Previdenza e assistenza – Stupefacenti – Lavoratore detentore di otto chili di sostanze psicotrope e legittimità del licenziamento

Previdenza e assistenza – Stupefacenti – Lavoratore detentore di otto chili di sostanze psicotrope e legittimità del licenziamento

1)- Con l’unico motivo è stata denunciata la violazione dell’art 2119 c.c. lamentandosi la sostanziale assenza di una giusta causa ed il difetto motivazionale sul punto. Il ricorrente eccepisce, a riguardo, l’erronea valutazione della corte sulla esistenza di una giusta causa, in quanto nessuna determinazione era stata assunta sulla incidenza dei fatti addebitati sulla capacità di lavoro del ricorrente.

Occorre preliminarmente evidenziare che la censura risulta inconferente rispetto a quanto valutato dalla corte d’appello. Come già valutato dalla proposta di definizione sopra riportata, la corte territoriale ha basato il giudizio di legittimità del licenziamento “in relazione alla incidenza della descritta condotta extra-lavorativa – la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell’eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari – sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti”.

La valutazione così espressa risulta conforme e coerente con i principi enunciati da questa corte di legittimità secondo i quali la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. 28368 del 2021; n. 267 del 2024).

Posta dunque la ragione determinativa del licenziamento e la valutazione effettuata in linea con i principi vigenti in materia, risulta senza dubbio estraneo al decisum il riferimento alla incidenza (o non) dei fatti addebitati alla capacità lavorativa del dipendente, che si assume non inficiata.

Siffatto elemento non ha assunto alcun rilievo nella causa giustificativa del licenziamento, come detto, incentrato sulla gravità in sé della condotta, sulla incidenza della stessa sull’immagine del datore di lavoro e sul vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro, soprattutto in ragione del carattere evidentemente doloso (..del comportamento) e per la sistematicità e protrazione nel tempo della stessa, e la sua conseguente idoneità, unitamente ai precedenti disciplinari, a ledere definitivamente la fiducia nella persona del dipendente.

Inammissibile è poi da considerare la doglianza relativa alla valutazione circa la proporzionalità della sanzione rispetto al danno di immagine subito dal datore di lavoro, trattandosi di giudizio di merito estraneo, per quanto in doglianza, al perimetro della giurisdizione di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza, anche dando applicazione del disposto dell’art. 380 bis c.p.c. e del richiamato art. 96 co.3 e 4 c.p.c., avendo il collegio deciso in conformità della proposta.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Cass. civ., lav., ord., 12.11.2025, n. 29836

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