*Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di determinazione e pagamento dell’indennizzo di espropriazione per pubblica utilità e giurisdizione del GO

*Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di determinazione e pagamento dell’indennizzo di espropriazione per pubblica utilità e giurisdizione del GO

1. L’unico motivo di ricorso deduce <l’eccesso di potere giurisdizionale, l’omessa applicazione dell’art. 2 r.d. n. 499/1929 e dell’art. 8 del relativo allegato (Disposizioni relative ai libri fondiari), provvedimento sostitutivo della volonta’ e della funzione amministrativa del comune, violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.>.  Il ricorrente assume che la statuizione con la quale il Consiglio di Stato ha attribuito al vincolo tavolare del 1971 una disciplina diversa da quella predisposta con la sua istituzione, avrebbe invaso allo stesso tempo le attribuzioni riservate al legislatore e la sfera del merito amministrativo.  riservate al legislatore, Sarebbero invase le attribuzioni perché la sentenza impugnata, nell’assegnare alla partita tavolare un contenuto difforme da quello risultante dal vincolo ha prescisso dalle disposizioni legislative rubricate, ritenendo superabile la presunzione di legittimità e di efficacia del vincolo pubblico intavolato permanente per nove box nel piano interrato dell’edificio Maja Bassa. Avrebbe violato la sfera del merito amministrativo riservata alla P.A., atteso che l’amministrazione comunale non ha mai assentito alla modifica ovvero alla cancellazione del vincolo tavolare relativo ai nove box.   2.La proposta di definizione accelerata formulata in data 11 marzo 2025 dalla prima presidente deve trovare conferma. 3. Parte ricorrente, nel primo profilo censorio dell’unico motivo, denuncia il vizio di eccesso di potere per avere il Consiglio di Stato erroneamente applicato la normativa in materia tavolare. 4.Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 di 10 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. 30112)  l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione o eccesso di potere giurisdizionale (c.d. sconfinamento o invasione), o di rifiuto di giurisdizione (c.d. arretramento), che si verificano, rispettivamente, quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto «in assoluto» di cognizione giurisdizionale, o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e in coerenza con la relativa nozione posta dalla sentenza della Corte Cost. n. 6 del 2018 (che non ammette letture estensive neanche limitatamente ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento ), tale vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo ( cfr., Cass., Sez. Un., 6/7/2019, n. 18079; Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926; Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605). 4.1. L’errore di giudizio è certamente una deviazione dall’esatto esercizio della giurisdizione e interferisce o pregiudica l’interesse alla decisione corretta, ma una tale eventuale erronea negazione (in concreto) della tutela – frutto di errores in iudicando o in procedendo, determinati dall’inesatta interpretazione delle norme e/o dalla non corretta ricognizione e valutazione degli elementi di fatto – non integra un rifiuto o un eccesso di giurisdizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 di 10 4.2.Si è affermato (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il propríum della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, pena l’invasione nella nomofilachia del giudice di vertice della giurisdizione speciale, cui solo è rimessa la cognizione degli errores in iudicando o in procedendo e della non corretta ricognizione degli elementi di in fatto (v., fra le più recenti, Cass., sez. un., ord., 30/11/2021, n. 37552; Cass., sez. un., ord., 9/11/2021, nn. 32673 e 32674; Cass. sez. un., ord., 26/10/2021, n. 30112). Opinando diversamente ne risulterebbe obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato della Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario e ciò gli artt. 111 Cost., comma 8, 362 c.p.c. e 110 c.p.a. non sembrano, invece, consentire (Cass., sez. un., 14 settembre 2020, n. 19085). 4.4. Nello specifico, nella sentenza impugnata non è riscontrabile il denunciato vizio di rifiuto o diniego di giurisdizione. 4.5. L’interpretazione data dal Consiglio di Stato alle disposizioni contenute nel vincolo tavolare  – secondo cui non sarebbe previsto un limite massimo al numero di box realizzabili  – non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost., in quanto  trattasi di attività di qualificazione  Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 di 10 dell’esatto contenuto e degli effetti degli atti tavolari e amministrativi, nonché di attività esegetica della legge da applicare,  che costituiscono il <proprium> della funzione giurisdizionale e non un’attività riservata alla P.A. (così, Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 18240 del 11 luglio 2018).  4.6. Per tale ragione, resta al di fuori del perimetro dei motivi inerenti alla giurisdizione (di cui all’art. 111, u.c., Cost., e all’art. 110 c.p.a.) la censura in esame con cui si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, prospettandosi una violazione nell’interpretazione di norme di legge che disciplinano il vincolo tavolare ed in particolare quelle relative alla  presunzione di legittimità del vincolo,  queste ultime neppure attinte dall’attività esegetica del giudice amministrativo.  5. Quanto al secondo profilo censorio concernente lo sconfinamento del giudice amministrativo nell’alveo dei poteri amministrativi, è doveroso premettere che  esso è configurabile (i) quando l’indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, (ii) ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, evidenzi l’intento dell’organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell’Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (Sez. U, 4 febbraio 2021, n. 2604; 24 maggio 2019, n. 14264; 26 novembre 2018, n. 30526; Sez. U, 8 luglio 2024, n. 18559). In questi casi si ritiene che vi sia un trapasso da una giurisdizione sulla legittimità dell’atto ad una giurisdizione sul merito della regolazione della vicenda sottoposta all’organo di giurisdizione amministrativa.  Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8 di 10 5.1. Nel caso in esame, non si ravvisa uno sconfinamento nel merito amministrativo, in quanto il Consiglio di Stato nel negare il diritto ad ottenere l’ordine di edificare il muro, ha anteposto, a fronte delle pretese del ricorrente, il limite eretto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che fa divieto al giudice di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ovvero di sostituirsi all’amministrazione sul versante dei poteri decisori. 5.2. Considerato che la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce ad esso, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia una invasione nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell’azione amministrativa (Cass. Sez. Unite, n. 32619 del 2018; S.U.  24 maggio 2019, n. 14264; S.U. 08/07/2024, n. 18559; S.U. n. 29842 del 2024; S.U. 21 marzo 2025, n. 7530). 6. Il ricorso è quindi inammissibile. 6.1.  Deve trovare applicazione il disposto dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540). Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

CORTE DI CASSAZIONE, UNITE CIVILI – ordinanza 10.11.2025 n. 29690

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