Giurisdizione e competenza – Sospensione ex art. 295 c.p.c., casi di operatività

Giurisdizione e competenza – Sospensione ex art. 295 c.p.c., casi di operatività

1. Punto Zero s.c.a r.l., all’esito della determinazione dell’Amministratore unico del 19 dicembre 2024, ha bandito una gara d’appalto, tramite procedura aperta, per l’affidamento del servizio di archiviazione della documentazione sanitaria ed amministrativa dei vetrini e blocchetti dei servizi di anatomia patologica delle Aziende sanitarie della Regione Umbria, da aggiudicarsi secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un massimo di 70 punti attribuibili all’offerta tecnica e di 30 punti all’offerta economica.

La procedura è divisa in due lotti: il primo relativo all’archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa; il secondo all’archiviazione dei vetrini e dei blocchetti di anatomia patologica. Per entrambi i lotti è prevista la stipula di una convenzione della durata di dodici mesi «decorrenti dalla data di stipula della stessa ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo spendibile» (art. 3.1. del disciplinare).

In particolare per il lotto n. 2, con valore stimato dell’appalto pari a € 4.965.404,25, hanno partecipato alla gara tre concorrenti: It Healt Fusion s.r.l.; il RTI costituendo composto dalle imprese attuali ricorrenti Archimede società cooperativa sociale e Katalog s.r.l., e il RTI composto dalle imprese controinteressate Logibiotech s.r.l. e CSA s.c.p.a., la cui mandante ha indicato, come esecutrice, la Essea Digit s.r.l.

L’oggetto della gara è riassunto all’art. 1 del capitolato tecnico e ricomprende, per quanto attiene al lotto n. 2: «- la presa in carico, il trasferimento in locali idonei, l’archiviazione, la custodia dei vetrini e blocchetti istologici prodotti dalle Aziende Sanitarie come di seguito descritto; – il ritiro periodico … dei vetrini e blocchetti prodotti, relativi agli anni successivi all’attivazione del contratto; – la messa a disposizione di un sistema informatizzato utilizzabile dalle Aziende con la consistenza del materiale preso in carico e la possibilità di effettuare ricerche e richieste di recapito o copia; – l’attivazione di servizi di recapito, … dei vetrini e blocchetti, presso la sede dell’Azienda richiedente in modalità ordinaria e di urgenza».

1.1. Il disciplinare prevede, quale requisito di capacità tecnica e professionale da possedere a pena di esclusione, che «il concorrente deve aver realizzato, nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando (2021-2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo … per il lotto 2 almeno di € 997.000,00 oneri fiscali esclusi» (art. 6.3. del disciplinare).

Il RTI aggiudicatario ha partecipato alla gara allegando una dichiarazione in cui si riferisce di aver svolto una serie di servizi, relativi a sei diversi contratti, di cui quattro stipulati dalla mandataria Logibiotech e due dalla mandante CSA di importi differenti, ma tutti inferiori all’importo di € 997.000,00 richiesta dal disciplinare.

All’esito del soccorso istruttorio, con provvedimento del 28 febbraio 2025 il RTI Logibiotech – CSA è stato escluso dalla procedura in quanto ritenuto primo del requisito di cui al citato art. 6.3 del disciplinare, atteso che: il requisito di capacita tecnico-professionale di aver realizzato “almeno 1 contratto” per analogo servizio di importo di almeno € 997.000 nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando può essere dimostrato attraverso un solo contratto, anziché più contratti allegati dal RTI in sede di presentazione dell’offerta; a tal fine non può sopperire l’ulteriore contratto allegato dal RTI, da solo idoneo a comprovare il requisito, in quanto allegato solo in sede di soccorso istruttorio.

Avverso la suddetta esclusione, l’odierna controinteressata ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Umbria assunto al n.r.g. 142 del 2025.

Con sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale 14 aprile 2025, n. 423 il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato accolto ai sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento della gravata non ammissione, e remissione all’Amministrazione della valutazione circa la corrispondenza al requisito di cui all’art. 6.3. del disciplinare della quota parte del contratto sottoscritto tra CSA ed ESTAV realizzata nel triennio di riferimento, al netto degli oneri fiscali.

1.2. Il RUP, all’esito di una nuova valutazione, ha riammesso alle successive fasi della procedura il RTI Logibiotech – CSA, «considerato che a seguito della predetta sentenza 423/2025 dev’essere valutato il contratto, dichiarato e prodotto in sede di soccorso istruttorio, sottoscritto tra CSA ed ESTAV Centro per i servizi di archiviazione, in virtù del quale nel periodo 01.01.2029 – 31.12.2023 l’RTI ha realizzato un contratto di punta come richiesto dalla lex specialis, pertanto soddisfa il requisito della capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara di aver realizzato nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo di almeno € 997.000.00, oneri fiscali esclusi, per quanto sopra il RUP decide in data 23.04.2025 di ammettere alla fase successiva di gara l’Operatore economico RTI costituendo Logibiotech s.r.l. – CSA s.c.p.a.» (verbale di gara n. 3).

1.3. All’esito della valutazione da parte della Commissione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, con la determinazione dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l. del 28 luglio 2025, comunicata in data 29 luglio 2025 a mezzo della piattaforma elettronica S.TEL.L@, la procedura è stata aggiudicata al RTI Logibiotech – CSA.

In particolare, la graduatoria finale vede attribuiti al RTI Logibiotech-CSA complessivi 85,39 punti (offerta tecnica 65,83 punti e offerta economica 19,56 punti, ribasso percentuale 17,85%), al RTI Archimede – Katalog complessivi 79,67 punti (offerta tecnica 55,87 punti e offerta economica 23,80 punti, ribasso percentuale 26,44%;), It Healt Fusion s.r.l. complessivi 76 punti (offerta tecnica 46 punti e offerta economica 30,00 punti, ribasso percentuale 42%).

1.4. Nelle more, Logibiotech ha proposto appello avverso il capo della sentenza T.A.R. Umbria n. 423 del 2025 che ha ritenuto quello richiesto a pena di esclusione dall’art. 6.3. del disciplinare come contratto per “servizio di punta” analogo non frazionabile, rigettando altresì le censure di illegittimità avverso tale previsione della lex specialis; il giudizio è attualmente pendente.

2. Con il ricorso introduttivo, le società Archimede soc. coop. soc. e Katalog s.r.l. hanno agito per l’annullamento della determinazione di aggiudicazione e degli altri atti e provvedimenti in epigrafe, articolando quattro motivi in diritto riassumibili come segue.

i. Violazione dell’art. 6.3. del disciplinare di gara, difetto di istruttoria e di motivazione.

La parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità della riammissione alla procedura del RTI aggiudicatario, in quanto una corretta valutazione del contratto tra CSA e ESTAV Centro allegato in sede di soccorso istruttorio avrebbe dovuto condurre a rilevare l’insussistenza del requisito di cui al citato art. 6.3. del disciplinare.

In primo luogo, non vi sarebbe alcuna evidenza, neanche sotto forma di semplice allegazione, del fatto che CSA – e, quindi, il RTI aggiudicatario che del requisito della prima intende avvalersi –abbia realizzato un fatturato specifico di € 997.000,00 nel triennio che va dal 24.12.2021 al 23.12.2024. Tra l’altro, il contratto in questione, che risulta essere stato stipulato in data 14 maggio 2014, all’art. 2 stabilisce che esso avrà durata di otto anni, a decorrere dal 1.07.2014 sino al 31.05.2022, con facoltà di proroga per un massimo di 180 gg. alla scadenza (al più tardi, quindi, tale contratto sarebbe venuto a scadere il 27.11.2022). Non vi sarebbe parimenti alcuna evidenza, neanche sotto forma di semplice allegazione, che, in denegata ipotesi, tale fatturato sia stato realizzato nel triennio 2021-2022-2023 (anche a voler ignorare il chiarimento in ordine alla delimitazione temporale del triennio).

La parte ricorrente ha evidenziato, inoltre, come non vi sia alcuna evidenza, neanche sotto forma di semplice allegazione, del fatto che tale fatturato derivi dal servizio di archiviazione, conservazione e gestione dei vetrini e blocchetti contenenti i campioni citologici, ovvero da servizio analogo a quello oggetto di gara, secondo la previsione di cui all’art. 6.3. del disciplinare. Quello in precedenza svolto da CSA non sarebbe un servizio analogo, in quanto relativo all’archiviazione di documenti in una gara di cui CSA si è aggiudicata i lotti 1 e 2, comprendenti le AUSL di Pistoia, Prato, Empoli e Firenze, avente ad oggetto l’archiviazione di documenti sanitari e amministrativi; il riferimento ai vetrini e ai blocchetti di anatomia patologica (le inclusioni costituiscono una diversa denominazione di quest’ultimi) è contenuto nella previsione di un servizio aggiuntivo meramente eventuale, rivolto ad una soltanto di tali ASL.

ii. Violazione dell’art. 6.3 del disciplinare sotto altro profilo.

Analizzando le dichiarazioni rese in sede di gara dal RTI Logibiotech-CSA, la parte ricorrente ha evidenziato che, anche nell’ipotesi il requisito di cui al citato art. 6.3. non fosse “di punta” (quindi riconducibile ad un unico contratto) bensì fosse cumulabile il fatturato derivante da contratti diversi, il requisito di capacità tecnica e professionale non sarebbe comunque dimostrato sulla base della prima dichiarazione resa in gara dal RTI aggiudicatario.

iii. Violazione degli artt. 16 del disciplinare e 5.2.2. del capitolato, eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto d’istruttoria.

La parte ricorrente ha denunciato la carenza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, in cui difetterebbe la “relazione di calcolo”, in quanto il documento così denominato non ne avrebbe i contenuti; questa carenza avrebbe dovuto comportare, in primo luogo, l’esclusione dell’offerta, in quanto non conforme alle caratteristiche minime descritte nel capitolato speciale, alla luce del combinato disposto degli artt. 16 del disciplinare e 5.2.2. del capitolato.

In subordine, in ragione dell’asserito insufficiente contenuto del documento denominato “relazione di calcolo e progetto di fattibilità” prodotto in sede di gara, è stata contestata l’attribuzione all’offerta tecnica del RTI Logibiotech – CSA del punteggio massimo, pari a 10 punti, relativo al requisito qualitativo «Descrizione del progetto presentato e caratteristiche dell’Hub e Spoke (qualità degli armadi proposti, della disposizione dei sistemi, efficacia dei flussi di lavoro)», di cui all’allegato 3 al disciplinare, frutto, ad avviso di parte ricorrente, di palese illogicità e superficialità dell’istruttoria compiuta in sede di valutazione.

iv. Violazione dell’allegato 3 del disciplinare, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

La ricorrente ha contestato l’attribuzione all’offerta tecnica del RTI Logibiotech-CSA del punteggio tabellare massimo (pari a 5 punti) riferito al criterio di valutazione «Numero di contratti per sistemi similari forniti su territorio nazionale nel triennio 2021-2022-2023». I contratti valutabili per l’aggiudicataria sarebbero in realtà solo sei, dovendo pertanto essere attribuiti all’offerta della stessa 2 punti in luogo di 5.

3. Si sono costituite per resistere in giudizio le controinteressate Logibiotech s.r.l. e CSA s.c.p.a. chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio e/o il rinvio della trattazione camerale in ragione della proposta tutela cautelare in appello sul capo della sentenza n. 423 del 2025 che ha rigettato le censure dell’odierna controinteressata in merito alla non cumulabilità di più contratti al fine della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto (c.d. contratto di punta), stante la natura pregiudiziale della questione proposta in appello.

4. Si è costituita per resistere in giudizio Punto Zero s.c.a r.l. argomentando nel merito circa l’infondatezza del ricorso. Con riferimento, in particolare, ai primi due motivi di ricorso, la difesa resistente ha evidenziato come la riammissione del RTI Logibiotech, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non sia stata il frutto di un mero automatismo, bensì – come evincibile dal verbale di riammissione – della valutazione del RUP circa la piena soddisfazione del requisito di cui all’art. 6.3 del disciplinare. Il contratto stipulato tra CSA ed ESTAV, prodotto e dichiarato in riscontro al soccorso istruttorio, risulterebbe relativo ad un servizio analogo rispetto a quello oggetto di gara, con un importo complessivo pari ad € 3.263.320, ricadente temporalmente nel triennio di riferimento indicato nella lex specialis (2021-2022-2023).

Per quanto attiene al terzo mezzo, la difesa resistente ha evidenziato che il RTI aggiudicatario ha fornito in sede di offerta tecnica tutti i documenti richiesti, producendo la relazione di calcolo ed il progetto di fattibilità in un unico documento complessivo. La natura dei dati contenuti in detta relazione risulterebbe pienamente adeguata al contesto della gara de qua – ossia la descrizione di quegli elementi idonei a dimostrare la fattibilità tecnica della proposta – atteso che, trattandosi nel caso di specie di un appalto di servizi, per la relazione di calcolo non è richiesto il livello di dettaglio proprio degli appalti di lavori.

Con riferimento all’ultimo motivo, Punto Zero – oltre ad eccepirne l’inammissibilità del quarto mezzo, per mancato superamento della prova di resistenza – ha evidenziato come, a fronte di un punteggio massimo tabellare pari a 5 attribuibile in presenza di più di 12 contratti, il RTI aggiudicatario abbia dichiarato ben 25 contratti, ossia un numero tale da dimostrare in maniera inequivoca l’ampiezza e la solidità dell’esperienza maturata.

5. Con atto depositato in data 19 settembre 2025, notificato in pari data, Logibiotech s.r.l. e CSA s.c.p.a. hanno argomentato nel merito circa l’infondatezza delle censure attoree e proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione del RTI Archimede – Katalog per i motivi di seguito sintetizzati.

i. Violazione degli artt. 6.1 e 6.4 del disciplinare di gara e dell’art. 100, comma 3, del codice dei contratti pubblici. La ricorrente incidentale ha lamentato che il RTI Archimede – Katalog non avrebbe dovuto essere ammesso alla gara, in quanto la Archimede società cooperativa sociale non sarebbe in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 del disciplinare, ossia dell’«Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara»; detto requisito, come espressamente previsto dal successivo art. 6.4., in caso di raggruppamento di imprese, «deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo».

Ha evidenziato le ricorrente incidentale che anche il progetto di fattibilità prevede che «[a]i fini della partecipazione all’iniziativa i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché del requisito di idoneità professionale di seguito riportato: Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara»; dette previsioni sono conformi all’art. 100, comma 3, del d.lgs. n.36 del 2023, che, a proposito del requisito di ordine speciale dell’idoneità professionale, prevede che «[p]er le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto».

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente incidentale ha depositato la visura camerale aggiornata della società Archimede, evidenziando come le risultanze sarebbero identiche a quelle già descritte dal T.A.R. Toscana nella sentenza 21 aprile 2023 n. 424, vertente su questione del tutto analoga relativa alla medesima società Archimede.

ii. Violazione dell’art. 6.3 del disciplinare di gara, difetto di istruttoria. La ricorrente incidentale ha stigmatizzato la mancata esclusione dalla procedura del RTI Archimede – Katalog, atteso che lo stesso sarebbe sfornito del più volte richiamato requisito di capacita tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare: «Il concorrente deve aver realizzato nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo … per il lotto 2 almeno di € 997.000, oneri fiscali esclusi».

Nel DGUE il RTI Archimede – Katalog ha dichiarato quale referenza la «attività svolta dall’operatore economico: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE, DI TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DELLE INCLUSIONI IN PARAFFINA (BLOCCHETTI) E DEI RELATIVI VETRINI, COMPRENSIVO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI MAGAZZINI TEMPORANEI. Si specifica che il servizio è svolto in RTI (Archimede s.c.s. 51% e Katalog s.r.l. 49%), che il valore specifico è il fatturato complessivamente maturato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, come richiesto, e che il servizio è attualmente in corso; valore specifico: 1.973.910,67; data Inizio 06/03/2023 – data Fine 05/03/2028».

Ha evidenziato la ricorrente incidentale che dividendo l’importo del servizio per la durata dello stesso si avrebbe un importo media di € 32.898.51 al mese che, moltiplicato ossia per il periodo marzo-dicembre 2023 – l’unico periodo del contratto in oggetto considerabile ad avviso di Logibiotech – porterebbe ad un importo di € 328.985,11, di molto inferiore rispetto ai € 997.000 necessari a dimostrare il requisito. Né il requisito risulterebbe soddisfatto aggiungendo una ulteriore annualità – e quindi considerando l’intero 2024 – pervenendosi ad una somma complessiva di € 723.767.24.

6. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, su concorde richiesta delle parti, la trattazione è state rinviata al merito, fissato per il 4 novembre 2025.

7. Le parti hanno depositato documenti memorie e repliche.

8. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per difetto di interesse del secondo motivo del ricorso principale, non essendo stati i contratti contestati considerati da Punto Zero ai fini della gravata aggiudicazione. Indi, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In limine litis, deve essere disattesa la domanda di sospensione del giudizio avanzata dalla parte controinteressata in ragione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 423 del 2025, non ricorrendo nel caso in esame un’ipotesi di c.d. pregiudizialità tecnica tale da imporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.

A tal fine, è sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo la quale la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo per effetto del suo richiamo all’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., è consentita solo per la c.d. pregiudizialità tecnica (o necessaria), la quale sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si impone nei confronti di quest’ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità di decisioni. Al di fuori di questa ipotesi la sospensione non è obbligatoria, perché essa determina l’arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato così dilatando i tempi della decisione finale del giudizio e le aspettative ad una sua rapida definizione che le parti, che si oppongono alla sospensione, legittimamente possono vantare (cfr., ex multis, C.d.S., sez. VI, 1 settembre 2017, n. 4156; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2021, n. 1384; T.A.R. Umbria, 1° ottobre 2022, n. 729).

Nel caso di specie difetta, ad avviso del Collegio, il rapporto di pregiudizialità tecnica o necessaria, tale da rendere la controversia pendente in appello quale l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale fare dipendere la decisione del presente giudizio, esulando la questione oggetto del capo della sentenza n. 423 del 2025 contestato in appello dalle motivazioni poste da Punto Zero a fondamento dell’aggiudicazione qui gravata, con la conseguenza che un’eventuale sospensione della causa oggi in esame si tradurrebbe solo in un differimento della definizione della presente causa.

Né può ritenersi opportuno nel caso che occupa un rinvio della trattazione, attesa la natura del contenzioso in esame e l’intervenuta stipula, nelle more, della convenzione per l’esecuzione del servizio di archiviazione dei vetrini e blocchetti dei servizi di anatomia patologica di cui al lotto n. 2 tra Punto Zero s.c.a r.l. e Logibiotech s.r.l., nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con CSA s.c.p.a. mandante.

10. Sempre in via preliminare, come da rilievo effettuato in sede di pubblica udienza, deve essere dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale per carenza di interesse. Con tale mezzo la parte ricorrente contesta l’idoneità ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’art. 6.3. del disciplinare della sommatoria dei plurimi contratti originariamente indicati in sede di gara dal RTI Logibiotech s.r.l. e CSA s.c.p.a. Tuttavia, dall’accoglimento di dette censure non potrebbe derivare alcun vantaggio attuale in favore della ricorrente, atteso che nell’ambito della procedura che occupa Punto Zero ha sempre accolto la tesi della necessarietà, al fine del soddisfacimento del citato requisito, della dimostrazione dell’esecuzione di almeno un “contratto di punta” pari all’importo richiesto; i contratti contestati con il secondo motivo non hanno avuto, pertanto, rilevanza ai fini dell’adozione dei provvedimento gravati in questa sede.

11. Come evidenziato nella ricostruzione in fatto, i primi tre motivi del ricorso principale mirano in primo luogo all’esclusione del RTI aggiudicatario; il ricorso incidentale depositato dall’aggiudicataria mira, a sua volta, all’esclusione del RTI Archimede società cooperativa sociale – Katalog s.r.l.

In questo quadro, deve procedersi prioritariamente con la disamina del ricorso principale. Difatti, la giurisprudenza ha ritenuto che, laddove sia il ricorso principale che quello incidentale contengono cause reciprocamente escludenti, si impone, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, la prioritaria trattazione del gravame principale poiché, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe per contro di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale (in termini, ex multis, C.d.S., sez. V, 3 marzo 2022, n. 1536; Id., 5 settembre 2025, n. 7224).

12. Con il primo motivo ed articolato del ricorso principale si contesta la mancata esclusione del RTI aggiudicatario in ragione della denunciata carenza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare: «Il concorrente deve aver realizzato nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo … per il lotto 2 almeno di € 997.000, oneri fiscali esclusi».

La parte ricorrente lamenta, in primo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti gravati in quanto, a valle della sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 423 del 2025, ai fini della valutazione del contratto tra CSA e ESTAV Centro prodotto in sede di soccorso istruttorio, il RTI interessato non avrebbe allegato, né il RUP avrebbe verificato, che la quota di fatturato necessaria per la prova del contratto di punta fosse effettivamente riferibile al triennio antecedente la pubblicazione del bando come richiesto dall’art. 6.3 del disciplinare.

Sotto un differente profilo, la ricorrente contesta, altresì, che il contratto citato possa essere considerato avente ad oggetto lo “svolgimento di servizi analoghi”, riguardando lo stesso le attività di trasporto, gestione e archiviazione documenti afferenti al lotto n. 1 della procedura che occupa, e non all’attività di trasporto, gestione e archiviazione di campioni citologici, bioptici o chirurgici richiesta per il lotto n. 2.

12.1. Per ragioni di ordine logico, deve essere prioritariamente affrontata la questione della corretta individuazione del triennio da prendere in considerazione ai sensi dell’art. 6.3 del disciplinare, introdotta dalla ricorrente principale ed affrontata, in termini opposti, anche nel ricorso incidentale.

Come già rammentato, nella lex specialis testualmente si legge: «nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023)».

Il bando di gara risulta pacificamente essere stato pubblicato il 24 dicembre 2024. In corso di procedura, in risposta alla richiesta di chiarimento PI007977-25 – «in merito alla procedura in oggetto siamo a richiedervi se per il requisito di capacità tecnico-professionale sia possibile considerare come triennio precedente la data di pubblicazione del bando il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 23 dicembre 2024» – la S.A. ha affermato (Risposta PI015233-25) «Si conferma, per il requisito di capacità tecnico-professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando».

Ad avviso della ricorrente principale, il corretto riferimento temporale deve essere calcolato a ritroso dal 24 dicembre 2024 e, pertanto, rileverebbe al fine del possesso del requisito il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 ed il 23 dicembre 2024.

Le difese di Punto Zero e delle ricorrenti incidentali sostengono, al contrario, che il corretto riferimento sarebbe piuttosto ai tre anni solari espressamente indicati all’art. 6.3 del disciplinare – 2021-2022-2023 – non potendo, in ogni caso, i chiarimenti resi in sede di gara avere un effetto modificativo della lex specialis.

Rileva il Collegio che la previsione della lex specialis non si presenta univoca, ponendo accanto ad un parametro mobile – «ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando» – un elemento fisso, determinato dall’indicazione tra parentesi di tre annualità; la non univocità della previsione ha ingenerato dubbi nei concorrenti, come testimonia la richiesta di chiarimento sopra riportata.

Giova rammentare che costituisce ius receptum della materia dei contratti pubblici la regola secondo cui l’interpretazione delle clausole della lex specialis, che presentino margini di opinabilità deve essere improntata al principio eurounitario della massima partecipazione (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023); pertanto, in presenza di più ipotesi interpretative possibili, l’interprete deve aderire alla ricostruzione ermeneutica e pratico applicativa che permetta la maggiore partecipazione delle imprese concorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2 maggio 2023 n. 691; C.d.S., sez. V, 28 marzo 2023 n. 3148).

Ciò posto, risulta corretta l’interpretazione della lex specialis proposta dalla ricorrente principale, che valorizza l’espresso riferimento alla data di pubblicazione del bando e considera meramente esemplificative le annualità indicate tra parentesi, in quanto maggiormente rispondente alla ratio della previsione, mirante alla verifica dell’effettivo ed attuale possesso da parte dell’operatore della capacità tecnico-professionale, attualità garantita dalla prossimità rispetto alla data di pubblicazione del bando.

Con riferimento ad analoghe formulazioni la giurisprudenza si è già orientata nel senso proposto, ritenendo «infondato il rilievo secondo cui il requisito doveva essere comprovato anche per l’intera annualità 2020 (posto che il disciplinare faceva riferimento, in tesi, all’intero triennio 202[0], 2021 e 2022). Il triennio va determinato a ritroso, in base alla data di pubblicazione del bando di gara (31 ottobre 2023); per cui, per il 2020, dovevano essere considerate le due sole mensilità di novembre e dicembre» (C.d.S., sez. V, 30 luglio 2025, n. 6754).

Del resto, mentre qualora il bando di gara volesse la dimostrazione delle capacità economiche e finanziarie di un operatore economico dovrebbe necessariamente fare riferimento alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di durata annuale, «[a] conclusione diametralmente opposte si arriva se si prendono in considerazione i requisiti tecnici e professionali di un operatore; in questo caso il triennio da prendere in considerazione è quello effettivamente antecedente alla pubblicazione del bando, in ragione del fatto che tali ultimi requisiti non soggiacciono alle norme e ai limiti delle scienze contabili. Tale differenziazione è stata oggetto di apposita pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale i giudici di Palazzo Spada hanno così statuito: “solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria” (cfr. Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014)» (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 luglio 2018, n. 978).

Pertanto, al fine della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare, devono essere considerati i contratti per servizi analoghi realizzati dai concorrenti nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando per un importo di almeno € 997.000, oneri fiscali esclusi.

12.2. Il richiamato art. 6.3. del disciplinare pone, invero, un ulteriore problema interpretativo, laddove prevede che, nel periodo di riferimento, il concorrente deve aver «realizzato» almeno un contratto per analogo servizio per l’importo minimo previsto.

Al riguardo già nella sentenza di questo T.A.R. n. 423 del 2025 è stato evidenziato che «l’utilizzo del termine “realizzare” rimanda all’esecuzione del contratto piuttosto che alla sua sottoscrizione», aggiungendo poi che «[a]i fini della dimostrazione del dichiarato requisito di capacità tecnico-professionale, viene pertanto in rilievo il fatturato inerente tale unico contratto, al netto degli oneri fiscali, riferito al triennio richiamato».

Giova, tuttavia, evidenziare che in quella sede l’espresso riferimento al “fatturato” è connesso alla specifica circostanza di cui si controverteva e, quindi, alla necessità che la S.A., a fronte del fatturato dichiarato dalla concorrente per un più ampio lasso temporale, procedesse alla verifica della quota parte dello stesso imputabile al periodo rilevante ai sensi della lex specialis.

Ciò non toglie che, in termini generali, la “realizzazione” (id est l’“esecuzione”) di un contratto analogo nel periodo di riferimento potesse essere provata dai concorrenti in maniera differente – quali certificati di corretta esecuzione – dovendo ritenersi la fatturazione solo uno dei possibili mezzi di prova dell’esecuzione della prestazione.

12.3. Ciò posto, si presenta fondato il primo profilo di censura attinente al difetto di istruttoria e difetto di motivazione, non emergendo dagli atti di causa che il RTI Logibiotech s.r.l. e CSA s.c.p.a. abbia allegato né Punto Zero abbia verificato che, nell’ambito del contratto tra CSA e ESTAV Centro avente durata di otto anni, sia riferibile al triennio antecedente la pubblicazione del bando una quota di esecuzione tale da soddisfare il requisito di cui all’art. 6.3 del disciplinare. Il verbale di gara n. 3 di ammissione del RTI Logibiotech – CSA si limita a dare conto che, in virtù del contratto prodotto in sede di soccorso istruttorio, «nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 l’RTI ha realizzato un contratto di punta come richiesto dalla lex specialis».

Il contratto in questione (si veda il doc. 10 della produzione di parte ricorrente), stipulato in data 14 maggio 2014, prevede all’art. 2 una durata di otto anni, a decorrere dal 1° luglio 2014 sino al 31 maggio 2022, con una facoltà di proroga per un massimo di 180 giorni (pertanto, con scadenza, al più tardi, al 27 novembre 2022). Il RTI aggiudicatario ha dichiarato di aver maturato un fatturato di € 1.384.217,59 nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 (quindi ben oltre il termine di scadenza sopra richiamato); solo in sede di memorie per il presente giudizio Logibiotech ha dichiarato di aver fatturato € 334.818,27 depositando le fatture emesse da CSA nei confronti delle AUSL toscane nel corso del 2022.

Pur volendo presumere una analoga quota di fatturato per il 2021, nulla autorizza ad estendere tale presunzione al 2023, alla luce della chiara lettera dell’art. 2 del contratto e in assenza di ulteriori allegazioni. Pertanto, le allegazioni di Logibiotech non sono idonee a dimostrare una quota di esecuzione pari almeno a € 997.000 esclusi oneri fiscali con riferimento al triennio 24 dicembre 2021 ed il 23 dicembre 2024, potendo imputarsi a tale periodo una quota di esecuzione pari a circa 363.000 euro (calcolando l’intera mensilità di dicembre 2021). Il requisito non risulterebbe comunque soddisfatto neanche considerando l’intera annualità 2021 (secondo l’interpretazione della lex specialis sostenuta dalle difese resistenti), pervenendo in tal modo ad una quota di esecuzione pari a circa 670.000 euro, ben al di sotto di quanto richiesto dalla legge di gara.

12.4. L’accoglimento del motivo che precede è da solo sufficiente a determinare l’annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui non hanno previsto l’esclusione dalla procedura relativa al lotto n. 2 dell’offerta del RTI poi risultato aggiudicatario, con conseguente assorbimento di ogni altra censura.

13. Deve, pertanto procedersi con l’esame delle due censure, anch’esse escludenti, proposte dal ricorrente incidentale.

14. Con il primo mezzo si contesta la violazione degli artt. 6.1 e 6.4 del disciplinare e dell’art. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 per mancata esclusione del RTI Archimede – Katalog, in ragione della carenza in capo alla Archimede società cooperativa sociale del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 del disciplinare, ossia dell’«Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara», requisito che, in caso di raggruppamento di imprese «deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo» (art. 6.4. del disciplinare).

Il motivo non si presenta meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.

Giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che «la corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento» (C.d.S. sez. V, 7 febbraio 2018 n. 796; Id., sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Id., sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182).

Dalla visura camerale depositata in atti si evince che l’attività principale esercitata dalla Archimede società cooperativa sociale è il «trasporto e gestione rifiuti e igiene urbana» – codice ATECO 38.11.00 raccolta di rifiuti non pericolosi. Dall’esame dell’oggetto sociale – invero estremamente ampio – emerge altresì «ag) gestione magazzini ed archivi fisici e digitali in ambito sanitario e non, comprensiva dei servizi di logistica integrata e di fornitura di materiali di consumo, software, attrezzature e macchinari in service (installazione, formazione, manutenzione, upgrade) o in conto vendita ad essi afferenti».

Come correttamente evidenziato dal T.A.R. Toscana nella pronuncia invocata dalla ricorrente incidentale, «la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso che il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio relativamente a una determinata attività è funzionale ad accertare, in capo al concorrente, il concreto ed effettivo svolgimento di quella attività e, in ultima analisi, a selezionare imprese munite di una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto. Se questo è lo scopo della certificazione camerale, il requisito di idoneità professionale non può considerarsi supplito dalla semplice contemplazione di una certa attività nell’oggetto sociale, che esprime la misura potenziale della capacità di agire dell’operatore economico, indicando i settori nei quali lo stesso potrebbe in astratto attivarsi, ma che non coincide con le attività concretamente esercitate. Ne discende che dal certificato camerale occorre estrapolare gli elementi qualificanti al fine di denotare le specifiche esperienze dell’impresa, in questo senso rilevando le sole attività principali o prevalenti risultanti dalla certificazione camerale e, in ogni caso, le sole attività effettivamente esercitate e delle quali siano indicate le date di inizio, modifica ed eventuale cessazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 580/1993 e della corrispondente normativa secondaria di attuazione (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 giugno 2022, n. 4474, e 18 gennaio 2021, n. 508, e i numerosi precedenti ivi richiamati)». (T.A.R. Toscana, sez. III, 21 aprile 2023, n. 424).

Facendo applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, il T.A.R. Toscana ha ritenuto non soddisfatto dalla società Archimede il requisito di idoneità professionale richiesto nell’ambito di una procedura per l’affidamento della fornitura di beni – in particolare di “sistemi di archiviazione tramite scanner automatici per la lettura di codici (QRCode/DataMatrix), corredati da armadi statici necessari per l’allocazione temporale dei vetrini” – atteso che «[e]saminando, nella prospettiva delineata, il certificato camerale della cooperativa Archimede, si ricava che l’attività principale dell’impresa è quella di trasporto e gestione rifiuti e igiene urbana, mentre quelle secondarie consistono in servizi di supporto alle mense scolastiche, pulizie e disinfestazione di locali, manutenzione del verde, produzione di piante, gestione di refettori, mense aziendali e pubbliche, servizi accessori alla gestione di canili, facchinaggio e gestione magazzini alimentari e non, produzione/coltivazione di foraggi e cereali (attività agricola), servizi cimiteriali e accessori… Null’altro risulta dalle sezioni del certificato dedicate alle attività della cooperativa, ed è solo nell’oggetto sociale che compare la “gestione magazzini ed archivi fisici e digitali in ambito sanitario e non, comprensiva dei servizi di logistica integrata e di fornitura di materiali di consumo, software, attrezzature e macchinari in service (installazione, formazione, manutenzione, upgrade) o in conto vendita ad essi afferenti Ma, per le ragioni esposte, l’inserimento nell’oggetto sociale di per sé non consente di ritenere dimostrato il possesso di una pregressa esperienza nel settore specifico e specialistico interessato dall’appalto, che non è certo riconducibile alla generica “gestione di magazzini alimentari e non” presente nell’elenco delle attività esercitate dalla ricorrente principale; con la conseguenza che Archimede avrebbe dovuto venire esclusa in limine dalla competizione per non avere fornito, nei termini stabiliti dalla stessa stazione appaltante, la prova della propria idoneità professionale» (T.A.R. Toscana, n. 424 del 2023 cit.).

Tuttavia, dalla visura camerale versata agli atti del presente giudizio emerge nell’ambito delle “Sedi secondarie e unità locali” l’apertura nel Comune di Pisa, in data 16 marzo 2023, di un «MAGAZZINO PER LA CONSERVAZIONE DI REPERTI DI ARCHIVI ESTERNI DELL’AOU PISANA Classificazione dell’attività ATECO 2025 Codice: 52.10.10 – magazzinaggio e deposito non refrigerato Importanza: primaria Registro Imprese (codice ottenuto dall’attività dichiarata e riclassificato d’ufficio) – Classificazione dell’attività ATECORI 2007-2022 – Codice: 52.10.1 – magazzini di custodia e deposito per conto terzi Importanza: primaria Registro Imprese (codice ottenuto dall’attività dichiarata)».

Data la sostanziale coincidenza temporale tra l’apertura di detto magazzino e la sentenza del T.A.R Toscana invocata dalla ricorrente incidentale, non è dato sapere se tale attività sia stata oggetto di valutazione in quella sede. Ad ogni modo, il Collegio ritiene che tale annotazione, unitamente alla documentazione prodotta in corso di gara da Archimede al fine di comprovare lo svolgimento del servizio in favore dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana (si veda in particolare doc. 58 della produzione di parte ricorrente) sia idonea a dimostrare che l’attività dichiarata nell’oggetto sociale è effettivamente esercitata.

15. Parimenti non meritevole di accoglimento si presenta il secondo ed ultimo motivo del ricorso incidentale, con cui si contesta l’assenza in capo alla ricorrente principale del requisito di capacita tecnica e professionale di cui al più volte richiamato art. 6.3 del disciplinare.

Per economia espositiva deve ritenersi qui richiamato quanto già chiarito ai paragrafi 12.1 e 12.2. rispettivamente in merito all’esatta individuazione del lasso temporale rilevante e della possibilità di dimostrare il possesso del requisito anche mediante il ricorso ad elementi differenti dal fatturato.

In sede di gara Archimede e Katalog hanno dichiarato nel DGUE (pag. 26) l’attività consistente nel «Servizio di conservazione, di tracciabilità e rintracciabilità delle inclusioni in paraffina (blocchetti) e dei relativi vetrini, comprensivo di realizzazione e gestione di magazzini temporanei», specificando che il servizio è svolto in RTI (Archimede s.c.s. 51% e Katalog s.r.l. 49%), ha avuto inizio il 6 marzo 2023 ed è attualmente in corso, con termine previsto al 5 marzo 2028 per un valore di € 1.973.910,67. A sostegno della propria dichiarazione il RTI Archimede – Katalog ha depositato l’attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dall’Azienza ospedaliero universitaria pisana (trasmessa a mezzo pec in data 11 febbraio 2025; doc. 58 della produzione di parte ricorrente) in cui si dichiara che le citate società «in RTI hanno svolto regolarmente, con buon esito ed in modo continuativo dal 06/03/2023 ad oggi il servizio di conservazione, di tracciabilità e rintracciabilità delle inclusioni in paraffina (blocchetti) e dei relativi vetrini, comprensivo di realizzazione e gestione di magazzini temporanei con armadiature robotizzate presso le UU.OO. di anatomia patologica e dell’archivio esterno storico per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, e come di seguito meglio esplicitato: CIG derivato: 965852749F – Inizio servizio: 06/03/2023 – Fine servizio: 05/03/2028 – Anno 2023: Euro 859.681,13 iva inclusa – Anno 2024: Euro 1.198.321,09 iva inclusa».

Pertanto, la quota di esecuzione del servizio riferita al triennio precedente la data di pubblicazione del bando risulta ampiamente idonea a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale in questione.

16. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, integralmente rigettato.

17. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso principale deve essere annullata l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RTI Logibiotech s.r.l. e CSA s.c.p.a., nonché gli ulteriori atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del RTI controinteressato dalla procedura.

Per effetto della presente pronuncia, la procedura dovrà essere aggiudicata al RTI seconda classificata composto dalle odierne ricorrenti principali, a condizione della positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e dai relativi allegati.

In accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente principale, si dichiara ai sensi dell’art. 122 del cod. proc. amm. l’inefficacia della convenzione medio tempore stipulata per l’esecuzione del servizio di archiviazione dei vetrini e blocchetti dei servizi di anatomia patologica di cui al lotto 2 tra Punto Zero s.c.a r.l. e Logibiotech s.r.l., nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con CSA s.c.p.a. mandante.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR UMBRIA, I – sentenza 12.11.2025 n. 766

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