Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti degli atti di una gara pubblica e dell’offerta tecnica di un concorrente e diniego della stazione appaltante

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti degli atti di una gara pubblica e dell’offerta tecnica di un concorrente e diniego della stazione appaltante

La ricorrente informa di aver partecipato alla procedura di gara bandita da Marche Multiservizi relativa al servizio di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali da svolgere nella provincia di Pesaro e Urbino.

La ricorrente è stata individuata quale aggiudicataria della procedura in parola dapprima con la determinazione n. 81 del 26.8.2025 e, successivamente, con la determinazione n. 83/2025 che ha disposto l’annullamento della precedente determina e la riedizione della stessa con la precisazione delle informazioni previste dall’art. 36 del D.lgs 36/2023.

È in relazione a tale ultimo punto che la ricorrente ha ritenuto necessario proporre il presente ricorso. Infatti, con la citata determinazione n. 83/2025 la S.A. ha disposto di oscurare parte dell’offerta della società seconda classificata, la Teknoservice s.r.l., così come da sua richiesta.

Solo alcune parti dell’offerta sono state rese visibili (precisamente le pag. 14, 18, 19, 45, 46, 52, 53, 58, 59, da pag. 68 a 80 dell’offerta tecnica), mentre le ulteriori parti non sono state ritenute ostensibili.

La ricorrente afferma che, nonostante sia aggiudicataria della commessa, è comunque legittimata ed ha comunque interesse concreto ed attuale all’ostensione integrale dell’avversaria offerta, posto che potrebbe avere necessità di proporre ricorso incidentale, qualora la seconda classificata (qui controinteressata) proponesse ricorso avverso l’intervenuta aggiudicazione.

Visto il termine stringente di dieci giorni fissato dall’art. 36 c. 4 cod. contr. pub. la ricorrente, afferma, è stata costretta ad azionare il presente giudizio, per non perdere definitivamente la possibilità di accedere alle informazioni oscurate, per poi difendersi, anche tramite esse, nel processo eventualmente radicato contro l’aggiudicazione di cui ha beneficiato.

Propone censure così rubricate. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 22 e ss. L 241/1990; art. 35 e 36 D.lgs. 36/2023; art. 97 Cost.) – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Sulla prevalenza del diritto di difesa della ricorrente rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza – Sulla stretta indispensabilità della documentazione richiesta.

Si dice che non è chiaro il motivo per cui è stato deciso dalla S.A. che, anche una volta decorso il termine di cui all’art. 36, commi 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023, le parti dell’offerta tecnica di Teknoservice oscurate e non accolte continueranno ad essere esibite in forma oscurata e non in chiaro.

Si critica la condotta tenuta dalla S.A., ritenuta gravemente violativa delle pretese ostensive della ricorrente, in particolare di conoscenza dell’offerta tecnica nella sua interezza, circostanza che impedisce di poter eventualmente censurare le modalità di conduzione della procedura di gara e di attribuzione dei punteggi.

Qualora dalla documentazione non trasmessa emergesse una disparità di trattamento ed un’errata valutazione delle offerte, la ricorrente non esiterebbe, afferma, a proporre ricorso contestando l’ammissione della controinteressata alla procedura di gara.

La Gema spa rileva un illegittimo ed immotivato accoglimento dell’istanza di oscuramento della controinteressata oltre a un illegittimo ed immotivato diniego di accesso all’offerta di detta società controinteressata.

Si dice che nel provvedimento di aggiudicazione la S.A. dà atto di aver assunto decisioni in ordine alle richieste di oscuramento di parti dell’offerta, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 36 del D.lgs. 36/2023, senza tuttavia effettuare una valutazione di merito.

La ricorrente insiste nel ritenere prevalenti le sue esigenze difensive, rispetto alle esigenze di riservatezza dichiarate.

Il mezzo di gravame è stato notificato anche a Proteo Servizi Ambientali Impresa Sociale S.r.l. (mandante dell’RTI con la società Teknoservice s.r.l.), pur non essendo evocata nel ricorso, né altrimenti in esso menzionata.

Si è costituita per resistere al ricorso la sola Marche Multiservizi spa, difendendosi con documenti e memorie.

La resistente il 26 settembre 2025 ha depositato istanza “affinché sia consentito depositare nell’interesse della società Marche Multiservizi Spa l’integrale offerta tecnica presentata da Teknoservice senza le parti oscurate, con modalità idonee (cartacee o a mezzo chiavetta usb) a riservarne la consultazione e l’esame solo ed esclusivamente al Collegio Giudicante. Il deposito ordinario, infatti, pregiudicherebbe la materia del contendere, ossia la tutela della riservatezza dell’operatore economico Teknoservice s.r.l. che la resistente ha l’obbligo, fino a diverso avviso, di tutelare quale stazione appaltante”.

Su tale istanza è stato statuito non luogo a provvedere, con decreto presidenziale n. 325/2025 (visto che “la questione oggetto della presente istanza non appare riconducibile a nessuna delle ipotesi contemplate dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22.12.2016 n. 167, modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017 n. 127, legittimanti l’esercizio del potere presidenziale in tema di superamenti dei limiti dimensionali degli atti da depositare;

Ritenuto altresì che la questione oggetto della presente istanza investe proprio il punto centrale del “thema decidendum” del presente ricorso;

Ritenuto, pertanto, che non vi è luogo a procedere alla disamina della questione prima e fuori della già fissata camera di consiglio del 8.10.2025, ove si potrà provvedere nella idonea sede collegiale”).

All’esito dell’udienza camerale dell’8 ottobre 2025, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. 725/2025 che ha così stabilito, “Considerato che ai fini del decidere non occorre nella presente fase accogliere l’istanza di deposito cartaceo depositata il 26 settembre 2025 da parte resistente, mentre è, viceversa, opportuno acquisire agli atti del processo:

– la graduatoria definitiva degli operatori economici, ad esito della gara conclusa con la determinazione n. 83 del 9 settembre 2025;

– informazioni in merito alla proposizione di eventuale ricorso incidentale da parte dell’odierna controinteressata;

Alle incombenze indicate provvederà la parte più diligente, entro 15 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

Il prosieguo della trattazione avverrà alla udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025”.

In adempimento a tale ordinanza sono state depositate il 10 ottobre 2025 la graduatoria (composta solo dalla aggiudicataria qui ricorrente e dalla Teknoservice srl, qui controinteressata non costituita) e la copia del ricorso notificato il 9 ottobre 2025 da Teknoservice srl, contro Marche Multiservizi spa e nei confronti del R.T.I. composto da Gema S.p.a. e C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Cooperativa Sociale a r.l., per l’annullamento previa sospensiva (tra l’altro) della determina di aggiudicazione n. 83 del 9.9.2025, inerente la gara per cui è qui causa.

All’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve in primo luogo rigettarsi l’istanza di deposito in modalità cartacea o su supporto digitale dell’offerta tecnica non oscurata, in visione al solo Collegio, violando tale irrituale modalità di deposito documentale il principio del contraddittorio (art. 111 Cost., artt. 2, 39 c.p.a., art. 101 c.p.c.).

Deve anche rilevarsi la sussistenza dell’interesse al ricorso (al momento della sua proposizione) in capo alla ricorrente, considerato che la sua posizione soggettiva, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 36 c. 2 D.lgs. 36/2023 (“Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”), costituisce “situazione giuridicamente tutelata”, ai sensi dell’art. 22 c. 1 lett. b) L. 241/1990.

Inoltre, in relazione al caso in cui (come accaduto in quello all’esame) vi sia proposizione di ricorso contro l’avvenuta aggiudicazione, proposto da altra concorrente in gara, anche l’aggiudicatario ha interesse all’ostensione dell’offerta di questa, per poter meglio supportare eventuale ricorso incidentale.

Ciò posto, il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

La S.A. con la determina n. 83/2025 attesta che la Teknoservice ha specificato le parti da ritenere non ostensibili “con pec del 03/09/2025 trasmettendo alla Stazione Appaltante una nota recante «copia della Relazione tecnica e suoi allegati oscurati nelle parti contenenti segreti tecnici e/o commerciali propri o di fornitori ex artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e/o riferibili a dati sensibili rientranti nel Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 o nella tutela della privacy», oltre alla medesima relazione Tecnica suddivisa in due distinti Allegati: 1.1 e 1.2.

All’esito della valutazione dell’istanza di oscuramento sopra citata, il sottoscritto RP ha ritenuto parzialmente accoglibile l’istanza di oscuramento, così come formulata dal concorrente fatta eccezione per le parti che seguono, relative al documento “Relazione tecnica” (All. 1.1), la cui richiesta non può essere accolta in quanto dette parti non contengono né segreti industriali né di informazioni idonee a disvelare know-how aziendale”.

Dunque, in sintesi, la qui controinteressata non costituita ha inviato (dopo averlo fatto una prima volta malamente e dopo essere stata invitata a farlo in modo comprensibile) alla S.A. la propria offerta tecnica già oscurata delle parti ritenute non ostensibili e la S.A. ha ritenuto che solo una parte di tali oscuramenti potesse rimanere tale, così procedendo alla pubblicazione dell’offerta oscurata in misura minore rispetto a quanto voluto dalla Teknoservice.

Parte ricorrente ritiene che anche la parte oscurata dalla S.A. non contiene segreti commerciali o know-how aziendale segreto. In udienza ha precisato che “oltre alle parti inerenti l’organizzazione del lavoro, la Gema S.p.a. ha interesse ad accedere alle parti dell’offerta della Teknoservice S.r.l. inerenti al numero e alla tipologia di automezzi, alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli, alla composizione delle squadre, alla fase di conferimento e scarico di rifiuti”.

Va rilevato che la determina di aggiudicazione n. 83/2025 non contiene motivazione alcuna inerente la valutazione di non ostensibilità. Parimenti non è versata in atti alcuna dichiarazione della controinteressata che spieghi in cosa consistano i segreti commerciali o il know how segreto.

Ciò che è stato versato al processo è solo una dichiarazione del 3 settembre 2025 di Teknoservice dal seguente contenuto “Con la presente si trasmettono, in allegato, copia della Relazione tecnica e suoi allegati oscurati nelle parti contenenti segreti tecnici e/o commerciali propri o di fornitori ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e/o riferibili a dati sensibili rientranti nel Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 o nella tutela della privacy”.

Dato che non sono presenti elementi espressi dalla titolare dell’offerta tecnica che giustifichino la richiesta di oscuramento, la dichiarazione appena riportata, anche per la sua formulazione, si presenta come generica e apodittica affermazione.

Deve ribadirsi che il pieno esercizio del diritto di accesso non può essere impedito da ragioni generiche di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto aventi caratteri peculiari, riconducibili all’art. 98 cod. prop. ind. (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 27 luglio 2023, n. 512, non appellata).

Va anche richiamato quanto affermato da questa Sezione, secondo cui “La motivazione del diniego, genericamente basata sull’esigenza di non ledere la privacy del controinteressato consorzio, è manifestamente insufficiente data la sua genericità.

Va, poi, rilevato che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati) non si applica alle persone giuridiche (cfr. Considerando n. 14).

Mentre il Codice della Privacy – D.lgs 196/2003 – riguarda le persone giuridiche solo con riferimento alle comunicazioni elettroniche (Titolo X – attuazione della Direttiva 2002/58/CE), che non sono nel caso di specie in rilievo (cfr. Provvedimento 20 settembre 2012 del Garante Privacy, Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2012), (T.A.R. Marche, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 967, non appellata).

Deve ribadirsi quanto anche di recente affermato dal giudice di appello, secondo cui “ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è … sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (così da ultimo Cons. Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8257 e Cass., Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547). Pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente. Va evidenziato che l’esame, da parte del giudice, dell’offerta tecnica (nella sua integralità), che, nel caso di specie, non è avvenuto, è superfluo, in quanto le carenti allegazioni della parte interessata in ordine agli asseriti segreti da tutelare non consentono alcuna verifica”, (Consiglio di Stato, 17 luglio 2025, sez. V, n. 6280).

Deve, infine, tenersi conto, ai sensi dell’art. 64 c. 4 c.p.a. che la controinteressata pur regolarmente intimata (con notifica del ricorso, come visto, anche alla mandante del costituendo RTI) e pur avendo notificato ricorso il 9 ottobre 2025 avverso l’aggiudicazione della gara qui in rilievo, non si è costituita nel presente giudizio, per cui deve ritenersi, stando alle risultanze processuali, che alcuna esigenza effettiva di segretezza emerge dall’offerta tecnica in causa.

Ciò è corroborato dal fatto che, nonostante, come visto, la S.A. abbia comunque pubblicato parti dell’offerta tecnica che la Teknoservice aveva in origine chiesto di oscurare, quest’ultima non risulta essere insorta contro tale decisione.

Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va accolto, per l’effetto la resistente dovrà consentire l’accesso all’offerta tecnica della controinteressata intimata senza oscuramento alcuno entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza con liquidazione nel dispositivo.

TAR MARCHE, I – sentenza 15.11.2025 n. 923

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