1. È controversa la legittimità della deliberazione n. -OMISSIS-, con la quale il consiglio comunale di Cercola ha revocato ai ricorrenti l’incarico di componenti del collegio dei revisori dei conti.
1.1 La revoca è motivata in ragione della contestazione di molteplici e gravi inadempienze ai sensi dell’art. 87, comma 2, del Regolamento di Contabilità del Comune e, in particolare in ragione dei ritardi e del costante aggravio procedimentale nello svolgimento dei propri compiti, che avrebbero pregiudicato il funzionamento dell’Ente, compromettendo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ed incidendo sulla stessa gestione economico finanziaria.
1.2 Avverso tale atto insorgono i ricorrenti articolando plurime censure di violazione di legge (segnatamente: artt. 235 e 239 D.lgs. n. 267/2000; art. 84, comma 7, e 85, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Contabilità del Comune di Cercola; Violazione e falsa applicazione L. 241/90) ed eccesso di potere per più profili (Difetto di istruttoria; Irragionevolezza ed illogicità manifesta; Sviamento), formulando istanza risarcitori per la corresponsione dei compensi non percepiti a causa della illegittima azione amministrativa.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Cercola, difendendo la legittimità della impugnata deliberazione consiliare e instando per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria del 16 luglio 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’assenza dei presupposti legali per l’esercizio del potere di revoca del Collegio dei revisori, lamentando che l’unica ipotesi tassativamente prevista dall’art. 235, comma 2, TUEL sarebbe connessa al ricorrere di un unico caso di inadempienza e, in particolare, alla mancata presentazione della -OMISSIS-, entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d).
Nella specie, detti presupposti non sarebbero integrati, avendo il Collegio dei revisori provveduto tempestivamente alla presentazione della relazione al rendiconto, mentre le ulteriori motivazioni addotte dal Consiglio sarebbero “del tutto infondate e arbitrarie”.
Il primo motivo è infondato.
A ben vedere, con la prospettazione ricorsuale si cerca di limitare l’ambito di applicazione dell’art. 235, comma 2, TUEL alla sola ipotesi tipizzata di inadempimento, ivi espressamente contemplata, per cui “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della -OMISSIS- entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d)”.
Tuttavia, a ben vedere, detta ipotesi rappresenta solamente una specificazione delle possibili inadempienze del Collegio dei revisori che, quale organo di controllo interno, è tenuto, a mente dell’art. 239 del T.U.E.L, comma 1, lettera a), a svolgere, tra l’altro, una generale “attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento”.
Dunque, le richiamate disposizioni normative, nella loro combinata applicazione, non escludono, ma anzi, consentono che il provvedimento di revoca possa essere correlato a inadempienze ulteriori dell’Organo di revisione, purché siano idonee a far venir meno il rapporto collaborativo e di fiducia con l’organo di revisione.
Ed invero, se è vero che “l’ente comunale non può revocare ad nutum l’incarico di revisore dei conti per motivi di contrasto con le scelte dell’Amministrazione, poiché in tal caso sarebbe alterato il corretto rapporto tra controllore e controllati, che spetta all’organo di revisione assicurare”, tuttavia, ben può la revoca essere connessa alla valutazione di altre circostanze di inadempimento la cui gravità e idoneità a determinare la rottura del rapporto collaborativo con l’ente emergano dalla motivazione dell’atto di revoca, che deve essere completa ed adeguata e non deve risultare viziata da eccesso di potere od illogicità.
In tal caso, è evidente che all’Organo consiliare – diversamente dalla ipotesi tipizzata della -OMISSIS-, di per sé idonea a fondare la revoca in ragione della sua stimata gravità e rilevanza, sulla base di una valutazione compiuta a monte direttamente dal Legislatore – sia richiesto un maggiore sforzo motivazionale, con l’esplicazione delle ragioni per cui le violazioni commesse rispetto ai propri compiti e doveri istituzionali siano tali da determinare la necessità della revoca. Dunque, “in base alle norme richiamate, rilevano le condotte dell’organo di revisione che, omettendo o gravemente ritardando il regolare compimento delle attività e delle funzioni previste dal citato art. 239, comma 1 (nonché delle altre eventualmente previste dallo statuto dell’ente locale ai sensi del comma 6), impediscano od ostacolino il funzionamento dell’organo consiliare. Evidentemente, la sanzione è funzionale ad assicurare il buon andamento della p.a. ai sensi dell’art. 97 Cost” (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2785/2018 del 09.5.2018).
4.2 Con il secondo motivo i ricorrenti contestano le ragioni poste a base della revoca e, segnatamente, la violazione dell’art. 84, comma 7, del Regolamento di contabilità, per cui: “prima della formalizzazione definitiva del rilievo dell’organo deve acquisire chiarimenti dal o dai responsabili a cui la grave irregolarità appare addebitabile”.
Nella prospettazione di parte, il Collegio dei revisori avrebbe “rimarcato l’esistenza di una grave irregolarità risalente nel tempo”, come sarebbe evincibile dalla nota del Responsabile del Servizio ERP, prot. n.-OMISSIS-, limitandosi “a constatare l’esistenza di tale pregressa inadempienza”, avendo sempre avuto un “atteggiamento collaborativo”.
Secondo i ricorrenti non sarebbe possibile ravvisare alcun inadempimento dei propri doveri: al contrario, il Collegio avrebbe “rimarcato l’esistenza di una grave irregolarità risalente nel tempo”, sollecitandone la risoluzione con professionalità e diligenza, assumendo un atteggiamento collaborativo con il Consiglio e sollecitando quest’ultimo a porre rimedio alla grave irregolarità riscontrata, al precipuo scopo di tutelare le finanze dell’Ente e che, ciò nonostante, non si dava prova di aver intrapreso azioni utili al recupero delle morosità.
Anche tale motivo è infondato.
Contrariamente a quanto prevede l’art. 84, comma 7, del Regolamento di contabilità – il quale prescrive al Collegio dei Revisori, prima della formalizzazione definitiva del Referto, di attivare un contraddittorio per l’acquisizione di chiarimenti dal responsabile – dalla documentazione allegata in atti dagli stessi ricorrenti, è emerso che non è stata avviata alcuna interlocuzione con l’ente prima del -OMISSIS-.
Invero, come sottolineato nelle memorie difensive dell’ente, a cui non è seguita replica, l’unico atto che precede il referto è la relazione prot. n.-OMISSIS- del responsabile del servizio Erp, che illustra la proposta di Regolamento per il recupero della morosità, allegata alla stessa relazione, e le misure amministrative concrete in essa contenute.
Il Collegio ha invece proceduto a formalizzare il Referto senza svolgere ulteriore attività istruttoria e senza chiedere chiarimenti in merito agli uffici, dunque, prescindendo del tutto da quanto esposto nella relazione del Responsabile ERP sebbene da tale relazione fosse emersa una proposta di Regolamento volta al recupero delle morosità attraverso disposizioni stringenti, per consentire l’incameramento di crediti non ancora prescritti a favore delle finanze comunali.
Dunque, a ragione è stata contestata l’impossibilità per il Consiglio Comunale di avere una cognizione compiuta della vicenda, avente notevole rilievo per l’Ente.
È evidente che, in relazione alla specifica contestazione di violazione dell’art. 84, comma 7, Reg. Cont., disciplinante la fase precedente all’emissione del Referto medesimo, non possono assumere rilievo ai fini che ne occupano i documenti successivi al Referto (datati -OMISSIS-).
4.3 Sono infine infondati gli ulteriori motivi, con cui, in estrema sintesi, il Collegio dei revisori contesta la deliberazione di revoca nella parte in cui richiama plurime inadempienze riferite a differenti disposizioni del Regolamento di Contabilità.
Le censure sono nel complesso infondate in quanto, da quanto emerso in atti, il Consiglio comunale, lungi dall’opporsi al controllo effettuato dai revisori, ha inteso piuttosto mettere in luce un generale atteggiamento poco collaborativo che, a ben vedere, è trasparso da più elementi richiamati in delibera e, segnatamente:
– dalla mancata tempestiva espressione del parere sul bilancio entro 10 giorni dal ricevimento, essendo decorsi -OMISSIS- dalla data di trasmissione dello schema di Bilancio di previsione ai fini della formulazione del previsto parere (-OMISSIS-, cfr. nota di richiesta integrazione prot. n. -OMISSIS-, e ulteriori dieci dal -OMISSIS-), in uno ad un atteggiamento dei Revisori stigmatizzato dall’ente in quanto poco sollecito e ritenuto imprudentemente volto a rimandarne l’approvazione del bilancio e gli adempimenti conseguenziali al -OMISSIS-, sebbene la proroga legislativa, prospettata dagli stessi come certa, fosse stata solo annunciata e non confermata;
– alla documentata scarsa propensione di fornire “consulenza agli uffici per risolvere problemi contabili” nonché alla mancata informativa delle sedute del Collegio al fine di consentire che alle stesse potessero assistere il Sindaco, il Segretario Comunale e il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 83, comma 3, viepiù a fronte della richiesta avanzata dal Responsabile del Servizio Finanziario per un confronto, nella distinzione dei ruoli, tra Collegio dei Revisori e Amministrazione Comunale, sulle azioni correttive riferite allo schema di Bilancio di previsione -OMISSIS-, al quale l’Organo di revisione risulta essersi ingiustificatamente sottratto.
5. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è respinto e, conseguentemente, anche la connessa istanza risarcitoria, formulata in relazione all’asserita illegittima attività amministrativa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 06.11.2025 n. 7159