*Giurisdizione e competenza – Natura giuridica del rimedio della revocazione della sentenza

*Giurisdizione e competenza – Natura giuridica del rimedio della revocazione della sentenza

5. Le argomentazioni della ricorrente (giudizio rescindente) possono essere così sintetizzate:

a) (primo motivo) il Giudice di appello sarebbe incorso nella “svista” rappresentata dall’omessa/errata lettura del contenuto meramente materiale degli atti e, conseguentemente, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di violazione del giudicato da parte del Giudice del rinvio, cui era stato demandato di valutare preliminarmente, nel contraddittorio delle parti, quali atti e documenti ammettere nel giudizio riassunto, considerate le intervenute decadenze di legge; la rilevata omissione di pronuncia è l’effetto dell’errore di fatto;

a.1.) il Giudice dell’appello con la sentenza n. 6844/2024 ha ritenuto che il TAR Campania, adito in sede di rinvio, non avesse violato alcun giudicato, in quanto, dopo avere elencato tutta la documentazione, compresa la relazione della Regione, riportata anche nel capo 4.1 della sentenza da revocarsi, documentazione espunta dal processo dalla precedente sentenza n. 4059/2022, aveva concluso che non se ne sarebbe avvalso;

a.2.) il Giudice dell’appello ha condiviso, punto 4.1.1 della sentenza n. 6844/2024, l’opinione del TAR Campania, secondo cui Sita Sud non avrebbe potuto privare la parte resistente delle facoltà difensive (“svolgere difese e produrre documenti”) nel processo riassunto, evidenziando, peraltro, alla stregua di quanto reputato dallo stesso Giudice del rinvio: “Per quanto riguarda la documentazione, il problema neppure si pone, poiché la Regione non ha esibito alcun atto nel processo riassunto e, come detto, la documentazione prodotta nel giudizio di provenienza non potrà essere utilizzata. Quanto alle difese, non può affermarsi che sia intervenuta decadenza dalle facoltà processuali; un siffatto effetto potrebbe riguardare, semmai, un’attività non compiuta e non più ripetibile […]. Viceversa, non è ammissibile precludere alla parte in causa, nel processo che fa seguito all’annullamento con rinvio, di esercitare le facoltà difensive, nel rispetto stavolta dei termini processuali, altrimenti provocandosi la compromissione (a danno dell’altra parte) di quegli stessi principi di effettività della tutela, invocati dalla parte ricorrente”.

a.3.) il Giudice dell’appello ha concluso, in ordine al primo motivo di ricorso che “la decisione presuppone il rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità degli scritti difensivi avanzata dalla parte ricorrente con la memoria di replica. Su questa eccezione il giudice di primo grado ha deciso in conformità al diritto processuale”; detta statuizione confermerebbe che il Giudice ha erroneamente letto il contenuto materiale degli atti dell’appellante che contenevano, invece, l’eccezione della violazione del giudicato dato dalla sentenza n. 4059/2022;

a.4.) vi sarebbe un errore di fatto revocatorio, in quanto la realtà processuale costituita da atti e documenti divergerebbe da ciò che risulta espressamente dalla sentenza n. 6844/2024; l’errore del Giudice è di carattere senso/percettivo derivando da una lettura sbagliata (da intendersi quale errore sensoriale) del contenuto materiale dell’atto di Sita sud del 2 novembre 2024 e del primo motivo di appello;

a.5.) l’eccezione della ricorrente in sede di impugnazione non era di “inutilizzabilità” della memoria regionale del 21 ottobre 2022, prodotta nel corso del giudizio di rinvio, in quanto riproduttiva di atti ormai inutilizzabili, bensì di violazione del giudicato, in quanto il Giudice di primo grado non aveva osservato la regola processuale dettata dalla sentenza n. 4059/2022, vale a dire, valutare, nel contraddittorio delle parti, l’ammissibilità di atti e documenti della Regione nel giudizio di rinvio, considerate le intervenute decadenze di legge;

a.6.) la memoria di replica di Sita Sud, la quale, secondo la sentenza, conterrebbe l’eccezione di inutilizzabilità della predetta memoria regionale, è quella del 2 novembre 2022, in atti, la quale contiene, invece, l’eccezione di inammissibilità della citata memoria regionale, non di inutilizzabilità; infatti, a pagina 11 della predetta memoria di parte ricorrente, eccepita l’inammissibilità del prefato atto regionale del 21 ottobre 2022, Sita Sud aggiungeva che “se si ritenesse ammissibile il contenuto della citata memoria della Regione del 21 ottobre 2022, risulterebbe violata la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4059/2022”, avente autorità di giudicato; l’eccezione riguarda la violazione della regola processuale dettata dalla sentenza n. 4059/2022;

a.7.) il rilevato errore di fatto avrebbe carattere decisivo, in quanto la sentenza di rigetto del primo motivo del ricorso in appello ha riguardato espressamente l’eccezione di inutilizzabilità dell’atto regionale del 21 ottobre 2022, prodotto davanti al Giudice del rinvio, altra e diversa da quella posta dall’appellante con la memoria di replica del 2 novembre 2022, di violazione del giudicato dato dalla citata sentenza n. 4059/2022;

a.8.) tale eccepito errore di fatto avrebbe comportato l’omissione di pronuncia sull’eccezione effettivamente posta dalla ricorrente, che era di violazione del giudicato;

a.9.) nella decisione del primo motivo di ricorso, il Giudice dell’appello, ha ricompreso quella inerente alla domanda di stralcio della memoria della Regione Campania del 9 dicembre 2023, formulata dall’appellante con l’istanza del 19 gennaio 2024 (punto 4.1.2 della sentenza n. 6844/02024); anche in tale circostanza il Giudice sarebbe incorso nello stesso errore senso/percettivo rilevato in precedenza;

a.10) ben altre e diverse erano state le eccezioni della ricorrente Sita Sud poste con la memoria dell’11 dicembre 2023, tra le quali, quella della insussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 73 cod. proc. amm. per l’esercizio corretto di tali poteri e sulle questioni rilevabili d’ufficio, che tali non erano affatto, confortati dalla locuzione nell’ordinanza n. 9625/2023, in virtù della quale la richiesta dei chiarimenti alle parti si era resa necessaria, ai fini della decisione, “anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.”;

a.11.) dello stesso errore di fatto, per errata lettura, (errore sensoriale), del contenuto materiale dell’istanza dell’appellante del 19 gennaio 2024 è affetta l’opinione del Giudice dell’appello in ordine alla memoria della Regione del 9 dicembre 2023, che, a dire del medesimo Giudicante, sarebbe ammissibile, in quanto non è riproduttiva della relazione degli uffici regionali, risultando la medesima memoria “depurata da ogni riferimento a documenti non utilizzabili”; il Giudice dell’appello ha concluso, sul punto, ritenendo la citata memoria regionale come rispettosa di tali presupposti “ed è stata per di più sollecitata dal Collegio con l’ordinanza interlocutoria n. 9625/2023 del 9 novembre 2023”;

a.12.) vi sarebbe un errore di fatto rilevante, l’abbaglio senso/percettivo, l’oggettiva dispercezione, l’omessa lettura, inerenti all’altra eccezione di violazione del giudicato della memoria regionale del 9 dicembre 2023, contenuta nella pagina 1 dell’istanza del 19 gennaio 2024;

a.13.) si trascrive il contenuto della seconda eccezione di violazione del giudicato: “Con la nostra memoria depositata in data 11 dicembre 2023 abbiamo preannunciato, per le ragioni ivi indicate, che la Regione Campania avrebbe prodotto un atto dal contenuto pressoché identico alla richiamata relazione. L’evento ipotizzato si è puntualmente verificato, in quanto la memoria della Regione del 9 dicembre scorso non è altro che la relazione, ricompresa nella documentazione stralciata da codesta Sezione con la sentenza n. 4059/2022. La violazione del giudicato, che eccepiamo, riveniente dalla prefata decisione, con particolare riferimento a quello relativo alle regole processuali, non può esser revocata in alcun dubbio”;

a.14.) si tratta di errore di fatto revocatorio, errore sensoriale per la mancata/errata lettura del contenuto materiale dell’eccezione di violazione del giudicato (la seconda, inerente all’atto regionale del 9 dicembre 2023) che in nessun modo ha coinvolto l’attività valutativa e interpretativa del Giudice di situazioni processuali, in quanto la riferita eccezione non sarebbe stata letta dal Giudice; ne è prova il fatto che nella sentenza non ve ne è cenno alcuno;

a.15.) l’eccezione dell’appellante riguardava la (seconda) violazione del giudicato costituito dalla decisione n. 4059/2022, in quanto si era precisato con la memoria dell’11 dicembre 2023 che la Regione avrebbe presentato un atto difensivo dal contenuto identico a quello della relazione degli uffici regionali, espunta dal giudizio dalla citata sentenza; il Giudice dell’impugnazione ha ritenuto ammissibile la memoria regionale del 9 dicembre 2023, in quanto “le mere argomentazioni difensive, depurate da ogni riferimento a documenti non utilizzabili, sono ammissibili…….”;

a.16.) il Giudice sarebbe incorso nell’errore sensoriale, nella dispercezione, perché non avrebbe letto l’eccezione di violazione del giudicato (la seconda), ovvero, l’avrebbe letta in maniera errata, dal momento che la memoria regionale, a prescindere dall’esser stata depurata dai documenti non utilizzabili, il che non è, come si evince dalla realtà processuale che diverge assolutamente dalla sentenza, è identica alla relazione depositata;

b) (secondo motivo, ad oggetto le statuizioni contenute nella sentenza n. 6844/2024, punti 4.2, 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3);

b.1.) l’appellante aveva eccepito nel proprio ricorso la violazione dell’art. 64 del codice di rito, in quanto i fatti dedotti ai capi sub 3), 4) e 5) del ricorso del 12 dicembre 2017 e gli altri oggetto della consulenza tecnica di parte non erano stati contestati; anche per tale motivo il Giudice dell’appello è incorso nell’errore senso/percettivo e, di conseguenza, nell’omissione di pronuncia, quale effetto dell’eccepito errore di fatto revocatorio;

b.2.) non si sarebbe trattato di una anomalia del procedimento logico, ma solamente del suo presupposto sensoriale, derivante dall’abbaglio dei sensi, dalla dispercezione, che non avrebbe inciso sul momento valutativo del Giudicante, ma solo su quello percettivo del contenuto meramente materiale degli atti; anche in relazione al secondo motivo di ricorso vi sarebbe divergenza tra il contenuto dell’atto processuale, secondo motivo di ricorso in appello, e la sentenza n. 6844/2024;

b.3.) l’appellante, richiamato il principio della relevatio ab onere probandi, aveva osservato, pagg. 16 e 17 del ricorso in appello, che eccependo la mancata specifica contestazione ex art. 64 cod. proc. amm., aveva inteso solo evidenziare che la Regione Campania, costituita nei giudizi di primo grado, non aveva contestato i fatti, evidentemente, nella loro “accezione di accadimento storicamente verificatosi”, posti a base della propria domanda, quali erano certamente quelli dedotti ai richiamati capi sub nn. 3), 4) e 5) del ricorso del 12 dicembre 2017 e gli altri oggetto della consulenza tecnica di parte, con particolare riferimento agli abbonamenti ordinari; in altri termini, la mancata contestazione rilevava solo sul piano dell’art. 2697 cod. civ, ovvero sul piano della ripartizione dell’onere della prova, non avendo mai avuto la pretesa di riferirla al thema decidendum;

b.4.) anche in questo caso non si tratterebbe di un vizio logico e, dunque, di errore di diritto consistente nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione da parte del Giudice dell’impugnazione;

b.5.) anche per il rilevato secondo errore di fatto vale quanto rilevato per il primo, vale a dire, l’omessa pronunzia su domande (od eccezioni), pur costituendo in quanto tale (sotto il ribadito profilo formale) violazione della regola di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunziato, può essere fatta valere non ex se, ma (sul rilevante piano sostanziale) quale risultato o conseguenza di un errore di fatto revocatorio;

b.6.) il Giudice dell’appello, travisando il senso/percettivo dell’eccezione sollevata dall’appellante, avrebbe finito con l’omettere ogni pronuncia, su quella effettivamente posta, id est, su quella riguardante il thema probandum; costitutivi sono i fatti che confluiscono nella causa petendi, i quali, essendo provati, realizzano una fattispecie giuridica a favore di chi li ha dedotti, quindi, nel caso di specie, i fatti costitutivi del diritto riguardano le agevolazioni tariffarie, con particolare riferimento a quelle indicate ai punti 3, 4, e 5 del ricorso introduttivo del 12 dicembre 2017 e nella perizia di parte, delle quali avevano usufruito gli utenti il servizio di traporto pubblico;

b.7.) al punto 4.2.2 della sentenza, il Giudice ha affermato che “la ratio decidendi è infatti fondata sulle deduzioni in diritto e sulla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente (cfr., in particolare il punto 4.2 della motivazione), sulla cui base il tribunale ha escluso proprio i fatti costitutivi del diritto alle compensazioni rivendicato dalla SITA”;

b.8.) il Giudice di primo grado non ha escluso i fatti costitutivi del diritto, semmai, ha escluso il diritto al ripiano delle entrate, causato dalle agevolazioni tariffarie, con motivazione mutuata interamente da quella della sentenza precedente, n. 3122/2021, annullata con sentenza n. 4059/2022;

b.9.) il TAR Campania, Giudice del rinvio, ha negato il diritto, non i fatti costitutivi del diritto e in questo abbaglio dei sensi sarebbe incorso anche il giudice dell’appello, dal momento che, in definitiva, l’eccezione dell’appellante, la non contestazione da parte della Regione dei fatti costitutivi del diritto dell’appellante, aveva riguardato il tema della prova, vale a dire, il primo comma dell’art. 2697 cod. civ., la cui violazione o falsa applicazione era stata eccepita con il quarto motivo del ricorso in appello, che atteneva espressamente anche al citato capo 4.2 della sentenza n. 1112/2023 del TAR Campania;

b.10.) l’effetto di tale errore senso percettivo sarebbe l’omissione di pronuncia sull’eccezione effettiva della ricorrente;

c) (terzo motivo) il Giudice dell’appello, con la sentenza n. 6844/2024, oggetto del presente ricorso per revocazione, ha ritenuto, punto 6.2.3, che “l’art. 10 del contratto di servizio ponte prevede, analogamente a quanto si stabilirà col contratto di affidamento provvisorio del 4 agosto 2014 (art. 11), l’obbligo dell’esercente di adottare la struttura tariffaria vigente nel periodo di validità del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 30 della legge regionale n. 3 del 2002”;

c.1.) il Giudice, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., avrebbe esteso la decisione su una questione non discussa dalle parti, dunque, rilevata d’ufficio;

c.2.) la ricorrente avrebbe potuto contestare quanto rilevato d’ufficio, cioè, il falso, se fosse stato attivato il contraddittorio sul punto, facendo riferimento alla copia del contratto sottoscritto e allo schema del medesimo, approvato con delibera di Giunta regionale n. 4883 del 25 ottobre 2022, acquisiti ritualmente al giudizio; ne conseguirebbe la nullità della sentenza n. 6844/2024, in quanto la decisione a sorpresa avrebbe leso, in concreto, il diritto di difesa della ricorrente; la violazione di tale principio, aggravata dall’eccepito falso, con grave pregiudizio anche dell’ordine pubblico processuale, comporterebbe la nullità dell’intero giudizio, compreso il provvedimento conclusivo, in ragione di quanto disposto dall’art. 101, comma 2, del cod. proc. civ., richiamabile dall’art. 39 del cod. proc. amm., in quanto espressione di principi generali; a ciò va aggiunta la violazione dell’art. 2 del cod. proc. amm.;

c.3.) le false affermazioni sarebbero anche riconducibili nel paradigma normativo dell’errore di fatto revocatorio, sussistendone tutti i presupposti; lo stesso sarebbe derivato dalla sbagliata lettura del contenuto meramente materiale dell’art. 10 del contratto del 23 dicembre 2002, che ha indotto il Giudice dell’appello a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso;

c.4.) l’errore di fatto revocatorio in questione ricorrerebbe dal momento che la decisione n. 6844/2024 è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dal documento de quo; l’errore di fatto revocatorio si sarebbe annidato nell’eccepita dispercezione da parte del Giudice dell’appello della ricostruzione fattuale, siccome rappresentata dal medesimo documento;

c.5.) l’eccepito errore di fatto non è fondato sulla portata e sulla interpretazione della già menzionata clausola negoziale, dovuto a deficiente o incongruo esame del suo contenuto e, conseguentemente, in una erronea qualificazione giuridica del medesimo, risolvendosi tale giudizio in un vizio del procedimento esegetico; nel caso in questione, invece, la realtà, la verità, documentale, meramente materiale, divergerebbe espressamente, ictu oculi, dalla sentenza, che conterrebbe le false affermazioni, decisive;

c.6.) l’obbligo de quo sarebbe riferito, letteralmente, ai livelli tariffari in vigore al momento della sottoscrizione del contratto ponte e non al periodo di validità del medesimo; dunque, il procedimento e la relativa sentenza n. 6844/2024 sarebbero nulli;

d) (quarto motivo) il Giudice dell’appello ha ritenuto che l’art. 10 del citato contratto di servizio preveda l’obbligo dell’esercente il servizio di trasporto pubblico di adottare la struttura tariffaria vigente nel periodo di validità del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 30 della legge regionale n. 3 del 2002;

d.1.) il medesimo Giudice è stato altresì dell’avviso che “l’accettazione dell’obbligo di rispetto del sistema tariffario, contenuta sia nel contratto di servizio del 2002 che in quello del 2014, comporta, in definitiva, il riconoscimento convenzionale dell’effetto pienamente remunerativo del corrispettivo contrattuale, rispetto alla struttura tariffaria regionale ed ai titoli di viaggio nella stessa ricompresi, tra cui gli abbonamenti agevolati” (sentenza, capo 6.2.5);

d.2.) le circostanze inerenti al citato art. 10 del contratto e all’art. 30 della legge regionale 3/2002, che riverberano i loro effetti anche sul predetto capo della sentenza, sarebbero false, come è stato appena eccepito;

d.3.) l’art. 10 del contratto di servizio, in atti, riveniente dallo schema di contratto tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale Campana, n. 4833 del 25 ottobre 2002, pubblicata sul BURC del 25 novembre 2002, stabilisce per contro, che l’impresa si obbliga a rispettare i livelli tariffari in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto; né l’art. 30 della legge regionale 3/2022 contiene affermazioni conformi al falso affermato dal Giudice di appello;

d.4.) anche in questo caso si sarebbe in presenza di un errore di fatto revocatorio; senza l’eccepito errore di fatto rilevante la decisione sarebbe stata diversa, atteso che sarebbe venuto meno certamente anche il riconoscimento convenzionale dell’effetto pienamente remunerativo del corrispettivo contrattuale, dal momento che Sita Sud, esercente il servizio di trasporto pubblico di persone, a dire della sentenza d’appello, si era obbligata a rispettare i livelli tariffari per tutto il periodo di validità del contratto ponte del 23 dicembre 2002, il che non è;

d.5.) lo stesso errore sensoriale sarebbe inerente alla lettura sbagliata dell’art. 30 della legge regionale 3/2002, cui, secondo la sentenza n. 6844/2024, sarebbe conforme il testo falso dell’art. 10 del contratto cd. ponte del 23 dicembre 2002, il che non è;

e) (quinto motivo) nel corso del giudizio di secondo grado, il Giudice dell’appello pronunciava l’ordinanza n. 9625/2023, con la quale, ritenuto necessario, ai fini della decisione, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: sentire le parti in merito all’applicabilità in detto periodo dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito dalla legge n. 160 del 1989, nonché della legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3; invitare le parti a precisare le rispettive posizioni in merito alle condizioni di applicazione al caso di specie del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2007;

e.1.) tale ordinanza, come era stato rilevato negli atti dell’appellante dell’11 dicembre 2023 e 19 gennaio 2024, sarebbe fuori dalla norma, in quanto, la prima questione non era affatto tra quelle rilevabili d’ufficio, essendo stata trattata ampiamente dall’appellante, nel silenzio assoluto sul punto della Regione, ampliava il thema decidendum dedotto in giudizio, costituito dal ricorso introduttivo dalla relativa sentenza di primo grado n. 1112/2023 e dal successivo ricorso in appello e le parti non avrebbero potuto precisare qualcosa che non era stato oggetto di discussione tra loro;

e.2.) la richiamata ordinanza del Giudice dell’appello non è andata in soccorso anche alla ricorrente, la quale non ne aveva bisogno, in quanto la questione dell’applicabilità dell’art. 1, comma 3, della legge 160/1989 era una delle ragioni della sua domanda, l’altra, relativa alle condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1370/2007, non poteva esser posta perché assente (per libera scelta della ricorrente) nel ricorso introduttivo (punto 6.3 della sentenza n. 6844/2024) e nell’atto di impugnazione della sentenza di primo grado, dunque, impedita dall’art. 104 del codice di rito;

e.3.) sarebbe invece andata in soccorso alla Regione, da quanto oggettivamente risulta dagli atti del processo, dai quali emergerebbe che la stessa, che si era disinteressata totalmente delle questioni dedotte dall’appellante, ha potuto sollevare le proprie eccezioni, peraltro, infondate, con la propria memoria del 9 dicembre 2023, richiesta dall’ordinanza n. 9625/2023 del Giudice dell’appello; tale circostanza è aggravata dal fatto, certo anch’esso, che il predetto atto regionale è la copia, puntuale ed esatta, quasi un copia-incolla, della relazione degli uffici regionali, stralciata dal processo dalla sentenza di codesta Sezione n. 4059/2022, ancora una volta, neutralizzata;

e.4.) richiedere la memoria per sentire le parti in merito all’applicabilità dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito dalla legge n. 160 del 1989, nonché della legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3 avrebbe comportato la pronuncia di un’ordinanza in assoluto difetto degli inderogabili presupposti normativi;

e.5.) la richiamata ordinanza interlocutoria e la sentenza n. 6844/2022, sarebbero quindi nulle;

e.6.) le motivazioni della decisione di primo grado n. 1112/2023 non avevano ad oggetto le questioni del Regolamento CE n. 1370/2007, né le ragioni del ricorso in appello si fondavano sul medesimo atto comunitario, essendo precluso al ricorrente proporre nuove domande ed eccezioni (art. 104 cod. proc. amm.), dal momento che le causae petendi di cui al ricorso originario dell’anno 2017 non contenevano quelle inerenti al citato Regolamento, meramente indicato nel ricorso in appello al solo ed esclusivo fine di escludere la necessità della domanda di soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per ottenerne la compensazione economica, istanza, invece, prevista nei Regolamenti precedenti, nn. 1191/1969 e 1893/1991, abrogati;

e.7.) che le ragioni della domanda di cui al ricorso introduttivo dell’anno 2017 non contenessero quelle inerenti al citato Regolamento, sarebbe confermato espressamente dalla stessa sentenza n. 6844/2022, punto 6.3, la “deduzione dell’applicabilità del Regolamento CE n. 1370/2007 è assente nel ricorso introduttivo del 2017”.

e.8.) nell’esercizio dei poteri officiosi il Giudice incontra il generale limite di non poter sovvertire o ampliare il thema decidendum del giudizio di secondo grado o sopperire all’inerzia delle parti, essendo notoriamente in rapporto di strumentalità, in senso stretto, con l’oggetto del giudizio a quo; tale error in procedendo inficia la motivazione della sentenza, rendendola nulla, soprattutto quella contenuta nel punto 6.3.1 (in uno alle altre consequenziali), secondo cui “osta all’accoglimento (anche soltanto parziale) della domanda della società ricorrente la mancata allegazione e dimostrazione della sussistenza delle condizioni richieste dal Regolamento n. 1370/2007 per il riconoscimento di compensazioni economiche relative a minori entrate per agevolazioni tariffarie imposte da obblighi di servizio non compresi nel contratto di servizio via via vigente”;

e.9.) l’art. 104 cod. proc. amm. impediva alla ricorrente di allegare e dimostrare la sussistenza delle già menzionate condizioni di applicazione del prefato Regolamento, dal momento che le ragioni della domanda di cui al ricorso originario erano altre e diverse, non precluse dal citato Regolamento, anche perché erano state già riconosciute fondate, in parte, dalla stessa Regione, che aveva quindi liquidato (parzialmente) alla ricorrente le somme a titolo di ripiano delle minori entrate causate dalle agevolazioni tariffarie;

e.10.) oltre che per la predetta ragione, la ricorrente non avrebbe mai potuto far riferimento al citato Regolamento n. 1370/2007 dal momento che mancavano i presupposti fissati dagli artt. 3 e 4; quando si è argomentato in ordine alle condizioni di applicazione del citato Regolamento è stato precisato, non essendo la relativa questione ricompresa nel thema decidendum, che ciò veniva fatto in quanto era stato inammissibilmente richiesto dal Giudice dell’appello (cfr. memoria dell’11 dicembre 2023 e istanza del 19 gennaio 2024, in atti);

e.11.) l’eccezione di violazione del principio in ragione del quale non si deve ampliare il thema decidendum è riferita anche alle motivazioni contenute nel punto 6.3.2 della sentenza; dunque, il Giudice dell’appello, nel ritenere che l’onere di allegazione non era stato assolto dall’appellante, considerato che la domanda della parte ricorrente è stata basata sull’art. 1, comma 3, del d.l. n. 77/1989 e sulla clausola dell’art. 15.6 del contratto di servizio – ponte del 2002, senza alcun cenno alle condizioni richieste dal Regolamento n. 1370/2007, nemmeno quando questo, in corso di causa, è stato (solo) genericamente richiamato, confermerebbe che nel caso di specie è incorso nel vietato ampliamento del thema decidendum;

e.12.) la sentenza n. 6844/2024 avrebbe radicalmente stravolto la norma di riferimento, art. 104 cod. proc. amm., tale da ridondare anche in denegata giustizia; inoltre, si ribadisce che le questioni poste con l’ordinanza n. 9625/2023 non rientrano tra quelle rilevabili d’ufficio; ne è pure conferma, il fatto che la richiesta era stata ritenuta necessaria ai fini della decisione, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;

e.13.) i rilevati difetti procedimentali-processuali, da ricondursi a errore di fatto revocatorio, in uno alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 2 cod. proc. amm.) renderebbero nulle l’ordinanza n. 9625/2023 e la conseguente sentenza n. 6844/2024 del Giudice dell’appello per nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., da applicarsi anche al processo amministrativo ex art. 39 del cod. proc. amm.;

f) (sesto motivo) il Giudice ha ritenuto, punto 6.3.2 della pronuncia n. 6844/2024, che “la perizia di parte riporta i ricavi tariffari del periodo 2010-2015, senza distinguere tra le diverse fonti degli obblighi di servizio che avrebbero comportato le minori entrate e, comunque, senza riferimento alcuno agli elementi richiesti dal Regolamento per le relative compensazioni (tra cui i parametri in base ai quali dovrebbero essere calcolate e i costi sostenuti relativamente a ciascun obbligo di servizio pubblico o insieme di obblighi di servizio pubblico imposti da norma generale, oltre che gli eventuali effetti finanziari positivi e qualsiasi altro ricavo: cfr., in proposito, anche Corte di Giustizia UE, sez. I, 8 settembre 2022, n. 614)”;

f.1.) il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica ha da sempre configurato l’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; la perizia di parte versata in atti non riporta i ricavi tariffari, bensì indica la somma richiesta da Sita Sud, quale ripiano delle minori entrate per le tratte effettuate nella Regione Campania nel periodo oggetto di causa, a causa degli importi scontati stabiliti per i titoli di viaggio e delle speciali agevolazioni tariffarie imposte dalla Regione Campania;

f.2.) espone le ragioni che hanno consentito di determinare l’importo domandato, pari alla differenza tra quello ritenuto spettante per il ripiano delle minori entrate causate dalle agevolazioni tariffarie, quanto ricevuto a tal titolo dal Consorzio Unico Campania, gestore della tariffa integrata regionale, e quanto incassato direttamente dalla ricorrente mediante gli abbonamenti aziendali diretti; contiene in quasi tre pagine l’elenco delle disposizioni normative inerenti alle tariffe e alle agevolazioni tariffarie, anche per le categorie protette e per particolari utenti, emanate dallo Stato e dalla Regione Campania, delle deliberazioni di Giunta regionale e altri provvedimenti in merito alle agevolazioni tariffarie, atti e documenti, prodotti nel fascicolo informatico del giudizio a quo e del presente, tutti posti a fondamento della determinazione del petitum; dalla ridetta documentazione risulta la disciplina dello sconto in questione, nell’an e nel quantum, con il che risultando palese come, ai fini in esame, gli importi scontati previsti anche per gli abbonamenti, lungi dal corrispondere ad autonoma opzione commerciale delle imprese di trasporto interessate, hanno costituito veri e propri prezzi imposti alle stesse dalle leggi della Regione Campania nonché dagli altri provvedimenti richiamati in perizia, dunque agevolazioni tariffarie, come tali necessitanti di successivo ripiano;

f.3.) né la circostanza che si tratti di abbonamenti ordinari, e cioè rilasciati al generico richiedente e non a particolari categorie di utenza, esclude la natura agevolativa del relativo prezzo, poiché ciò che rileva, è la ricorrenza di una facilitazione tariffaria obbligatoria, indipendentemente dalla delimitazione soggettiva della platea degli eventuali beneficiari dello sconto rispetto alla tariffa ordinaria di corsa semplice; è noto il principio in ragione del quale il contratto di servizio pubblico può anche configurarsi come decisione unilaterale dell’Autorità affidante, come risulta dalle delibere regionali versate in atti; tali questioni non hanno costituito un punto oggetto di dibattito tra le parti, su cui la sentenza abbia statuito, la quale, per contro, ha stabilito, punto 6.3, che la stessa Regione ha riconosciuto che vi sono obblighi di servizio imposti a Sita Sud e agevolazioni tariffarie non compresi negli obblighi contrattuali;

f.4.) il Giudice dell’appello sarebbe incorso nell’eccepito errore di fatto rilevante, mancata/errata lettura, dispercezione, degli atti di causa, ovvero dall’omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale, dal momento che la perizia, gli atti e i documenti allegati evidenziano la divergenza tra la realtà processuale e la sentenza; infatti, la consulenza dell’appellante dava (e dà) atto dell’avvenuto parziale pagamento da parte della Regione alla ricorrente di importi a titolo di ripiano delle minori entrate, determinate dalle agevolazioni tariffarie, somme, ovviamente, detratte da quanto effettivamente dovuto e riporta tutte le agevolazioni tariffarie non indicate nei contratti di servizio;

f.5.) la delibera in questione non è un qualsivoglia documento ma è atto sostanziale, posto a base della domanda della ricorrente, costituendo, in uno agli altri atti e documenti, elemento di prova del credito rivendicato;

f.6.) il Giudice del ricorso in appello sarebbe incorso nell’eccepito errore di fatto, revocatorio, in quanto avrebbe omesso di percepire l’esistenza e il contenuto meramente materiale della perizia di parte e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla ridetta DGR n. 538/2014 e, indotto da tale errore, ha deciso la questione, anche in relazione al contratto provvisorio del 4 agosto 2014, sulla base di un falso presupposto fattuale, conseguente a mera svista materiale, cioè, supponendo inesistente un fatto documentale provato;

g) (settimo motivo) la sentenza di primo grado n. 1112/2023 aveva affermato, ribadendo la bontà della precedente decisione n. 3122 del 2021 dello stesso Giudice, in quanto annullata dalla pronuncia n. 4059/2022 della Sezione, l’inesistenza del diritto alla compensazione, per effetto di obblighi di servizio e tariffari convenzionalmente accettati; tale erroneo convincimento era derivato dalla dispercezione delle premesse del secondo contratto, quello cd. provvisorio, con decorrenza 1° agosto 2014, in virtù delle quali all’appellante era stato riconosciuto, per l’aumentato costo dei servizi, non per i ripiani delle minori entrate causate dalle agevolazioni tariffarie, un importo maggiore a titolo di corrispettivo ed un bonus massimo pari ad € 0,10/KM;

g.1.) il riferimento del Giudice dell’appello è al falso presupposto fattuale relativo all’art. 10 del cd. contratto ponte del 23 dicembre 2002 (oggetto dei precedenti motivi di ricorso), disposizione che, conformemente all’art. 30 della legge regionale 3/2002, prevederebbe, a dire del medesimo Giudice, l’obbligo in capo all’appellante di rispettare i livelli tariffari vigenti per tutto il periodo di validità del contratto; per contro, l’obbligo in questione, è riferito ai livelli tariffari in vigore, letteralmente, al momento della stipula del contratto, né l’art. 30 della predetta legge contiene un altro obbligo, diverso da quello del contenuto reale dell’art. 10 del citato contratto;

g.2.) la Regione Campania con la memoria di costituzione e difesa del 17 aprile 2023 non ha trattato espressamente la questione dell’onnicomprensività del corrispettivo, in quanto le prime 4 pagine di 9 dell’atto hanno ad oggetto questioni mutuate direttamente dalla sentenza del TAR Campania n. 3122/2021, annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4059/2022 e le successive non sono pertinenti al tema, trattato, invece, per la prima volta nella memoria del 9 dicembre 2023, sollecitata del Giudice dell’impugnazione, attinta interamente dalla richiamata relazione degli uffici regionali, alle cui argomentazioni l’appellante non ha replicato, perché non ha potuto oggettivamente farlo, nonostante il diverso avviso espresso dalla Sezione (punto 4.1.2 della sentenza), in virtù del quale l’ordinanza avrebbe garantito il contraddittorio;

g.3.) in ogni caso, il tema dell’asserita “onnicomprensività” non ha costituito, oggettivamente, un punto controverso tra le parti e la realtà che emerge dalla sentenza diverge da quella risultante dagli atti e documenti ritualmente acquisiti al processo, i quali escludono alla radice detta onnicomprensività; il Giudice dell’impugnazione non ha letto, ovvero, ha letto in maniera errata, errore sensoriale, dispercezione, quella parte della consulenza tecnica di Sita Sud in cui si dava atto che la stessa appellante aveva ricevuto un importo a titolo di ripiano delle minori entrate determinate dalle agevolazioni tariffarie imposte, somma ritenuta, tuttavia, non del tutto satisfattiva dei propri diritti, donde, la domanda volta ad ottenere quanto effettivamente dovuto; il rilevato abbaglio dei sensi, la percezione errata del contenuto meramente materiale di detta consulenza, acquisita agli atti di causa nel rispetto dei canoni procedurali, mostrano il contrasto, la divergenza tra due differenti proiezioni dello stesso oggetto; una, discendente dalla sentenza (la perizia che, a dire del Giudice dell’impugnazione, e a prescindere dalle questioni determinate dal vietato ampliamento del thema decidendum, non contiene il riferimento agli elementi richiesti dal Regolamento n. 1370/2007 per le relative compensazioni) l’altra, dalla realtà processuale (la stessa perizia che indica gli acconti ricevuti, a titolo di ripiano delle minori entrate causate dalle agevolazioni tariffarie imposte dalla Regione, dal Consorzio Unico Campania, ovvero, direttamente dalla Regione, importi detratti dal quantum debeatur rivendicato);

g.4.) inoltre, il Giudice dell’appello non avrebbe letto, errore sensoriale, dispercezione, la D.G.R. n. 538/2014 dell’11 novembre 2014, la quale, anch’essa, rimarca il rilevato contrasto tra due differenti proiezioni del medesimo oggetto, uno, che emerge dalla sentenza, la ritenuta onnicomprensività del corrispettivo, l’altro, dalla realtà processuale, la citata DGR n. 538/2014 dell’11 novembre 2014, che ha fissato, per contro, l’incremento del corrispettivo, evidentemente, del contratto provvisorio del 4 agosto 2014 (valido ed efficace dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2015), dal momento che il precedente cd. ponte, era rimasto in vigore dal 1° dicembre 2003 al 31 luglio 2014; tale errore di fatto, revocatorio, è ricaduto anche sull’altra statuizione contenuta nel capo 6.2.3 della sentenza, secondo cui la clausola dell’art. 15.6 del contratto ponte “non va intesa come la intende la società SITA…. La corretta interpretazione della disposizione consente di comprendere che essa non si riferisce alle agevolazioni tariffarie già disciplinate in base alla legge regionale vigente, vale a dire contemplate nella struttura tariffaria approvata dalla Regione Campania e condivisa convenzionalmente dall’esercente (mediante l’assunzione dell’obbligo di cui al detto art. 10 e, per il contratto del 2014, dell’art. 11)”;

g.5.) gli obblighi di cui all’art. 10 del contratto ponte sarebbero oggetto del rilevato falso e la questione inerente all’art. 11 del contratto del 4 agosto 2014 è oggetto del presente motivo (il predetto incremento previsto nella DGR 538/2014); ancora, il Giudice dell’impugnazione sarebbe incorso nel medesimo abbaglio dei sensi dal momento che non avrebbe letto, errore sensoriale, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 838 del 27 febbraio 2006, in atti, intervenuta in precedenza, tra vari operatori del servizio di trasporto pubblico e la stessa Regione Campania, decisione che, in ragione dei principi fissati dalla legge regionale n. 3/2002, ha esaminato e valutato appieno lo stesso schema del contratto di servizio ponte per il trasporto pubblico locale di interesse regionale, approvato dalla Regione con deliberazione di Giunta Regionale n. 4883 del 25 ottobre 2002, della quale il predetto schema era espressamente parte integrante e sostanziale, pervenendo alla conclusione, pag. 11 e segg., che detto contratto garantiva alle aziende gli stessi introiti percepiti precedentemente alla stipula del medesimo atto pattizio, che si poneva in una logica di recupero e di parziale compensazione degli imprenditori, stante la previsione normativa recata dall’art. 30 della legge regionale 3/2002, secondo cui i contratti di servizio, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione contengono, tra l’altro, comma 8 lett. l), le eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;

g.6.) anche tale documento processuale evidenzierebbe il contrasto tra quello che emerge dalla sentenza, la onnicomprensività, e la verità processuale, il documento, la citata sentenza n. 838/2006, che esclude detta onnicomprensività, in quanto gli importi del contratto, riveniente dallo schema approvato con DGR n. 4883/2002 del 25 ottobre 2002, valido ed efficace per il citato periodo 1° dicembre 2003-31 luglio 2014, erano pari a quelli precedentemente corrisposti a titolo di contributi di esercizio;

g.7.) inoltre, a proposito della precedente sentenza n. 4827/2024, il Giudice dell’impugnazione, in merito al contratto di servizio del 23 dicembre 2002, ha ritenuto, capo 6.2.3 della sentenza, che “quest’ultimo costituisce la decisiva novità (oltre l’entrata in vigore nel nuovo Regolamento (CE) n. 1370/2007) che rende non (più) riferibili al rapporto tra la SITA e la Regione Campania le affermazioni in atto e in diritto di cui alla sentenza n. 4827/2014”; anche tale problematica non ha costituito un punto controverso della questione, essendosi limitata l’appellante con l’istanza del 19 gennaio 2024 ad evidenziare solo l’intervento manipolativo operato dalla Regione di siffatta decisione; nel riferirsi alla medesima pronuncia, la stessa aveva falsamente affermato (pag. 4 della propria memoria del 9 dicembre 2023) che “per il periodo successivo al 2002, in cui i rapporti sono stati regolati non più da concessione ma da contratto ponte, la pretesa è stata ritenuta infondata”; è vero, invece, che la sentenza n. 4827/2014 ha ritenuto che “per il periodo successivo al 2002, nel vigore dei contratti ponte stipulati con l’amministrazione regionale, l’odierna appellante incidentale avrebbe dovuto, invece, invocare la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, dovendosi fare applicazione di quanto disposto dall’art. 14, del regolamento CE 1191/1969. Infine, il Giudice dell’appello ha escluso l’applicabilità della disposizione recata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 77/1989, legge n. 160/1989, che prevede tuttora il ripiano delle minori entrate determina dalle agevolazioni tariffarie imposte, in quanto la medesima “disposizione era destinata ad operare su un piano differente rispetto a quello dei rapporti tra la committenza e la singola impresa di TPL, all’epoca regolati da concessioni di servizio pubblico. Essa individua il soggetto giuridico tenuto a corrispondere, attraverso l’erogazione di finanziamenti alle aziende interessate, le adeguate compensazioni in ragione delle facilitazioni tariffarie imposte, collegate ad obblighi di servizio pubblico, gravanti sul concessionario”, (punto 6.2.1 della sentenza);

g.8.) vale a dire, che la citata norma, art. 1, comma 3, della legge 160/1989, di conversione del decreto-legge 77/1989, si applica solo se il rapporto sia retto da una concessione di servizio pubblico e non dal contratto, che, in uno al Regolamento CE n. 1370/2007, costituisce la decisiva novità che rende inapplicabili le norme recate dall’art. 1, comma 3, della prefata legge n. 160/1989 (capo 6.2.3 della sentenza);

g.9.) vi sarebbe un evidente errore di diritto dato dalla violazione o mancata applicazione dell’art. 46 della legge regionale 3/2002 che non viene eccepito, ma si evidenzia che anche in relazione ai documenti, contratto ponte del 23 dicembre 2002 e relativa sentenza n. 838/2006, acquisiti al giudizio, il Giudice dell’appello sarebbe incorso nell’errore di fatto revocatorio derivato dalla omessa/errata lettura, errore sensoriale, dispercezione, del contenuto meramente materiale di detti documenti, che l’ha indotto a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto obiettivamente inesistente, in quanto risulterebbe ictu oculi che il contratto ponte prorogava la concessione in atto al momento della stipula del medesimo, rectius, la proroga della concessione era subordinata ex art. 46 della legge regionale 3/2002, alla sottoscrizione di detto contratto ponte, ritenuto dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza 838/2006, “accessivo ad una concessione di pubblico servizio, per il quale vige l’opposto principio della normale invariabilità del canone concessorio”;

g.10.) anche la questione dell’art. 46 della legge regionale 3/2002 sarebbe riconducibile correttamente nel paradigma normativo dell’errore di fatto revocatorio previsto nell’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in quanto determinata, anch’essa, dalla evidente mancata lettura, errore sensoriale, dispercezione, del contenuto meramente materiale delle premesse del contratto ponte del 23 dicembre 2002, le quali affermano, tra l’altro, “che l’art. 46 della L.R. ha previsto una proroga della concessione in essere fino al 31/12/03 previa formalizzazione di uno specifico contratto ponte da sottoscrivere …..”.

g.11.) risulta dagli atti del processo che l’applicabilità dell’art. 1, comma 3, della legge 160/1989 solo nelle concessioni di servizio pubblico non ha costituito oggetto di dibattito tra le parti, in quanto l’appellante non ha potuto replicare alla memoria regionale del 9 dicembre 2023, essendo quella di SITA SUD del 19 gennaio 2024 “istanza stralcio”, come afferma la stessa sentenza n. 6844/2024 (punto 2.3), che non contiene alcuna replica, nemmeno generica, all’eccezione proposta dalla Regione con la memoria del 9 dicembre 2023, secondo cui dal 1° gennaio 2003 il rapporto è disciplinato dal contratto ponte e non dalla concessione, la quale avrebbe potuto consentire l’applicabilità dell’art. 1, comma 3, della legge n. 160/1989, nel periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2015, oggetto del ricorso.

6. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Va ricordato che la revocazione, nell’ambito del processo amministrativo, è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.

6.1. Quanto, poi, alla revocazione per errore di fatto, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, per errore su un punto controverso della decisione si intende quello formatosi su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del Giudice; per errore revocatorio, rilevante ai fini dell’impugnazione, si intende invece quello che deriva da un mero abbaglio dei sensi, ovvero consiste in un “contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa”, contrasto immediatamente rilevabile come tale (Consiglio di Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6304).

6.2. È noto che l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:

a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

b) attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2431).

6.3. Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006; Sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5983).

6.4. In definitiva, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali. Esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640).

6.5. Così, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4) c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o a eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053). Ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.

6.6. In tutti questi casi non è possibile censurare la decisione tramite il rimedio eccezionale della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento (Consiglio di Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6304).

7. Tanto premesso, nel caso di specie nessuna delle critiche alla sentenza impugnata con il rimedio della revocazione coglie nel segno.

7.1. Anzitutto, la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa relativi alla materia del contendere appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere considerata un errore di fatto perché ciò significherebbe trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 marzo 2021, n. 2505).

7.2. In secondo luogo, la stessa ponderosità degli argomenti della ricorrente dimostra ictu oculi che si versa ben al di fuori del perimetro della “rilevabilità con immediatezza”. Il ricorso consta di 63 pagine (cui sommare una memoria di 17 pagine depositata il 19 marzo 2025, un’istanza per il superamento di limiti dimensionali depositata il 16 dicembre 2024 e un’altra istanza depositata il 7 aprile 2025) che contiene argomentazioni che vanno ben al di là del concetto di errore che deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

7.3. Tutto l’argomentare della ricorrente, lungi dal rilevare abbagli dei sensi, sviste, errori percettivi, è teso, in modo evidentissimo, a contestare l’attività di valutazione del Giudice e si risolve in quella che si può definire una paradigmatica richiesta di un terzo grado di giudizio.

7.4. La sentenza di cui è chiesta la revocazione si è ampiamente espressa su tutte le questioni dedotte e le critiche alla stessa non tengono conto, in particolare, dei chiarissimi punti n. 3, n. 4.1 e 6.2.4. La ricorrente insiste sulla propria infondata tesi con argomentazioni già ampiamente esaminate dal Giudice e che si risolvono in una critica, lo si ribadisce, che in alcun modo evidenzia errori di fatto. Si tratta di argomentazioni non gradite alla parte ricorrente ma, di certo, né viziate da errori di fatto o da inesistenti falsità, falsità su cui la ricorrente insiste infondatamente nel ricorso per revocazione, con argomentazioni che si risolvono in critiche (peraltro manifestamente infondate) alle conclusioni cui è giunto il Giudice con motivazione chiara e lineare, e che reitera nella memoria depositata il 19 marzo 2025. Si leggono passaggi del ricorso, per esemplificare, quali: “Per le diverse violazioni del giudicato, per le allarmanti false affermazioni riportate in sentenza, che hanno inciso negativamente sulla complessiva attività valutativa del Giudice dell’appello, per l’evidenziato “creazionismo giudiziario” degli artt. 104 e 345 dei due codici di rito, per la ripetuta violazione dei principi 61 regolatori del processo e dell’art. 2 del cod. proc. amm. noi riteniamo il processo de quo non rispettoso del dettato costituzionale dell’art. 111” (pagina 60).

7.5. Vi sono poi censure che si appuntano sull’interpretazione del contratto, sulla interpretazione e/o applicazione di norme di legge, sull’applicazione di norme processuali e si tratta di censure che, anche in questo caso, si risolvono in critiche all’impostazione della sentenza ma certo di non di errori di fatto. L’errore di fatto revocatorio non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 novembre 2025 n. 8595).

8. Per tutto quanto precede il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 13.11.2025 n. 8894

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