Giurisdizione e competenza – Notifica dell’atto nulla e onere della conoscenza a pena di decadenza dell’opposizione agli atti esecutivi

Giurisdizione e competenza – Notifica dell’atto nulla e onere della conoscenza a pena di decadenza dell’opposizione agli atti esecutivi

1. Va premesso che – in base ai principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020; n. 10718/2023) ed in considerazione della infondatezza del ricorso, di cui si verrà a dire – è superflua la verifica della sua notifica a G. A. e a P. L. A. (i quali, come emerge dalla sentenza impugnata, erano stati parti del giudizio di merito, pur essendo rimasti contumaci), litisconsorti contumaci della presente opposizione formale.

2. Ciò posto, la (OMISSIS) s.a. articola in ricorso due motivi.

2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: <<ex art. 360, n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 156,480 e 617 c.p.c.>> nella parte in cui il Tribunale – dichiarando inammissibile l’opposizione – ha obliterato la sua doglianza riferita all’illegittimità della procedura esecutiva per non essere stata preceduta dalla notificazione dell’atto di precetto o, in via del tutto gradata, per doversi ritenere detta notificazione radicalmente nulla.

Invocando principi affermati da questa Corte, osserva che, se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito.

Sottolinea che essa società, non avendo ricevuto alcuna notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, mai è stata messa in condizione di valutare la legittimità delle pretese azionate dal creditore procedente; e, in caso di ipotetica legittimità della pretesa medesima, effettuare un pagamento spontaneo.

Insiste nel sostenere che la procedura esecutiva avrebbe dovuto e dovrebbe essere dichiarata improcedibile, non avendo potuto essa effettuare dette attività e, ancor prima, essendo carente qualsivoglia notificazione degli atti necessariamente propedeutici all’instaurazione della procedura esecutiva.

2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia <<ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 77,142,145,160,555,617 c.p.c. e 2697 c.c.>> nella parte in cui il Tribunale di Roma, argomentando sulla notifica dell’atto di pignoramento, ha obliterato anche le doglianze relative alla notificazione dell’atto di pignoramento.

Sottolinea che: a) la notificazione dell’atto di pignoramento è stata richiesta ed effettuata (non presso una sua ipotetica sede italiana, ma) solo nei riguardi di un suo altrettanto ipotetico (ma, inesistente) rappresentante legale; b) la notificazione non è neanche avvenuta in Milano (ove, a dire del Tribunale di Roma, vi sarebbe stata una sua sede) ma in Svizzera, nazione dove mai essa società ha mai avuto una sede o uno stabilimento; c) G. N. S. non ha mai avuto con essa società alcun rapporto , ragion per cui appare singolare che lo stesso sia stato qualificato come suo “legale rappresentante”; d) gli unici soggetti muniti di poteri e cariche erano sempre stati esclusivamente E. E. D., F. A. G. e M. V.; e) l’atto di pignoramento era stato notificato nei confronti di persona fisica del tutto estranea ad essa società; f) la notificazione del pignoramento avrebbe potuto essere effettuata esclusivamente ex art. 142 c.p.c. presso la sua sede, sita in Panama.

In definitiva, secondo la ricorrente, la notifica dell’atto di pignoramento dovrebbe essere ritenuta inesistente o quanto meno nulla. Con la conseguenza che essa società non ha potuto: né valutare la legittimità delle pretese azionate dal creditore procedente; e neppure, in caso di ipotetica legittimità della pretesa medesima, effettuare un pagamento spontaneo.

3. Il primo motivo non è fondato.

3.1. Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte ormai da quasi un decennio hanno affermato (Sez. Un., n. 14916/2016) che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice.

In altri termini, la categoria dell’inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell’atto, ovvero quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Senonché questa Corte ha ripetutamente precisato (cfr., tra le tante, Cass. n. 19932/2024n. 18723/2017 e n. 7051/2012) che, in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l’opponente ha l’onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione.

Dando corretta applicazione al suddetto principio (peraltro espressamente richiamato nella sentenza impugnata), il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto l’opponente neppure nella fase di merito aveva ottemperato <<all’onere di indicare e provare il momento – in ipotesi diverso dalla data di notifica dell’atto di pignoramento che assume nulla – in cui abbia avuto la conoscenza legale o di fatto dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione>>.

In definitiva, a fronte di tale difetto probatorio, è irrilevante stabilire se il difetto notificatorio, denunciato nel motivo in esame, abbia integrato una ipotesi di nullità o di inesistenza dell’atto (in particolare, neppure nel secondo caso potendosi sottrarre la parte all’onere di esperire l’opposizione entro il relativo termine perentorio).

3.2. Sotto altro profilo, vero è che, come rileva parte ricorrente, se nel corso di un procedimento esecutivo si verifica un error in procedendo, occorre distinguere:

– l’ipotesi dell’errore procedurale, che vizia un atto, ma non impedisce al processo di raggiungere il suo scopo (ipotesi che ricorre, ad esempio, nel caso di termine non rispettato o nel caso di carenza, in un atto di parte o in un provvedimento del giudice, d’un requisito formale): in tale ipotesi il vizio va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento dell’atto viziato o dal successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuta notizia;

– dall’ipotesi dell’errore procedurale, consistente in un vizio c.d. “permanente”, che si riproduce de die in diem, ed è destinato a ripercuotersi “di rimbalzo” (o “a cascata”) su tutti gli atti processuali successivi (ipotesi questa che ricorre, ad es., nel caso del difetto di procura in capo al difensore del creditore procedente): in tale ipotesi, se il giudice dell’esecuzione dà corso all’ulteriore sviluppo della procedura (adottando il provvedimento di autorizzazione alla vendita, o il provvedimento di aggiudicazione o il decreto di trasferimento o l’approvazione del piano di riparto, cioè il provvedimento conclusivo di una delle quattro fasi in cui di norma si articola il processo esecutivo di espropriazione immobiliare), il vizio primigenio si trasmette ovviamente a tali provvedimenti successivi.

Ciò, tuttavia, non autorizza affatto la parte interessata a far valere quel vizio in qualsiasi modo e in qualsiasi termine.

Invero, la denuncia del vizio procedurale, consistente in una nullità insanabile e con effetti permanenti, suscettibili di trasmettersi per contagio ai successivi atti procedurali, deve avvenire:

– quanto al modo, con la forma dell’opposizione agli atti esecutivi, giacché con essa si fa valere un error in procedendo nello svolgimento della procedura (così, tra le tante, Cass. n. 4751/2016, con espresso riferimento ai provvedimenti coi quali il giudice dell’esecuzione rilevi – o meno – la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento);

– quanto al tempo, entro il termine di venti giorni dal compimento dell’atto i cui effetti l’opponente intende rimuovere (cfr., tra le tante, S.U. n. 11178/1995, seguita dalla giurisprudenza di legittimità successiva a sezione semplice e, in particolare, da Cass. n. 20814/2009), ovvero da quando esso ha avuto conoscenza, anche solo di fatto, di quell’atto, oppure ancora, se non decadutone, impugnando gli atti successivi della medesima fase processuale. Pertanto, l’avverarsi “a monte” d’una nullità insanabile e con effetti permanenti non consente “a valle” alla parte di impugnare a proprio piacimento, ex art. 617 c.p.c., gli atti successivi ed esterni alla “fase” processuale nella quale il vizio si è verificato; ma l’interessato ha facoltà di rivolgere istanza al giudice dell’esecuzione affinché rilevi il suddetto vizio; oppure di impugnare ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e nel termine ivi previsto, l’ultimo atto della procedura contagiato dalla nullità primigenia, sempre che non si sia conclusa la fase all’interno della quale si era verificata la nullità permanente (Cass. n. 14449/2016 e n. 10945/2018), in virtù del c.d. principio di non comunicabilità delle fasi della procedura esecutiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 6834/2015).

Dando continuità a Cass. 21863/2019, possono darsi le seguenti ipotesi:

– il vizio procedurale consistente in un deficit dei requisiti formali dell’atto di procedura va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine di legge;

– il vizio procedurale consistente in una nullità insanabile e destinata a ripercuotersi su tutti gli atti successivi va fatto valere: o instando al giudice dell’esecuzione perché lo rilevi d’ufficio; oppure impugnando, nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., l’atto viziato od uno qualunque degli atti successivi che ne abbiano mutuato il vizio;

– una volta conclusa la fase subprocedimentale all’interno della quale il vizio si era verificato (autorizzazione alla vendita, vendita, trasferimento, distribuzione), l’opposizione potrà essere proposta solo contro il provvedimento conclusivo della fase, sempre nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.

Ferma restando la ricostruzione precedente, va ribadito che, alla luce della generale esigenza di certezza dei termini processuali e di tutela dell’efficienza del processo esecutivo, il destinatario non è mai esonerato dall’onere di impugnare ogni singolo atto che ritenga tale, entro il termine previsto, che decorre dal momento in cui l’atto è conosciuto legalmente o di fatto. Con la fondamentale conseguenza che, anche se la notifica è nulla, qualora l’atto sia stato comunque conosciuto (ad esempio tramite accesso agli atti o altra comunicazione), il termine inizia a decorrere.

Pertanto, anche sotto il diverso profilo qui in esame, rimane dirimente dimostrare quando si è avuta conoscenza dell’atto, se tale momento è diverso da quello ricavabile prima facie, per provare che la domanda soggetta a termini decadenziali (o l’impugnazione) è stata proposta nel rispetto di questi.

Poiché detta prova nella specie non è stata data, nonostante l’opponente abbia postulato di avere solo casualmente conosciuto in tempo indefinito della pendenza del processo esecutivo, correttamente il giudice dell’opposizione ne ha dichiarato l’inammissibilità.

3.3. In definitiva, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’opponente, se deduce la nullità o l’inesistenza della notifica (del titolo, del precetto o del pignoramento), ha comunque l’onere di indicare e provare il momento – diverso dalla data di notifica ritenuta viziata – in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell’atto esecutivo che assume viziato. La mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa>>.

4. Il secondo motivo resta assorbito dalla definitività della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, quale effetto della infondatezza del primo: anche la doglianza sull’irritualità (come detto, qui definibile come nullità e non come inesistenza) della notifica di titolo, precetto e pignoramento resta deducibile con la sola opposizione formale e, così, pur non postulando quella sui primi due l’allegazione di uno specifico pregiudizio (essendo esso autoevidente: per tutte, Cass. 27313/2023), assoggettata ai relativi termini decadenziali.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Cass. civ., III, ord. 03.11.2025, n. 29063

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