia presso la Casa Comunale, affiggendo l’avviso di rito e spendendo la C.A.D. con raccomandata n. 668…766; la quale, a sua volta, è stata restituita al mittente il 19.5.2025 per compiuta giacenza.
5.2 Vi sono poi i tre atti stragiudiziali, la cui ricezione è stata invece contestata dal Pt_1
5.2.a Il documento n. 3 della produzione originaria della CP_1 è la copia stampata di una e-mail spedita l’11.10.2024 dall’Avv. Barbara Rozzoli (che all’epoca assisteva la reclamata) all’indirizzo .. in essa si chiedeva copia della contabilità degli ultimi tre anni in vista dell’assemblea indetta pochi giorni dopo.
Il reclamante (pag. 6) ha contestato esclusivamente di averla ricevuta.
È pertanto evidente che non risulta contestato che la lettera sia stata spedita dall’account di p.e. del difensore di CP_1.
La lettera di p.e. semplice è unanimemente ricondotta alla disciplina dell’art. 2712 c.c.; e la contestazione della parte contro cui viene prodotta, nei limiti in cui è sollevata, impedisce la fede privilegiata che la norma prevede, ma non caduca in toto la prova:
«[…] se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità. […]» (Cass. sez. 3^ civ. 21.5.2024 n. 14046, in motivazione, § 2.6.c).
Se, dunque, non può ritenersi provato, sulla scorta del solo documento, la ricezione della lettera da parte di Pt_1 si può e si deve invece tenere fermo che la lettera fu regolarmente spedita dall’avvocato della CP_1 .
La valutazione del valore probatorio del documento, pertanto, non può che essere posposta, dovendosi essa operare assieme agli ulteriori elementi di prova.
5.2.b Il documento n. 4 della produzione originaria della CP_1 è la raccomandata a/r datata 23.12.2024 del medesimo legale, col quale è ribadita la richiesta di fornire la documentazione.
Il documento è corredato della prova della sola spedizione, avvenuta il 24.12.2024.
Il reclamante obietta: «[…] la copia della raccomandata depositata quale doc. 4 dalla ricorrente non indica il motivo per il quale la stessa non sarebbe stata consegnata né tantomeno l’avvenuto deposito presso il competente ufficio postale con conseguente omesso ritiro da parte del destinatario a conferma quindi del fatto che il Signor Pt_1 non sia mai venuto a conoscenza di tale missiva […]» (reclamo, pag. 6).
Tuttavia, la prova della spedizione di una raccomandata fa di per sé presumere che essa sia giunta a destinazione, a meno che il destinatario, al contrario di quanto si registra nel presente caso, non offra la prova del contrario (Cass. sez. lav. 12.10.2017 n. 24015 rv 646099; Cass. sez. 6^ ord. 11.1.2019 n. 511 rv 652130-01).
Si può dunque senz’altro riconoscere che non è provata la ricezione effettiva; ma è da tenere fermo che la raccomandata è giunta all’indirizzo del Pt_1
Sicché, spettava a Pt_1 vincere la presunzione, data dalla prova della spedizione, dell’arrivo a destinazione; ovvero dimostrare che la mancata ricezione effettiva, nonostante l’arrivo a destinazione, fosse dipesa da fattori esterni.
In difetto, resta la prova di una richiesta formale che, giunta all’indirizzo dell’amministratore, non è stata da lui presa in considerazione.
5.2.c Il documento n. 5 della produzione originaria della CP_1 è una diffida del medesimo avvocato (con contenuto analogo) datata 24.2.2025, notificata al Pt_1 giudiziario. Nella relazione di notificazione, l’ufficiale giudiziario attesta di essersi recato alla residenza del Pt_1 ma di non aver trovato nessuno, procedendo dunque ai sensi dell’art. 140 c.p.c. all’affissione e alla spedizione di raccomandata 668…137; il cui avviso di ricevimento risulta tornato indietro per compiuta giacenza il 31.3.2025.
Anche in questo caso v’è contestazione del reclamante, che si incentra nel rimarcare che l’avviso di ricevimento reca un numero di raccomandata diverso da quello indicato nella relata (668…139, anziché 668…137).
La contestazione, cui nulla di preciso replica la controparte, coglie nel segno, ma opera nei limiti in cui è formulata ed è quindi inidonea ad avvantaggiare realmente il reclamante.
Vale a dire che, se da un lato deve riconoscersi al Pt_1 di non avere in concreto ricevuto la diffida, dall’altro resta fermo che l’ufficiale giudiziario, anche questa volta, non lo trovò alla sua residenza, ivi affisse l’avviso di rito e spedì una raccomandata che si presumere essere giusta a destinazione.
Ancora una volta, dunque, spettava al Pt_1 spiegare come mai non ha curato il ritiro della comunicazione, nonostante che l’ufficiale giudiziario, nella sua assenza, avesse affiso l’avviso alla porta dell’abitazione (le attestazione sull’assenza e sull’affissione sono assistite da fede privilegiata, perché ne dà atto l’u.g. nella relata).
5.3 Una valutazione complessiva dei fatti emersi ai precedenti §§ 5.1 e 5.2 conferma ampiamente, pur al netto delle critiche del reclamante, che Pt_1 probabilmente proprio perché svolge l’attività in modo non professionale, è estremamente inaffidabile quanto alla ricezione degli atti, un profilo, come ovvio, di vitale importanza per la vita di un condominio, come ha giustamente messo in luce il Tribunale.
Se c’è un elemento che è conclamato è che riuscire a raggiungere Pt_1 con una missiva cartacea o elettronica è, se non impossibile, oltremodo difficile e aleatorio; e si può a questo punto ragionevolmente pensare che anche la lettera di p.e. dell’11.10.2024 (supra, § 5.2.a) sia giunta regolarmente, ma trascurata dal Pt_1 Situazione che è del tutto insindacabile per il nella sua sfera privata, non anche quando impersona l’amministratore di un condominio.
La conclusione è avvalorata dalla circostanza che più volte Pt_1 ha rimarcato che i rapporti coi condomini si svolgono per le vie brevi, in coerenza col rapporto amichevole che c’è sempre stato con tutti gli altri; e che egli, del resto, non è un professionista.
Tuttavia, non solo l’odierna disciplina, nel testo vigente dell’art. 1129 c.c., impone all’amministratore una serie di prescrizioni intese a favorirne il contatto (opportuna, sotto questo profilo, la menzione da parte della reclamata del comma 5^, che, per quanto consti,
non rispetta), ma, quel che più conta, il singolo condomino deve poter raggiungere l’amministratore anche in modo formale, non esistendo un suo obbligo di entrarci in rapporto solo per le vie brevi.
A monte, l’obiezione del reclamante soffre del grave limite di poter essere eventualmente valorizzata, in suo favore, solo nei confronti dei condomini, non anche verso l’esterno: ed è questo il nucleo della motivazione del Tribunale, laddove ha reputato allarmante la mancata cura del ritiro di atti provenienti da privati o di atti giudiziari.
Se, insomma, Pt_1 non ha ritirato il ricorso introduttivo avversario, né gli altri precedenti atti, pur giunti al suo indirizzo, presso il quale più d’una volta l’ufficiale giudiziario non ha trovato lui, né altro delegato che potesse ricevere l’atto, non si può che convalidare e fare proprio il giudizio del Tribunale in merito alla sostanziale sua inidoneità a ricoprire l’ufficio, e ciò a prescindere dalla sua buona volontà, dal gradimento di altri condomini coi quali è in sintonia e dai possibili dissapori che possano esservi con la CP_1 per la morosità di questa.
Un amministratore di condominio, insomma, deve, per ovvie ragioni implicate dalla sua funzione, dotarsi di un sistema di ricezione degli atti adeguato, a ciò non potendo supplire semplicemente con la disponibilità per le vie brevi, sia perché possono esservi condomini che necessitano di comunicare formalmente, sia perché atti rilevanti possono provenire dall’esterno del Condominio.
6. Poiché viene confermata, con le integrazioni e precisazioni che precedono, la motivazione addotta dal Tribunale e la sua decisività, il provvedimento non può che essere confermato, con assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
7. Pt_1 deve, per soccombenza, rimborsare alla controparte anche le spese del grado (Cass. sez. un. civ. 29.10.2004 n. 20957; Cass. sez. 6^ civ. ord. 13.11.2020 n. 25682), che, in difetto di nota, si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 7, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso, ossia in € 2.336,00, oltre accessori di legge.
Si accoglie rituale istanze ex art. 93 c.p.c.–
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
App. Firenze, III civile, decr., 23 settembre 2025