9. Il ricorso va rigettato. 9.1. Il primo motivo è inammissibile. 9.1.1. A tanto conduce, in primo luogo, la constatazione che neppure si comprende con precisione quale sia il “fatto” del quale sarebbe stato omesso l’esame, dovendo qui ribadirsi che il vizio di legittimità contemplato dal vigente testo del n. 5) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 Nella specie, poi, anche a voler ritenere che il “fatto” – il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale – s’identifichi nel carattere “episodico” (come ritenuto, invece, dal primo giudice), del superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni da “polveri sottili”, si deve concludere, egualmente, per l’inammissibilità della censura. Coglie, infatti, nel segno il rilievo dei controricorrenti secondo cui il tema (o meglio, “la questione”) del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni da polveri sottili è stato diffusamente oggetto di esame da parte della Corte di merito, che ha dato conto del ragionamento seguito per ritenere oltrepassati quei limiti; sicché, in definitiva, la censura si risolve in un tentativo di mettere in discussione tale accertamento di fatto. Sicché, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi sussistente, nella specie, quel tipo di censura che, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – in particolare, quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03). In secondo luogo, va rilevato che neppure può censurarsi la sentenza impugnata perché “gli appellanti si erano limitati a richiedere l’accertamento del superamento della soglia sulla base di quanto accertato dal CTU con riferimento ai rilievi riguardanti gli immobili interessati e non attraverso altri ragionamenti deduttivi”, compiuti sulla base dei rilievi effettuati dall’Arpa in zona Corso Francia, limitrofa a quella ove sono siti gli immobili di proprietà dei già attori. Sotto questo profilo, infatti, va ribadito che spetta al giudice di merito “in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11 proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr. da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01). Ne consegue che il ricorrente per cassazione “non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento” (Cass. Sez. 5, ord. 22 novembre 2023, n. 32505, Rv. 66941201). 9.2. Il secondo motivo non è fondato. 9.2.1. Trova, infatti, applicazione – a fugare il dubbio che la pronuncia adottata violi i limiti “esterni” alla giurisdizione, di cui all’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) – il principio enunciato da questa Corte, anche nella sua massima sede nomofilattica, in controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di Corte di Cassazione – copia non ufficiale 12 polveri sottili), secondo cui, “l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 12 ottobre 2020, n. 21993, Rv. 659163-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2338, Rv. 647592-01; Cass. Sez. 1, sent. 12 luglio 2016, n. 14180, Rv. 640502-01; Cass. Sez. Un., ord. 20 ottobre 2014, n. 22116, Rv. 632415-01; Cass. Sez. Un, sent. 6 settembre 2013, n. 20571, Rv. 627429-01). In altri termini, la condanna di Roma Capitale “a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato all’immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh”, rappresenta una misura adottata a norma dell’art. 2058 cod. civ., giacché in presenza di immissioni intollerabili, dipendenti dal contegno della Pubblica Amministrazione, essa ben può “essere condannata al risarcimento del danno, così come al «facere» necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del «neminem laedere»”(Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2023, n. 14209, Rv. 667858-01). Né, infine, può ritenersi conferente il precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. Sez. 6-2, ord. 22 maggio 2015, n. 10684), relativo ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per rilevato eccesso di velocità; giudizio nel quale si dibatteva di una tematica del tutto diverso, ovvero della possibilità, per il giudice, di disapplicare – in ragione della sua pretesa illegittimità, Corte di Cassazione – copia non ufficiale 13 per asserito contrasto con direttive impartite dal Ministero dei Lavori pubblici – il provvedimento con cui un Comune aveva stabilito il limite di velocità da osservarsi nel tratto di strada interessato dall’infrazione. 9.3. Il terzo motivo è inammissibile. 9.3.1. Non sussiste, infatti, alcun profilo di interferenza – come, invece, assume la ricorrente – tra la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata in merito alle polveri sottili e le misure adottate per contenere le immissioni di rumore. Di conseguenza, il (preteso) illegittimo “ragionamento deduttivo”, compiuto in relazione alle prime, non ha avuto, per definizione, alcuna influenza rispetto alla decisione di ordinare l’installazione delle barriere fonoassorbenti, essendosi reputata – da parte del giudice d’appello – misura insufficiente a contenere l’inquinamento acustico l’installazione di finestre autoventilanti. 9.4. Anche il quarto motivo è inammissibile. 9.4.1. Attraverso di esso la ricorrente pretende di censurare la sentenza impugnata per aver disposto la liquidazione equitativa del danno, sebbene – si assume – in difetto di prova dello stesso da parte degli attori/appellanti. Tale censura, tuttavia, è stata proposta attraverso l’evocazione di una norma non pertinente. Difatti, la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” Corte di Cassazione – copia non ufficiale 14 (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01, nello stesso senso, in motivazione, sebbene non massimata, Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 2016, n. 16598, richiamata da Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26769, Rv. 650892-01); evenienza, quella appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), ciò che nella specie non risulta avvenuto. 9.5. Infine, il quinto motivo – che, in sostanza, censura l’esistenza di una discrepanza, tra motivazione e dispositivo della sentenza, quanto all’individuazione dei beneficiari della condanna al risarcimento – non è fondato. Infatti, il conflitto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo ove risulti “insanabile” (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2022, n. 37079, Rv. 66655601). Nella specie, in applicazione del principio secondo cui “l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice”, sicché “va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del «dictum» giudiziale” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 21 agosto 2023, n. 24867, Rv. 668873-01), deve rilevarsi che non possono esservi dubbi sul fatto che, come indicato in dispositivo, la condanna a pagare € 10.000,00, a titolo di risarcimento del Corte di Cassazione – copia non ufficiale 15 danno, sia stata stabilita in favore di ciascun “attore”, e non degli appellanti (tra i quali figurano, nei casi meglio indicati nel motivo di ricorso, i più eredi di singoli attori). Invero, essendo il credito risarcitorio, come emerge dalla motivazione della sentenza, correlato non alla sola proprietà degli immobili, interessati dalle immissioni, ma anche all’abitazione presso gli stessi, il credito risarcitorio non può che appuntarsi in capo agli attori originari, che riunivano tali posizioni di proprietari ed abitanti nelle unità immobiliari suddette. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
CORTE DI CASSAZIONE, III CIVILE – sentenza 12.11.2025 n. 29798