Procedimento – Atto amministrativo – Potestà di autorganizzazione dell’amministrazione e norme generali della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 82/2025, decisione amministrativa algoritmica e fondamento normativo

Procedimento – Atto amministrativo – Potestà di autorganizzazione dell’amministrazione e norme generali della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 82/2025, decisione amministrativa algoritmica e fondamento normativo

1. Preliminarmente il Collegio ritiene che i giudizi introdotti con i ricorsi in epigrafe indicati possano essere definiti con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.

2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che: A) sussistano i presupposti per accogliere l’istanza di riunione dei due giudizi (formulata con il ricorso n. 1689/2025 di R.G.) essendo evidente la connessione tra i provvedimenti impugnati con tali ricorsi, aventi entrambi ad oggetto la complessiva procedura per l’ingresso del lavoratore straniero -OMISSIS-; B) prima di passare all’esame delle censure dedotte con tali ricorsi si renda necessario esaminare molteplici questioni in rito, che attengono alla competenza territoriale di questo Tribunale, all’interesse ad agire dei ricorrenti e alla tempestività dei due ricorsi.

3. Innanzi tutto le domande proposte dai ricorrenti rientrano tutte nella competenza di questo Tribunale alla luce delle considerazioni svolte nell’ordinanza n. 1470 in data 18 settembre 2025, con cui questo stesso Tribunale – in applicazione dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. (secondo il quale “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”) in combinato disposto con l’art. 31 cod. proc. civ. (nella parte in cui dispone che “La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…”) – ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, con riferimento ad un ricorso che, però, aveva ad oggetto un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di -OMISSIS-, impugnato unitamente ad altri due provvedimenti, un provvedimento del MAECI con cui era stato revocato il visto di ingresso e un provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno con cui era stata archiviata l’autorizzazione al lavoro stagionale richiesta dal datore di lavoro.

3.1. In particolare nella predetta ordinanza n. 1470 del 2025 – premesso che «l’assunzione di uno straniero extracomunitario è possibile nel rispetto della sequenza procedurale così definita dal d.lgs. n. 286/1998: A) rilascio del nulla osta; B) rilascio del visto d’ingresso, con successiva stipula del contratto di soggiorno; C) rilascio del permesso di soggiorno» – è stato evidenziato che «nel caso di specie, si è verificata una concatenazione temporale di provvedimenti, immediatamente ed autonomamente lesivi, adottati da distinte articolazioni dell’Amministrazione statale, all’esito di distinti ed autonomi procedimenti: A) l’archiviazione del nulla osta al lavoro stagionale, da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno (atto a monte); B) la revoca del visto di ingresso, da parte del MAECI (primo atto a valle); C) il diniego del permesso di soggiorno da parte della Questura di -OMISSIS- (secondo atto applicativo a valle) …».

Quindi è stato evidenziato che «rispetto all’avversato provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno … – da qualificare come una revoca del nulla osta precedentemente rilasciato e, quindi, come un provvedimento autonomamente lesivo – sia la revoca del visto di ingresso sia il diniego del permesso di soggiorno si configurano anch’essi come provvedimenti autonomamente lesivi, connessi per accessorietà al provvedimento a monte».

Inoltre nella medesima ordinanza è stato evidenziato che l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. – secondo il quale “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” – è una disposizione processuale che: «A) si riferisce ai casi di impugnazione cumulativa di atti amministrativi legati tra loro da un nesso di presupposizione, ravvisabile solo nel caso di atti presupposti non immediatamente lesivi e dunque non autonomamente impugnati, né impugnabili; B) non regola, quindi, tutti i casi di connessione tra provvedimenti, ma solo il caso dell’impugnazione contestuale dell’atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale dal quale deriva la lesione, ragion per cui deve escludersi l’applicazione della disposizione stessa al caso in cui il primo atto produce esso stesso effetti immediatamente lesivi; C) non è applicabile nel caso in esame, nel quale l’interesse a ricorrere insorge sin dal momento dell’adozione dell’atto a monte, in quanto autonomamente e immediatamente lesivo».

Sulla scorta di tali considerazioni questo Tribunale è pervenuto alla conclusione che «la competenza territoriale del T.A.R. Campania, Sezione distaccata di Salerno – competente a conoscere del provvedimento di revoca del nulla osta – attragga a sé anche la competenza a conoscere delle impugnazioni aventi ad oggetto i provvedimenti di revoca del visto di ingresso e di diniego del permesso di soggiorno», e ciò per le seguenti ragioni: A) «sebbene il codice del processo amministrativo, nel sancire il principio di inderogabilità della competenza territoriale (art. 13, comma 1, cod. proc. amm.), non abbia dettato una regola specifica sul mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione – presenta portata generale il principio del simultaneus processus e della concentrazione davanti ad un unico giudice delle cause connesse, principio che trova la propria ratio giustificatrice nei principi dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 cod. proc. amm.) e della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, cod. proc. amm.), nonché ulteriore conferma nell’art. 32 cod. proc. amm., che consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice»; B) «in coerenza con i predetti principi, secondo le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17, n. 29 e n. 30 del 2014 in materia di interdittive antimafia, nel rapporto tra l’atto prefettizio interdittivo e gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante – fattispecie assimilabile a quella in esame – si realizza una particolare forma di connessione, in base alla quale la causa principale (impugnazione dell’interdittiva) attrae a sé la causa accessoria (impugnazione degli atti di esclusione dalla gara), anche se trattasi di provvedimenti adottati da autorità diverse»; C) «tale ricostruzione sul «rapporto di connessione tra causa principale e causa accessoria» è applicabile anche nel caso in esame, perché la «portata espansiva» (per usare le parole dell’Adunanza Plenaria) della revoca del nulla osta non può certo farla assurgere ad “atto generale”, trattandosi di un provvedimento che produce effetti nei confronti di un soggetto nominato e specifico»; D) «diversamente opinando, questo Tribunale sarebbe chiamato a sindacare – per il tramite del sindacato sul diniego del permesso di soggiorno disposto dalla Questura di -OMISSIS- – vizi dell’azione amministrativa che riguardano la revoca del nulla osta disposta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno e, come tali, rientrano nella cognizione del T.A.R. Campania, Sezione distaccata di Salerno».

3.2. Passando al caso in esame, il Collegio – nel ribadire le considerazioni svolte nell’ordinanza n. 1470 del 2025 – ritiene che, in applicazione del combinato disposto dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. con l’art. 31 cod. proc. civ., questo Tribunale sia territorialmente competente, per connessione, a giudicare anche sulla domanda di annullamento del provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS-ha negato il visto di ingresso al lavoratore straniero. Difatti dalla motivazione di tale provvedimento si evince che lo stesso si configura come un atto accessorio rispetto al provvedimento di revoca del nulla osta, di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- e, quindi, la causa principale (avente ad oggetto l’impugnazione della revoca del nulla osta) attrae a sé la causa accessoria (avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del visto di ingresso), anche se trattasi di provvedimenti adottati da autorità diverse.

4. Inoltre sussiste l’interesse ad agire dei ricorrenti. Difatti – sebbene, a detta della Difesa erariale, «Il datore ha facoltà di richiedere, tramite l’ufficio Help Desk a disposizione degli utenti, il ripristino della procedura all’ufficio del MAECI, giustificando la mancata risposta alla comunicazione di conferma al rilascio del visto. La Prefettura, una volta ricevuta la conferma a procedere da parte dell’Help Desk, disporrà la riapertura dell’istanza, con la quale sarà nuovamente possibile all’Ambasciata di NEW DHELI inviare un’ulteriore richiesta di conferma al datore di lavoro» – tuttavia, a seguito del provvedimento di revoca del nulla osta, l’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS-ha negato il visto di ingresso al lavoratore straniero, ragion per cui non v’è dubbio che nei confronti dei ricorrenti siano stati adottati provvedimenti lesivi della rispettiva sfera giuridica e, come tali, impugnabili.

5. Né può dubitarsi che i due ricorsi siano stati tempestivamente proposti, e ciò in quanto: A) la notifica del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS-n. -OMISSIS-, con cui è stato negato il visto di ingresso, risulta effettuata in data -OMISSIS- e il ricorso n. 1689 del 2025 di R.G è stata notificato in data 16 settembre 2025; B) con riferimento al ricorso n. 188 del 2025 di R.G giova anticipare che, nonostante la richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale con le ordinanze istruttorie n. 366 e n. 468 del 2025, l’Amministrazione resistente non ha prodotto in giudizio il provvedimento di revoca del nulla osta, né documentazione idonea smentire il signor -OMISSIS- quando afferma che egli ha avuto notizia di tale provvedimento solo nel momento in cui è stato avvisato, dal lavoratore -OMISSIS-, del diniego del visto di ingresso.

6. A tal riguardo e ancor prima di procedere all’esame delle suesposte censure, giova rimarcare che i ricorsi in esame pongono all’attenzione del Collegio due delicate questioni.

Difatti la Difesa erariale in memoria afferma che: A) la comunicazione con la richiesta di conferma è stata inviata (solo) «tramite terminale» (sebbene si tratti di un atto potenzialmente idoneo a causare effetti sfavorevoli per il datore di lavoro); B) «il nulla osta è stato automaticamente revocato», ragion per cui la revoca del nulla osta (provvedimento che l’Amministrazione resistente non è stata in grado di produrre in giudizio) non si configura come un atto implicito – fattispecie che la giurisprudenza ammette quando l’amministrazione, «pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determina univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato» (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620) – nel provvedimento di diniego del visto, bensì come un provvedimento automaticamente generato da un sistema elettronico mediante un algoritmo, ossia mediante una «sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato» (in questi termini, Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891).

S’impongono allora talune premesse di carattere generale per stabilire a quali condizioni l’ordinamento consenta una gestione automatizzata del procedimento amministrativo e finanche l’adozione di una c.d. “decisione amministrativa algoritmica”, in luogo di un provvedimento adottato da una persona fisica

6.1. Innanzi tutto l’uso di algoritmi nel procedimento amministrativo può rilevare nelle diverse fasi del procedimento stesso: A) nella fase di avvio del procedimento, ad esempio mediante l’acquisizione automatizzata dei dati del richiedente già presenti in una o più banche dati in uso all’amministrazione, o con l’accertamento di un comportamento sanzionabile o comunque con la rilevazione di un’omissione a obblighi di legge attraverso sistemi automatici di rilevazione ed elaborazione dei dati; B) nella fase istruttoria, in cui l’accertamento e la qualificazione giuridica dei fatti possono avvenire ad esempio mediante l’utilizzo di banche dati; C) la fase decisoria vera e propria, specie se si tratta dell’esercizio di poteri connotati da un livello di discrezionalità minima (come l’assegnazione di sedi all’esito di una procedura concorsuale) o addirittura l’esercizio di poteri vincolati; D) la fase integrativa dell’efficacia, in cui la partecipazione della decisione assunta può avvenire, ad esempio, mediante l’accesso all’apposita area riservata di un portale.

Di recente si è assistito, infatti, ad un tale rapido e inesorabile progredire di queste situazioni, a fronte delle quali i legislatori nazionali hanno sentito la necessità di dotarsi di regole giuridiche ad hoc, anche per disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative. In particolare con l’art.15 dalla direttiva 1995/46/UE è stato affermato il diritto di ogni persona “a non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati …”. Tale norma è stata poi codificata nel regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. 2016/679/UE, del 27 aprile 2016) e, in particolare nell’art. 22, rubricato “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”, secondo il quale “1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. …”. Deve, quindi, ammettersi la gestione automatizzata del procedimento amministrativo quando vi sia una legge dello Stato che lo preveda, con idonee garanzie per l’interessato, o quando la decisione automatizzata sia frutto di un contratto o del consenso esplicito dell’interessato.

6.2. Venendo poi all’evoluzione normativa più recente, deve darsi atto dell’approvazione del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (reg. 2024/1689/UE, del 13 giugno 2024) e della legge 23 settembre 2025, n. 132 (in vigore dal 10 ottobre 2025), con cui il legislatore italiano ha affrontato la delicata tematica dell’utilizzo di un algoritimo – o, addirittura di un sistema intelligenza artificiale (definito dall’art. 3, paragrafo 1, del reg. 2024/1689/UE come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”) – per la cura degli interessi pubblici affidati pubbliche amministrazioni e, più in particolare, la delicata questione relativa alla base legale del potere dell’amministrazione di delegare ad un algoritmo (più o meno complesso) la decisione che confluisce nel provvedimento amministrativo (nei limiti in cui si ammetta che ciò è possibile).

Difatti l’attività amministrativa che produce effetti su soggetti terzi è soggetta al principio di legalità, in base al quale il potere amministrativo deve trovare fondamento nella legge ed essere orientato a perseguire il fine prefissato dalla legge. Si ha un riconoscimento del principio di legalità all’art. 19 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e all’art. 262 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), mentre nell’ordinamento interno il principio stesso, desumibile dagli articoli 23, 24, 97, 103 e 113 Cost., è espressamente affermato nella disposizione generale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo la quale “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.

Ebbene l’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 – recando un espresso riferimento alle “modalità” previste dalla legge per l’esercizio attività amministrativa – si presta ad essere letto nel senso che una peculiare modalità di esercizio come quella che comporta l’uso di un algoritmo o di un sistema di intelligenza artificiale (sulla distinzione si veda Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891, cit.) dev’essere espressamente prevista dalla legge. Pertanto il c.d. principio di “legalità algoritmica”, correttamente inteso, implica non soltanto che siano rispettate le regole che devono essere rispettate nell’adozione della decisione amministrativa algoritmica, ma prim’ancora che la possibilità di adottare una decisione della specie sia espressamente prevista dalla legge.

In particolare, secondo una prima tesi, la scelta di adottare ed utilizzare algoritmi – e finanche sistemi di intelligenza artificiale – nell’esercizio della funzione amministrativa rientrerebbe nella potestà di autorganizzazione dell’amministrazione e sarebbe comunque consentita da norme generali, a carattere programmatico, come quelle, già menzionate, dell’art. 3-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 82/2025. Altra parte della dottrina ha invocato, come base legale della decisione amministrativa algoritmica, i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, affermati dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. È però innegabile che, rispetto all’epoca in cui tali norme sono state introdotte nell’ordinamento, gli “strumenti informatici e telematici” hanno raggiunto livelli altamente sofisticati e imprevedibili, anche grazie all’intelligenza artificiale, e che di ciò ha dovuto tener conto il legislatore introducendo norme di settore che contengono espliciti riferimenti alla possibilità di ricorrere a “soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale” (si vedano, in particolare, le disposizioni dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, in materia di contratti pubblici, e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 103/2024, in materia di controlli amministrativi).

Una corretta applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa induce, allora, ad escludere che il fondamento normativo della decisione amministrativa algoritmica possa rinvenirsi nella potestà di autorganizzazione dell’amministrazione o nelle suddette norme generali della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 82/2025. Del resto lo stesso reg. UE 2024/1689 non è interpretabile come la base legale minima per l’adozione di decisioni algoritmiche, perché si limita a fissare le regole che devono essere rispettate da tutti i c.d. deployer – ivi comprese le pubbliche amministrazioni – nell’adozione di decisioni della specie, in funzione del livello di rischio che caratterizza le decisioni stesse.

6.3. Tale conclusione, a ben vedere, trova oggi ulteriore conferma nell’art. 14 (rubricato “Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione”) della legge n. 132/2025 (non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto del presente giudizio), secondo il quale “1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. 2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale. 3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori”.

Difatti tali disposizioni, oltre a evocare i principi di trasparenza e non esclusività della decisione amministrativa algoritmica (c.d. riserva di umanità), cui deve aggiungersi il c.d. principio di non discriminazione algoritmica – da considerare principi già immanenti nell’ordinamento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) – riaffermano il principio per cui la gestione automatizzata del procedimento amministrativo è consentita solo quando vi sia una legge dello Stato che espressamente lo preveda, precisando peraltro che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è ammesso solo “in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale”.

6.4. Del resto a tali conclusioni, con particolare riferimento alla base legale della decisione algoritmica, era già pervenuto questo stesso Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 maggio 2025, n. 784) – in una recente pronuncia relativa ad un procedimento amministrativo per la gestione di aiuti nel settore dell’agricoltura – pervenendo a rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del formale provvedimento sfavorevole depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente. In particolare in tale pronuncia si legge quanto segue.

«Nella fattispecie in esame il procedimento amministrativo è impostato interamente in modalità telematica, in base ai dati ed alle informazioni che confluiscono nel sistema S.I.A.N. (Sistema informativo agricolo nazionale), disciplinato dal d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173, grazie al quale gli operatori del settore possono consultare lo stato del procedimento e il suo esito finale. Nel predetto sistema le aziende agricole creano la propria posizione e il proprio fascicolo aziendale digitale, nel quale vengono registrati tutti i dati relativi alla procedura di pagamento degli aiuti della UE.

L’ordinamento, specificamente in materia previdenziale e fiscale, contempla diversi esempi di amministrazione digitale, ossia caratterizzata dall’impiego di un sistema di gestione di dati inseriti in forma digitale su una piattaforma telematica attraverso la quale il destinatario della decisione amministrativa può interagire, accedendo direttamente al proprio fascicolo digitale. In questi casi la “tele-amministrazione” sostituisce in parte o in toto la necessità della comunicazione formale dei provvedimenti amministrativi in quanto consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall’Amministrazione, senza che occorrano notifiche o altre forme di comunicazione individuale.

In particolare la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8741; Id, 14 maggio 2020, n. 3083) ha chiarito che in questi casi: A) non è previsto un preavviso di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della l. 241/1990; B) non occorre un distinto provvedimento cartaceo conclusivo del procedimento in quanto le evidenze digitali, nella disponibilità dell’interessato o del proprio rappresentante, comunque rappresentano la decisione assunta dall’Amministrazione; C) non si forma alcun silenzio-inadempimento nel caso di mancata notifica di provvedimento che recepisce le evidenze digitali.

Fermo restando quanto precede, l’impugnata nota … esprime comunque una chiara volontà provvedimentale dell’Amministrazione, autonomamente lesiva, e conclude il procedimento di secondo grado instaurato dalla ricorrente, riducendo definitivamente l’ammissibilità delle superfici richieste a premio e determinando la perdita immediata del contributo, con conseguente applicazione della relativa sanzione».

Ebbene, sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto che la parte ricorrente non fosse tenuta a impugnare il provvedimento formale depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente, perché avente «natura di atto meramente confermativo, limitandosi a recepire decisioni già assunte, senza implicare alcuna nuova valutazione istruttoria o ponderazione discrezionale della posizione della ricorrente».

7. Poste tali premesse di carattere generale, giova ribadire che l’impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta risulta tempestivamente proposta dai ricorrenti.

Difatti questo Tribunale con le ordinanze n. 366 e n. 468 del 2025 aveva chiesto all’Amministrazione di depositare «copia del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS-, nonché dell’eventuale relata di notifica di tale provvedimento», ma la Difesa erariale non ha ottemperato a tale richiesta limitandosi ad affermare che «il nulla osta è stato automaticamente revocato».

Tuttavia la tesi Difesa erariale non è condivisibile, perché è frutto di una non corretta applicazione dei canoni ermeneutici previsti dall’ordinamento, primo tra tutti quello sancito dall’art. 12 delle Preleggi, secondo il quale “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, …” (interpretazione letterale). Difatti l’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 non può essere interpretato nel senso che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- non fosse tenuto ad adottare un formale provvedimento di revoca del nulla osta, innanzi tutto perché l’avverbio “automaticamente” non compare nel testo della norma.

Inoltre la Difesa erariale non ha indicato quale sia la norma che – in ossequio al principio di “legalità algoritmica”, come sopra illustrato – ammetterebbe la gestione automatizzata del procedimento amministrativo in questione e finanche l’adozione di una decisione amministrativa algoritmica in luogo del provvedimento di revoca del nulla osta, di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-

8. Passando al merito, è fondato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione della disciplina transitoria di cui all’art. 1 del d.l. n. 145/2024, nella parte in cui dispone che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Come correttamente evidenziato dai ricorrenti, il d.l. n. 145/2024 – che ha novellato l’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, introducendo nel corpo di tale articolo il comma 5-quinquies, recante la disciplina della procedura di conferma, da parte del datore di lavoro, della richiesta di nulla osta al lavoro – è entrato in vigore il giorno 11 ottobre 2024, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 2024. Pertanto il novantesimo giorno oltre al quale ha iniziato a trovare applicazione la procedura di conferma dev’essere individuato nel 9 gennaio 2025.

Colgono allora nel segno i ricorrenti quando affermano che nel caso in esame – posto che la richiesta di visto è stata presentata il giorno 13 novembre 2024, ossia in data anteriore all’entrata in vigore della disciplina di cui al comma 5-quinquies – l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto applicabile la procedura di conferma della richiesta di nulla osta al lavoro relativa al lavoratore -OMISSIS-, dovendosi piuttosto ritenere che il procedimento si fosse definitivamente concluso con il rilascio del nulla osta.

9. Fermo restando quanto precede, è fondato anche il motivo con cui i ricorrenti deducono che – seppure si ritenesse applicabile al caso in esame la disposizione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 – tale disposizione risulterebbe comunque violata perché lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- non ha ritualmente inviato al datore di lavoro la prescritta “comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore”, ragion per cui nei confronti del signor -OMISSIS- non ha mai iniziato a decorrere il termine di sette giorni per la conferma della richiesta di nulla osta.

A detta della Difesa erariale, la predetta comunicazione «viene inviata, dal sistema informatico in uso, alla P.E.C. del datore di lavoro, ed è visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI, attraverso la quale il datore di lavoro può esprimere la volontà di conferma».

Tuttavia la Difesa erariale non ha specificato quale sia la norma che, in ossequio al principio di “legalità algoritmica”, ammetterebbe che la comunicazione al datore di lavoro venga effettuata solo mediante l’inserimento della stessa «nell’area riservata del Portale Servizi ALI», ossia con una modalità alternativa all’invio di una P.E.C all’indirizzo indicato dal datore di lavoro nella richiesta di nulla osta. Colgono allora nel segno i ricorrenti quando affermano che la predetta comunicazione costituisce un adempimento che non può ritenersi correttamente adempiuto con una laconica comunicazione inserita nel «Portale Servizi ALI», peraltro a distanza di molti mesi dal rilascio del nulla osta, e ciò per le seguenti, ulteriori ragioni.

Innanzi tutto questo stesso Tribunale in una recente occasione ha precisato che «ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990 (rubricato “Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati”), “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”. Ebbene, da tale disposizione, espressamente riferita solo ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati, si desume a contrario che … nessuna norma impone all’amministrazione di avvisare l’interessato della positiva conclusione del procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica, qual è un permesso di soggiorno. Piuttosto … è onere del cittadino straniero che abbia chiesto il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno informarsi, attraverso l’apposito portale, sull’esito del procedimento avviato a seguito della sua istanza. Tale onere deriva, infatti, dalla disposizione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 – secondo la quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede” – perché tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’obbligo di agire in conformità ai principi della collaborazione e della buona fede non grava soltanto sull’Amministrazione, ma anche (in ossequio all’art. 3 Cost.) sui cittadini stranieri interessati a regolarizzare la propria posizione sul territorio dello Stato, e ciò a dispetto dell’equivoco riferimento testuale al “cittadino” contenuto nella predetta disposizione» (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 ottobre 2025, n. 1695).

Ebbene, da tali considerazioni si desume che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che gravasse sul signor -OMISSIS- l’onere di consultare quotidianamente il suddetto portale per ricevere (mediante il portale stesso) la “comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore”. Difatti tale comunicazione è foriera di possibili effetti sfavorevoli per il datore di lavoro, e ciò in quanto, ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 22, “In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato”.

Ne consegue che il datore di lavoro non può essere messo a conoscenza della predetta comunicazione solo mediante il portale, e tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata innanzi tutto dalla circostanza che il signor -OMISSIS- nella domanda di rilascio del nulla osta aveva indicato il proprio indirizzo PEC (sul punto non vi è contestazione), al quale avrebbe dovuto essere inviata – ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005 – la predetta comunicazione

Inoltre deve porsi in rilievo che il comma 5-quinquies solo con riferimento alle “comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione” prevede espressamente che le stesse avvengano “esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia”, così lasciando intendere (stante il canone ermeneutico ubi voluit dixit) che tale modalità non può essere utilizzata in via esclusiva per le comunicazioni che l’Amministrazione deve effettuare ai datori di lavoro.

10. In definitiva i ricorsi in esame sono fondati e devono essere accolti, con assorbimento di tutte le restanti censure (dall’eventuale accoglimento delle quali i ricorrenti non potrebbero trarre maggiore utilità, fermo restando che, se il signor -OMISSIS- fosse stato messo in condizione di partecipare al procedimento, ben avrebbe potuto presentare osservazioni per rappresentare le ragioni ostative alla revoca del nulla osta). Per l’effetto si deve disporre l’annullamento degli avversati provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e di diniego del visto d’ingresso

Non può invece essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione a ripristinare l’efficacia del nulla osta, e ciò perché la presente sentenza è autoesecutiva, così come non può essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione a rilasciare il visto di ingresso in favore del lavoratore -OMISSIS-, e ciò perché compete all’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS-verificare la persistenza dei presupposti per consentire l’ingresso in Italia del lavoratore.

11. Tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

TAR VENETO, III – sentenza 21.10.2025 n. 1845

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