Giurisdizione e competenza – Ammissibilità della correzione della sentenza contenente un refuso grafico rilevato d’ufficio in sede collegiale

Giurisdizione e competenza – Ammissibilità della correzione della sentenza contenente un refuso grafico rilevato d’ufficio in sede collegiale

Considerato che il paragrafo 10.3 della sentenza di questa Sezione n. 675 del 2025 – in esito a una citazione testuale del precedente in termini di cui alla sentenza di questo “C.g.a.r.s. 27 febbraio 2012, n. 212” e nel richiamare “il contenuto minimo essenziale del diritto dominicale” per quale estrinsecato dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale – reca la specificazione che trattasi di un concetto “che può non comprendere – quantomeno e inter alia – la permanenza, in capo al proprietario che non venga espropriato, dello ius excludendi alios”;

Ritenuto che, dalla piana lettura di tale passo della motivazione, appare di immediata percezione la sussistenza, con assoluta evidenza, d’un refuso grafico (errore materiale di scritturazione), consistito nell’omissione della doppia negazione retorica – “non può non comprendere” (in luogo della negazione singola che ivi si legge: “può non comprendere”) – ciò essendo plasticamente dimostrato, oltre che dal significato complessivo della frase e dal contesto in cui essa è inserita, in specie dalle parole subito susseguenti (“– quantomeno e inter alia –”): le quali attestano che si stava certamente indicando un requisito che non possa mai mancare, tra gli altri (plurimi e minimali); e non invece un requisito che, come apparentemente si legge, potrebbe pure non esserci (“può non comprendere”);

Ritenuto che, per una più agevole e diretta percezione dell’argomentazione ivi svolta, è opportuno procedere alla correzione di detto errore materiale;

Rilevato che – nonostante l’art. 86 del c.p.a. disciplini un procedimento di correzione di “omissioni o errori materiali” svolgentesi soltanto su domanda e impulso delle parti o di una di esse – l’art. 391-bis del c.p.c. prevede che, per “la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione”, “la correzione … può essere [anche] rilevata d’ufficio dal giudice” (evidentemente perché si tratta di quello di ultimo grado, com’è del resto anche questo Consiglio, e non essendo dunque possibile che il refuso sia corretto in sede di gravame);

Rilevato altresì che – nonostante l’ambiguità dogmatica della conclusione, rispetto all’art. 39 c.p.a. che sembrerebbe sempre condizionare l’eterointegrazione del codice amministrativo alla riscontrata sussistenza di una lacuna legis (la norma si apre infatti con la locuzione “Per quanto non disciplinato dal presente codice”) – l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha più volte affermato “che la procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d’ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa (in termini, v. i decreti collegiali del Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533; Sez. IV, n. 2358 del 2004), ed in ogni tempo (v. l’art. 391-bis, prima comma, del codice di procedura civile, applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, decreto 7 febbraio 2017, n. 533, cit.)” (cfr. A.P., decr. coll. 3 gennaio 2023, n. 1; 17 giugno 2024, n. 13);

Ritenuto, pertanto, che non sia implausibile che anche questo Consiglio, in sede collegiale, decida di procedere d’ufficio alla correzione del prefato errore materiale, nel senso che la frase «[…] (contenuto minimo essenziale che può non comprendere […]», debba essere corretta nei seguenti termini: «[…] (contenuto minimo essenziale che non può non comprendere […]».

CGA, GIURISDIZIONALE – ordinanza 05.11.2025 n. 855

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