1. Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto premesso che il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con cosiddetta riforma Cartabia.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorra l’aggravante in discorso, contestata mediante il richiamo all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata agli odierni ricorrenti si è concretizzata nella manomissione del contatore dell’energia elettrica destinata a servizio pubblico. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui si intende dare continuità, ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01); l’aggravante, dunque, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 – 01; Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, Valenti, n.m.), essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024, Chiola, n.m.).
In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene “energia”, così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell’ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore.
2. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per la celebrazione del giudizio.
Cass. pen., VI, ud. dep. 30.10.2025, n. 35426