*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gestore del Fondo di garanzia per le PMI e PMI fallita, nessuna solidarietà passiva in favore della Banca finanziatrice

*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gestore del Fondo di garanzia per le PMI e PMI fallita, nessuna solidarietà passiva in favore della Banca finanziatrice

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d. lgs. 123/1998, 1203 cod. civ., 61 e 62 l. fall. e 24, comma 33, l. 449/1997: il credito azionato dall’agente di riscossione non rappresenta – sostiene parte ricorrente – un duplicato di quanto eventualmente la banca finanziatrice abbia fatto valere insinuandosi al passivo, ma ha natura autonoma, in quanto sorge al momento dell’escussione della garanzia nei confronti di (OMISSIS); l’escussione determina l’estinzione del credito vantato dalla banca finanziatrice, cosicché, ove quest’ultima non abbia provveduto a presentare una dichiarazione volta a ridurre l’ammontare del proprio credito ammesso per la parte estinta, è onere della curatela rettificare lo stato passivo.

(OMISSIS) non è un coobbligato solidale del debitore, ma si accolla, per legge, il pagamento della concessione di un beneficio alla società in bonis e si surroga per legge, in via privilegiata, nella posizione della banca finanziatrice, che deve decurtare il credito ammesso.

5. Il motivo è fondato nei termini che si vanno a illustrare.

5.1 Si evince dal provvedimento impugnato che (OMISSIS) Banca aveva erogato a (OMISSIS) s.r.l. tre finanziamenti garantiti per l’80% da (OMISSIS), quale ente gestore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e che (OMISSIS) Banca, a seguito del parziale inadempimento da parte di (OMISSIS) s.r.l. dell’obbligazione di restituzione del finanziamento e della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, aveva escusso la garanzia prestata da (OMISSIS), la quale aveva versato all’istituto di credito la somma di € 115.972,73.

(OMISSIS), dopo aver estinto il credito garantito di (OMISSIS), si era surrogata a mente dell’art. 1203 cod. civ. nei diritti del creditore per le somme erogate per effetto dell’escussione della garanzia, insinuandosi al passivo della società fallita a seguito di iscrizione esattoriale ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998.

5.2 Il quadro normativo a cui occorre fare riferimento per la soluzione della questione posta dal mezzo in esame è costituito dalle seguenti norme.

L’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il (OMISSIS) Spa «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese».

L’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 giugno 2005 (in G.U. n.152 del 2/7/2005) ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nel senso che:

a) la «garanzia diretta è concessa» alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1);

b) «la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese» (comma 2);

c) «la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione» (comma 3);

d) «in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.

Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46» (comma 4).

L’art. 9 d. lgs. 123/1998 stabilisce, infine, che «nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto» (comma 4); «per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni» (comma 5).

5.3 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la garanzia diretta è concessa dal Fondo alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l’erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e ss. cod. civ.; in caso di inadempimento delle P.M.I. il soggetto finanziatore può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 cod. civ. (cfr. Cass. 261/2022), anche accedendo al concorso, in caso di fallimento.

Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass. 3025/2021).

5.4 Dunque, l’elemento caratterizzante dell’intervento del fondo sta nella natura pubblicistica della garanzia, prestata con funzione di sostegno alle imprese, e nell’oggetto della stessa, che non è l’adempimento di un’obbligazione altrui, ma il credito della banca e il suo recupero (in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 100, l. 662/1996, secondo cui il Fondo intende «assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»), struttura a cui consegue l’estraneità del fondo rispetto al rapporto esistente fra banca creditrice e PMI debitrice.

Allora, (OMISSIS), quale gestore del Fondo di garanzia, non è affatto coobbligato solidale ex artt. 1292 e ss. cod. civ. con il debitore principale fallito, in quanto, secondo la disciplina propria di questa tipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, non ha garantito quest’ultimo, ma il soggetto finanziatore; di conseguenza, contrariamente a quanto erroneamente assunto dal tribunale, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2, l. fall. e il principio richiamato all’interno del decreto impugnato (Cass. 3216/2012) è un fuor d’opera rispetto alla fattispecie presa in esame.

Ne discende che nessun limite può porsi all’esercizio del diritto di surroga legale previsto dalla normativa appena ricordata e che è priva di diretta incidenza la circostanza che il soggetto finanziatore non sia stato soddisfatto dal Fondo in misura corrispondente all’intero debito del fallito, risultando il Fondo estraneo a detto rapporto (cfr. in fattispecie diversa, ma con evidente assimilabilità, Cass. 6708/2021).

Nemmeno può imputarsi al Fondo l’adempimento solo parziale dell’obbligazione del debitore fallito, perché il Fondo assiste l’investimento con una garanzia diretta che copre (non integralmente, ma) in misura variabile tra il 60% e l’80% l’importo dell’esposizione del soggetto finanziatore richiedente nei confronti della P.M.I. e nella medesima misura assolve integralmente la propria obbligazione di garanzia in favore del soggetto finanziatore, in caso di inadempimento della P.M.I., senza che rilevi l’eventuale residua obbligazione rimasta insoddisfatta di quest’ultima.

5.5 Rimane di conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso (con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione del fatto che l’insinuazione al passivo di ADER non costituisce una duplicazione del credito).

6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ., I, ord. 10.11.2025, n. 29599

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