Ritenuto
Che il ricorso è inammissibile, come eccepito dalla difesa comunale, in quanto non notificato al manifestamente controinteressato dott. Stefano Ciattaglia (per essere nominativamente indicato sia nell’istanza 20 giugno 2025, sia nella risposta comunale del 5 agosto 2025 di declaratoria di inammissibilità dell’istanza), individuato come possibile destinatario di azione di responsabilità, in violazione dell’art. 116 c. 1 c.p.a. (“nel giudizio sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, instaurato con il ricorso ex art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241, i terzi sul cui interesse alla riservatezza la domanda incide direttamente sono controinteressati necessari, per cui, la mancata notificazione del ricorso agli stessi ne determina l’inammissibilità (Cons.St., sez.V, 2 dicembre 1998, n.1275; Ad.Pl., 24 giugno 1999, n.16; sez.VI, 8 novembre 2000, n.6012)”, T.A.R. Marche, Sez. I, 22 aprile 2005, n. 39; idem, T.A.R. per la Sicilia, Catania, sez. I, 2 luglio 2021, n. 2170);
Che possa prescindersi dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale (relative alla già intervenuta disponibilità dei documenti richiesti, prima della proposizione del ricorso e al difetto di legittimazione dell’istante), anche in considerazione della dichiarazione a verbale in udienza di parte ricorrente, di sopravvenuto difetto di interesse, essendo state, nella sostanza, soddisfatte le proprie esigenze informative;
Che il ricorso andrebbe, comunque, dichiarato improcedibile verso la nota comunale di diniego del 5 agosto 2025, poiché tale diniego è stato “superato” dal diniego tacito maturato il 5 settembre 2025, rispetto all’istanza di riesame del 6 agosto 2025; andrebbe, anche, dichiarato inammissibile verso il diniego tacito maturato il 5 settembre 2025, in quanto il ricorso è stato notificato prima della sua maturazione;
Che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, comunque improcedibile;
Che le spese vanno regolate, in parte, secondo soccombenza, con liquidazione nel dispositivo
TAR MARCHE, II – sentenza 08.11.2025 n. 913