Autorizzazioni e concessioni – Installazione di un’insegna luminosa su palo bifacciale di sostegno ubicato in area privata e illegittimità dell’autorizzazione rilasciata

Autorizzazioni e concessioni – Installazione di un’insegna luminosa su palo bifacciale di sostegno ubicato in area privata e illegittimità dell’autorizzazione rilasciata

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato l’autorizzazione n. prot. 5925 del 13 settembre 2022 rilasciata dal Comune di San Felice a Cancello a Claudio Russo (d’ora in avanti anche controinteressato), titolare della Farmacia S. Rita, sita in San Felice a Cancello, alla via Roma 49, per l’installazione di una insegna su palo bifacciale luminosa.

Premette la ricorrente di essere venuta a conoscenza nel maggio del 2022 dell’avvenuta presentazione al Comune di una domanda finalizzata all’installazione di una insegna di esercizio su palo, su di un’area di sua proprietà prospiciente un immobile ad uso commerciale, sito in via Roma 47; in particolare, rappresenta che:

– la proprietà di detta area e del locale commerciale è sua (e dei suoi figli) come risulta dall’atto di proprietà, nonché, da foto e precedenti rilievi risalenti all’epoca di acquisto del fondo dai quali si evincerebbe chiaramente il confine della proprietà con la via Roma, larga 5,5, metri;

– segnatamente, il marciapiede prospiciente gli immobili di via Roma 47/49, risulta da tempo immemorabile di sua proprietà avendo provveduto, anche recentemente, e quando possibile e/o necessario, a custodirlo e manutenerlo;

– stante quanto precede inoltrava una segnalazione al Comune;

– non ottenendo riscontro presentava una nuova diffida anche perché nelle more aveva appreso dei pareri favorevoli espressi dagli uffici comunali alla richiesta avanzata dal controinteressato;

– a seguito di tale diffida, con nota del 2 agosto 2022 n. prot. 5133, il Responsabile del Settore ragioneria comunale, chiedeva al responsabile dell’Ufficio Urbanistica e della Polizia Municipale di verificare quanto da lei affermato in ordine alla proprietà dell’area;

– con nota del 3 agosto 2022 n. prot. 5160 il Comune comunicava al sig. Russo la sospensione della pratica di autorizzazione;

– ciò, nondimeno, dopo la presentazione di un’istanza di accesso agli atti apprendeva del rilascio dell’autorizzazione impugnata.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti per resistere il Comune di San Felice a Cancello e il controinteressato eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per non avere parte ricorrente provato di essere proprietaria dell’area in questione.

La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 78 del 12 gennaio 2023.

Con successiva memoria la difesa della ricorrente ha eccepito l’improcedibilità del gravame essendo il controinteressato, in tesi, decaduto dalla possibilità di installare l’insegna.

A tale eccezione hanno replicato le controparti.

Con l’ordinanza n. 3034 del 10 maggio 2024 la Sezione ha disposto una verificazione affidandola al Direttore pro-tempore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli, con facoltà di delega a docente in possesso delle opportune competenze.

In data 27 novembre 2024 la prof.ssa Adriana Galderisi (delegata dal suddetto Direttore) ha depositato la propria relazione conclusiva (unitamente alla richiesta di liquidazione del proprio compenso) cui sono seguite le osservazioni prodotte dalle varie parti.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Preliminarmente, sussiste la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso in quanto a prescindere dalla questione della proprietà del marciapiede (di cui si dirà in prosieguo), l’autorizzazione all’installazione dell’insegna di esercizio su palo è stata richiesta dal controinteressato, conduttore di un locale della ricorrente, su un’area prospicente la sua proprietà (via Roma civici 47 e 49); da quanto precede non possono dirsi insussistenti i presupposti per agire in giudizio.

Sempre in via preliminare, non può condividersi l’eccepita decadenza dalla possibilità di installare l’insegna in quanto dagli atti di causa risulta chiaramente come in più occasioni la ricorrente abbia impedito al controinteressato di procedere al posizionamento della stessa.

Ciò premesso, risulta fondato e assorbente il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta il difetto istruttorio dell’amministrazione in quanto nel rilasciare l’autorizzazione non ha sufficientemente indagato la questione della proprietà dell’area su cui ricade l’insegna che pure era stata alla stessa sottoposta nelle varie diffide inoltrate dall’interessata.

Al riguardo, con il primo quesito è stato chiesto al verificatore di accertare se “il palo su cui si è autorizzata l’installazione dell’insegna con il provvedimento comunale impugnato, insista su suolo pubblico (come si suppone con il provvedimento impugnato) ovvero privato”. Sul punto il verificatore, dopo una disamina della documentazione disponibile ha concluso che <<l’attuale marciapiede, per una larghezza di 40 cm, risulti interno ai confini delle rispettive proprietà, in corrispondenza delle particelle 5183, 5184, 1067 (Figure 9-10)>>.

Il verificatore ha anche chiarito che il palo verrebbe collocato (come da elaborati cartografici allegati alla richiesta di autorizzazione) a 20 cm dalla facciata, pertanto, ricadrebbe sulla proprietà della ricorrente e non su quella comunale; non può, dunque, condividersi quanto affermato dal controinteressato secondo il quale <<anche considerando che il marciapiede per cm 40 ricade in proprietà privata, il palo della tabella per cui è causa, posizionato su proprietà comunale, la cui larghezza disponibile è pari a mt 1,40, una volta posizionato, in alcun modo ricadrebbe su proprietà privata né tampoco ostruirebbe il passaggio sul marciapiede>>.

In altri, termini, il Comune nel concedere l’autorizzazione in parola e nell’approvare il posizionamento dell’insegna non ha tenuto conto della documentazione fornita dalla ricorrente nelle varie diffide relative al particolare assetto proprietario del marciapiede.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese, seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

Il compenso del verificatore, che sarà liquidato con successivo provvedimento, va definitivamente posto a carico dell’amministrazione resistente.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – sentenza 13.11.2025 n. 7413

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