1. La ricorrente, ditta che opera nel settore della commercializzazione di prodotti zootecnici, rappresenta in punto di fatto, per quanto di interesse, quanto segue: a) di aver partecipato al bando, approvato dal Comune di Maniace con determina n. -OMISSIS-, per l’assegnazione in locazione di n. 1 opificio; b) che con determina n.-OMISSIS- il Comune disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta; c) di avere iniziato i lavori di recupero e messa in sicurezza del capannone rendendolo idoneo all’uso; d) di avere effettuato tutti i versamenti richiesti in favore dell’ente e di avere prodotto la polizza assicurativa; e) di avere acquistato i macchinari necessari per la realizzazione del nuovo progetto di produzione di prodotti zootecnici; f) di avere inviato in data 8 febbraio 2024 al Comune la documentazione richiesta per la stipula del contratto di locazione; g) che con nota prot. n. -OMISSIS-il Comune comunicava il preavviso di diniego alla stipula del contratto di locazione, ritenendo che la ditta fosse priva dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016(vigente ratione temporis); h) con nota prot. n. -OMISSIS-, la ricorrente formulava le proprie osservazioni rappresentando che nessuno dei reati accertati era riconducibile alle fattispecie dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che per detti reati era stata, comunque, avanzata istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Catania; i) con nota prot. n. -OMISSIS-la ricorrente chiedeva la conclusione del procedimento amministrativo, evidenziando di aver ottenuto il provvedimento di estinzione dei reati dal Tribunale di Catania in data -OMISSIS- l) in data 25 febbraio 2025, il Comune notificava la revoca dell’aggiudicazione definitiva.
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha formulato le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016; violazione dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
La ricorrente deduce, in sintesi:
a) un ingiustificato ritardo (ben due anni) nella stipula del contratto e nella verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria;
b) il difetto di motivazione del provvedimento di revoca in violazione degli artt. 3 e 21 quinquies della L.241/90, atteso che l’amministrazione si è limitata ad affermare che “le condotte poste in essere dal titolare della ditta aggiudicataria rientrano tra le fattispecie previste dal codice degli appalti ai fini di quanto in oggetto”, senza indicare quali requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/16 fossero mancanti in capo all’aggiudicatario, né quali condotte del titolare della ditta siano state ritenute in contrasto con il codice degli appalti. Inoltre, la motivazione non recherebbe alcun riferimento alle ragioni di pubblico interesse prevalenti rispetto all’interesse del privato;
c) il Comune avrebbe omesso di considerare che il sig. -OMISSIS- ha ottenuto dal Tribunale di Catania il provvedimento di estinzione dei reati, peraltro assai risalenti nel tempo, e ne ha dato conoscenza al Comune stesso prima della conclusione del procedimento amministrativo.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Maniace e con memoria depositata il 6 maggio 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.
4. In data 10 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha replicato alle difese avversarie.
5. Alla pubblica udienza in data 22 ottobre 2025, la causa è stata discussa e posta in decisione,
6. Ritiene il Collegio fondato, con valenza assorbente, il prospettato vizio di difetto di motivazione.
Rileva sul punto il Collegio che secondo costante e condivisibile giurisprudenza il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva di una gara – indetta nel caso di specie per l’affidamento in locazione di un immobile di proprietà comunale – deve fornire una motivazione specifica e adeguata con riferimento ai presupposti previsti dall’art. 3 e dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, avuto riguardo alla consistenza e all’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario.
L’indicazione delle ragioni sottese alla revoca dev’essere profonda e convincente, dando conto altresì dei motivi della prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 14/07/2022, n.5991; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 giugno 2019, n. 4461; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I , 13 luglio 2018, n. 36).
Applicando i riportati principi ermeneutici alla fattispecie in esame, emerge che l’atto di autotutela si sia limitato a motivare la revoca dell’aggiudicazione rappresentando soltanto che “-le condotte poste in essere dal titolare della ditta aggiudicataria rientrano tra le fattispecie previste dal codice degli appalti ai fini di quanto in oggetto; la posizione assunta dal Comune e contenuta dal citato preavviso di diniego risulta indirettamente confermata con la presentazione dell’istanza di riabilitazione; -che è la stessa ditta aggiudicataria a confermare nella nota di osservazioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 80 richiamato, che «l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione”, con un evidente deficit motivazionale, considerata, per un verso, la genericità del mero richiamo alla riconducibilità delle condotte alle fattispecie previste dal codice degli appalti e, per altro profilo, avuto riguardo allo stato di avanzamento della procedura, considerato che al ricorrente è stato anticipatamente consegnato il capannone sul quale egli, come documentato in atti, ha già eseguito lavori.
Si aggiunga, in ogni caso, che le condanne penali riportate dal ricorrente oggetto della sentenza n. -OMISSIS- e cioè il concorso nel reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. e il concorso nel reato di tentata truffa aggravata ex art. 640 c.p., non ricadono tra i reati tassativamente elencati dall’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, la condanna per i quali comporta obbligatoriamente l’esclusione della impresa dalla gara.
Dette ipotesi di reato avrebbero al più potuto rilevare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, che consente all’amministrazione di escludere il concorrente che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza sulla norma ratione temporis vigente, in tal caso non sono ammessi automatismi espulsivi e l’amministrazione comunale avrebbe dovuto, piuttosto, compiere una valutazione discrezionale sulla rilevanza in concreto delle condotte poste in essere dal ricorrente, circa l’idoneità di queste ad incidere negativamente sulla sua integrità e affidabilità con riferimento all’esecuzione del contratto (Cons. Stato, A.P. 28/8/2020, n. 16; Sez. V, 29/11/2022, n. 10504; 27/9/2022, n. 8336; Sez. III, 6/12/2021, n. 8159); valutazioni di cui non v’è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato.
7. Il ricorso è pertanto fondato, con conseguente annullamento del gravato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
TAR SICILIA – CATANIA, III – sentenza 06.11.2025 n. 3131