1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. La tesi difensiva si fonda sull’assunto per cui, avendo lo straniero presentato una domanda di protezione internazionale, il provvedimento emesso dal Questore ex art. 14 comma 1 bis lett. b) e c) d. Igs. 298 del 1998, avrebbe dovuto essere convalidato dalla Corte d’appello ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, e non, come avvenuto, dal Giudice di pace, da ritenersi pertanto affetto da incompetenza funzionale.
A margine della considerazione in ordine alla mancata prova in atti dell’attuale pendenza del procedimento sulla richiesta di protezione internazionale proposta dallo straniero (atteso che, dall’esame degli atti risulta che il Tribunale di Messina, il 23/09/2024, nel respingere l’istanza di sospensiva avverso il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale, fissava udienza per il merito al 2 gennaio 2025, e che non risultano i successivi provvedimenti adottati, di talché l’affermazione resa a verbale dal difensore dello straniero, nel corso dell’udienza di convalida, per cui il giudizio relativo alla protezione internazionale sarebbe fissata prossima al 4 dicembre 2025 non risulta affatto documentata), la tesi difensiva non può essere condivisa.
3. Questo Collegio non ignora che un recentissimo approdo di questa Corte, ponendosi sulla scia di un consolidato orientamento delle sezioni civili (Cass. civ., Sez. L., 12/04/2022, n. 11859, Rv. 664346 – 01; Cass. civ., Sez. 2, n. 18189 del 20/06/2020), come anche ricordato dal Procuratore Generale in seno alla sua memoria, ha affermato che «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in presenza di una domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata, la competenza per l’esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta esclusivamente alla corte di appello competente ex art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e non al giudice di pace». (Sez. 1, n. 25543 del 10/07/2025, I., Rv. 288152 – 01; nello stesso senso, sez. 1, n. 32340 del 30/09/2025).
4. Ritiene questo Collegio che il citato orientamento debba essere rivalutato, alla luce di un’analisi sistematica e coordinata dei principi e delle norme che governano la materia.
Il decreto della Commissione territoriale che dispone l’obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore.
Ed infatti, l’art. 33, comma 4, terzo periodo, d.lgs. cit. dispone testualmente che «l’attestazione (dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso) tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all’articolo 35 bis, commi 3 e 4, del presente decreto».
Come recentemente affermato da sez. 1, n. 22275/2025 del 12/06/2025, n.m., la pendenza del giudizio di protezione internazionale, nei casi dell’art. 35-bis, comma 3, lett. b) d d.lgs. 25 del 2008, al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, «non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass., n. 24009/2020), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale (Cass., Sez. U., 11399/2024)». Ed infatti ai sensi del comma 3 dell’art. 35-bis d.lgs. 25 del 2008, la proposizione del ricorso avverso il rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei seguenti casi: a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi dell’art.10 ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all’art.14 d.lgs. n. 286/98; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 32, co. 1, lett b bis; d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’art. 28 bis comma 2 lett. b), b bis, c), e); d bis) ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all’art. 28 bis, comma 1, lett. b). Il comma 4 del citato art. 35-bis prevede che, nei casi di cui al comma 3 (e quindi anche nei casi di decisione di inammissibilità), l’efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte.
5. Nel caso di specie la Commissione territoriale, nel valutare la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero, con provvedimento in data 12/08/2024, ha ritenuto che la stessa rientrasse nella previsione di cui all’art. 28-fer, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 25 del 2008, in quanto il richiedente ha riferito esclusivamente circostanze che non hanno a che vedere con l’istituto della protezione internazionale.
La Commissione territoriale ha quindi ritenuto l’istanza di protezione manifestamente infondata e, visto l’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, ha attestato l’obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell’articolo 13, comma 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell’Interno.
In tale contesto, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo.
Ne consegue che la competenza a convalidare il provvedimento questorile spetta al Giudice di pace, ai sensi dell’art. 14, commi 3 e 4, T.U.I., e non alla Corte di appello.
Va infatti osservato che, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6,6-bis e 6-ter del d.lgs. 142 del 2015, e dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015, è competente la Corte d’appello nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
La formulazione dell’art. 5-bis d.l. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza della Corte d’appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6,6-bis e 6- ter del d.lgs. 142 del 2015 (cioè trattenimento del richiedente asilo) e dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per le misure alternative ex art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015, ma non per i trattenimenti pre-espulsivi.
A sua volta l’art. 3 comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, recante Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, conv. in l. n. 46 del 2017, dispone che le istituende sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea sono competenti: «per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell’articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all’articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015».
Le due tipologie di trattenimento rispettivamente disciplinate dal T.U.I. (art. 14: trattenimento pre-espulsivo) e dal d.lgs. n. 142 del 2015 (ex art. 6: procedimento del richiedente protezione internazionale) sono autonome e non si sovrappongono; esse possono interferire (quando il richiedente ex art. 6 è già trattenuto ex art. 14 T.U.I.), ma non confondersi in una sorta di procedimento ibrido che sovverte le competenze dei giudici convalidanti.
6. Va quindi affermato il principio di diritto per cui, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, la competenza a convalidare il provvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento è disposto ai sensi dell’art. 6,6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte di appello ex art. 5-bis d.l. n. 13/2017, conv. in I. n. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), per l’esecuzione dell’espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata.
7. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.
Cass. pen., I, ud. dep. 12.11.2025, n. 36944