Ritenuto e considerato: – che la copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita dalla ricorrente su supporto cartaceo, depositata in atti, non è asseverata, in violazione dell’articolo 136, comma 2 ter c.p.a., nonché dell’art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021; – che parte ricorrente dovrà procedere alla necessaria regolarizzazione dell’atto suddetto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; che la nuova udienza di trattazione del ricorso è fissata nel dispositivo
TAR LOMBARDIA – BRESCIA, I – ordinanza 12.11.2025 n. 1034