1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta con determinazione n. 20 del 23 ottobre 2024 dall’Ambito di Raccolta Ottimale LE/10 (con il Comune di Ugento quale capofila) per l’affidamento del “Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva provenienti dall’ARO LE/10 per mesi 12” relativamente al lotto n. 1.
1.2. Ad esito della procedura di valutazione delle offerte, la ricorrente ha ottenuto un totale di 88,001 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 18,001 per quella economica), classificandosi seconda. Prima classificata è risultata, invece, la Fer.Metal.Sud S.p.a., la quale ha ottenuto complessivi 96,18 punti (di cui 66,18 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica).
1.3. Conseguentemente, con determina n. 17 del 20 maggio 2025, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione del servizio in favore della prima classificata con previsione, altresì, di esecuzione anticipata del contratto.
1.4. In data 20 maggio 2025 la ricorrente ha formulato istanza di accesso alla documentazione di gara, riscontrata dall’amministrazione in data 9 giugno 2025.
2. Quindi, con atto notificato in data 19 giugno 2025 e depositato in data 2 luglio 2025, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti connessi e, altresì, il conseguimento dell’aggiudicazione o il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha formulato le seguenti ragioni di censura:
– “Violazione e falsa applicazione della Lex specialis. Violazione degli artt. 11, 108 e 110, d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa). Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione della par condicio”
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in quanto emesso in mancanza del preventivo svolgimento, da parte della stazione appaltante, della verifica di equivalenza prevista dall’art. 11, co. 4, d.lgs. 36/2023, avendo l’aggiudicataria dichiarato di applicare, nella domanda di partecipazione, un contratto collettivo nazionale di lavoro (Commercio/Metalmeccanico) diverso da quello individuato dall’art. 3 del disciplinare di gara (Utilitalia). Sempre nell’ambito della medesima ragione di censura, la ricorrente, inoltre, ha dedotto l’eccessiva genericità delle indicazioni contenute nella domanda di partecipazione della prima classificata in relazione al contratto collettivo applicato e, inoltre, la non equivalenza delle relative previsioni normative ed economiche con quelle del contratto individuato dalla stazione appaltante.
– “Violazione e falsa applicazione della Lex specialis. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa). Violazione della par condicio”.
Con il secondo motivo di ricorso è contestato il punteggio assegnato dalla commissione di gara alla prima classificata con riferimento ai criteri di valutazione n. 5 e 6, in relazione ai quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la Fer.Metal.Sud S.p.a. avrebbe dovuto ricevere una valutazione pari a zero.
2.1. La Fer.Metal.Sud S.p.a. e il Comune di Ugento (in qualità di Comune capofila dell’A.R.O. LE/10) si sono costituiti in giudizio in data 4 luglio 2025 per resistere al ricorso. Le altre amministrazioni resistenti, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
2.2. In data 7 luglio 2025, l’amministrazione comunale ha depositato la documentazione di causa e una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso, in particolare in quanto, da una parte, la mancata effettuazione della verifica di equivalenza non potrebbe giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione (trattandosi di attività suscettibile di soccorso istruttorio e, comunque, di essere svolta anche in una fase successiva all’aggiudicazione) e, dall’altra, in ragione della discrezionalità spettante alla commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi e del corretto esercizio della stessa nel caso di specie.
2.3. Anche la Fer.Metal.Sud S.p.a. ha prodotto, in data 7 luglio 2025, una memoria difensiva (con annessa documentazione), con la quale ha replicato ai motivi di ricorso, sottolineando, in particolare, che il mancato svolgimento della verifica di equivalenza non potrebbe comportare l’esclusione della gara ed evidenziando, inoltre, la legittima applicazione dei contratti collettivi indicati dall’offerta, in ragione dei quali i dipendenti della società riceverebbero un adeguato trattamento economico e normativo (sicché non si porrebbero problemi di equivalenza rispetto al CCNL individuato dall’amministrazione). Quanto al secondo motivo di ricorso ha dedotto l’inammissibilità della censura, in quanto afferente alla contestazione del giudizio discrezionale della commissione di gara e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito della stessa.
2.4. Ad esito della camera di consiglio del 9 luglio 2025, il Collegio, con ordinanza n. 306 del 10 luglio 2025, ha accolto l’istanza cautelare “ai soli fini dello svolgimento da parte della stazione appaltante della verifica di equivalenza del contratto collettivo applicato dell’aggiudicataria entro il termine di giorni 30 dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza”, rinviando la causa, per la verifica della conseguente attività dell’amministrazione, alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.
2.5. In data 8 agosto 2025 il Comune di Ugento ha depositato la documentazione afferente allo svolgimento della verifica di equivalenza, conclusasi con verbale dell’8 agosto 2025 recante il seguente esito: “VERIFICA … l’equivalenza del contratto collettivo applicato dalla ditta aggiudicataria del servizio, FER. METAL. SUD S.P.A. Tuttavia si rileva che: – il costo orario sopportato dall’azienda non è perfettamente in linea con le Tabelle FISE Gennaio 2024 Decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024, le quali indicano un costo medio orario superiore; – un’incongruenza elevata con il totale di ore lavorate in un anno da un organico di n°4 persone pari a 170,37 a fronte di una media mensile di un solo dipendente a tempo pieno pari a 173 ore. Pertanto, si ribadisce l’equivalenza del contratto collettivo applicato da FER.METAL. SUD S.P.A., con ogni riserva in ordine alla verifica e determinazione in merito alle suesposte incongruenze”.
2.6. In data 20 settembre 2025 parte ricorrente ha formalizzato richiesta di rinvio della camera di consiglio del 24 settembre 2025, rappresentando di essere in attesa del riscontro ad un’istanza di accesso agli atti finalizzata alla formulazione di motivi aggiunti avverso il verbale di verifica di equivalenza.
2.7. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il Collegio ha accordato il rinvio richiesto.
3. Con atto notificato in data 29 settembre 2025 e depositato in data 7 ottobre 2025, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del verbale dell’8 agosto 2025, unitamente agli atti connessi, sulla scorta, oltre che delle ragioni di censura già enucleate nel ricorso originario, anche dei seguenti nuovi motivi:
– “Violazione e falsa applicazione della Lex specialis. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Violazione degli artt. 11, 102, 108 e 110, d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa). Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione della par condicio”.
Con il primo motivo aggiunto, la ricorrente ha contestato l’intervenuta modificazione dell’offerta effettuata da parte dell’aggiudicataria nel corso del sub-procedimento di verifica di equivalenza. Ciò in particolare in quanto, in tale occasione, la Fer.Metal.Sud S.p.a. avrebbe sia dichiarato di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, sia operato un rilevante deprezzamento del costo del personale rispetto alla quantificazione originariamente proposta nell’offerta economica. Per tali ragioni, quindi, la ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara o quantomeno sottoposta al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta. Infine, la ricorrente ha contestato anche la correttezza delle deduzioni svolte dall’aggiudicataria nel corso del procedimento di verifica di equivalenza in ordine all’impatto economico dei diversi contratti collettivi e alla descrizione dei servizi offerti.
– “Violazione e falsa applicazione della Lex specialis. Violazione degli artt. 11, 108 e 110, d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa). Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione della par condicio”.
A mezzo del secondo motivo aggiunto, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante per aver tenuto conto, ai fini della verifica di equivalenza, del diverso contratto collettivo che l’aggiudicataria ha dichiarato di applicare, quando, invece, tale verifica avrebbe dovuto avere ad oggetto la comparazione tra il contratto indicato nell’originaria domanda di partecipazione e quello individuato nel disciplinare di gara. In secondo luogo, la ricorrente ha affermato che tra i due contratti non vi sarebbe equivalenza (citando a sostegno gli esiti di una verifica analoga svolta per altro procedimento di gara).
3.1. In data 20 ottobre 2025 il Comune di Ugento ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato ai motivi aggiunti, evidenziando, in particolare, la legittimità della verifica di equivalenza svolta in corso di giudizio, dovendosi ritenere ammessa l’indicazione da parte dell’operatore economico di un diverso contratto collettivo, ove non comporti, come avvenuto nel caso di specie, la modifica dell’offerta tecnica ed economica e, inoltre, l’insussistenza di profili di anomalia nell’offerta della Fer.Metal.Sud. Il Comune, inoltre, ha dedotto il sopravvenuto difetto di interesse in ordine alle censure contenute nel ricorso originario in punto di mancato espletamento della verifica di equivalenza.
3.2. In data 20 ottobre 2025, la Fer.Metal.Sud S.p.a. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato ai motivi aggiunti, deducendone l’infondatezza. L’aggiudicataria, in sintesi, ha sostenuto che, con le dichiarazioni rese nel corso del procedimento di verifica di equivalenza, non avrebbe operato alcuna modifica dell’offerta tecnica ed economica, dovendosi, peraltro, ritenere ammessa l’individuazione di un diverso contratto collettivo e, altresì, ha evidenziato come la quantificazione del costo della manodopera non derivi dal sacrificio delle ragioni dei lavoratori, ma dal forte grado di automazione dei processi aziendali.
3.3. Ad esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene di dover procedere in primo luogo all’esame congiunto (avendo ad oggetto profili strettamente connessi tra loro) delle ragioni di censura formulate da parte della ricorrente a mezzo dell’atto di motivi aggiunti del 7 ottobre 2025, stante la loro portata assorbente ai fini della decisione.
4.1. La ricorrente, in particolare, ha contestato gli esiti della verifica di equivalenza svolta dalla stazione appaltante in esecuzione dell’ordinanza di questo TAR n. 306 del 10 luglio 2025, in quanto nell’ambito di tale sub-procedimento la Fer.Metal.Sud S.p.a. avrebbe dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello originariamente indicato e, altresì, operato una sensibile riduzione del costo della manodopera, in tal modo illegittimamente modificando l’offerta. Alla luce di tali circostanze, pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre l’esclusione della prima classificata o, quantomeno, attivare il procedimento di verifica dell’anomalia. In secondo luogo, la ricorrente ha rappresentato il non corretto svolgimento della verifica di equivalenza, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto limitarsi a comparare le previsioni del contratto indicato dalla Fer.Metal.Sud S.p.a. nella domanda di partecipazione con quello posto a base del disciplinare di gara.
4.2. Le censure sono fondate nei sensi e nei termini che seguono.
4.3. Dalla documentazione versata in atti dal Comune di Ugento in data 8 agosto 2025 risulta che, nell’ambito del procedimento di verifica di equivalenza svoltosi successivamente all’aggiudicazione, la Fer.Metal.Sud S.p.a. abbia dichiarato (come si legge, in particolare, nella relazione datata 1 agosto 2025 – in allegato 2 al deposito del Comune) di aver applicato ai suoi lavoratori, già prima dell’aggiudicazione, il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara (Utilitalia – Igiene Ambientale), ragione per cui, come confermato anche delle memorie versate in atti dal Comune e dalla aggiudicataria stessa successivamente alla proposizione dei motivi aggiunti, la verifica di equivalenza è stata effettuata alla luce della suddetta modifica. Tale dichiarazione, tuttavia, differisce da quella resa in sede di originaria partecipazione alla gara, dove veniva dichiarato che “il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente COMMERCIO/METALMECCANICO” (pag. 4, allegato 6 al ricorso).
4.4. In secondo luogo, la Fer.Metal.Sud S.p.a., sempre nella relazione dell’1 agosto 2025, ai fini della dimostrazione dell’ininfluenza della modifica del contratto collettivo sull’offerta tecnica ed economica, ha dato conto di una notevole differenza del costo della manodopera rispetto alla quantificazione originariamente proposta in sede di partecipazione alla gara.
4.5. In particolare, nell’offerta economica dell’aggiudicataria (allegati 10 e 11 alla memoria del Comune di Ugento del 7 luglio 2025) il costo della manodopera è individuato in € 210.000 (ossia in misura pari all’imposto stimato da parte dell’amministrazione). Nella relazione allegata all’offerta tecnica (allegato 7 bis al ricorso), inoltre, non sono operate ulteriori specificazioni in ordine all’impiego della manodopera né ai relativi costi. Nella relazione dell’1 agosto 2025, invece, la Fer.Metal.Sud S.p.a., oltre a dare atto del diverso contratto collettivo applicato, ha svolto delle articolate considerazioni relativamente alle concrete modalità di organizzazione del servizio (non precedentemente esplicitate nell’offerta tecnica e volte a spiegare l’alto grado di automatizzazione dei processi aziendali e, quindi, il basso impiego di manodopera) al fine di sostenere che: “– nell’ipotesi di applicazione del CCNL Commercio, per dette ore complessive, la deducente avrebbe avuto un costo complessivo della manodopera di 12.854,42 €; – nell’ipotesi di applicazione del CCNL Ambiente, per dette ore complessive, la deducente avrebbe avuto un costo complessivo della manodopera di 16.753,59 €; con una differenza di appena 3.719,17 €”, ragione per cui “la sopravvenuta applicazione da parte della deducente impresa del CCNL indicato nella lex specialis di gara non ha alcuna concreta incidenza sull’offerta economica e sull’offerta tecnica presentata in gara e sulla cui base è stata disposta l’aggiudicazione” (pag. 5).
4.6. Ciò premesso, il Collegio ritiene che a mezzo di siffatte dichiarazioni l’aggiudicataria abbia operato un’inammissibile modifica dell’offerta presentata.
4.7. Deve, in primo luogo, rilevarsi come l’individuazione del contratto collettivo attenga ad un elemento essenziale dell’offerta, trattandosi di indicazione necessaria in base al disposto degli artt. 11 e 41 del d.lgs. 36/2023 ed idonea, altresì, ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, in quanto “è del tutto evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2605 del 28 marzo 2025). La modifica del contratto collettivo applicato, pertanto, non può essere ritenuta neutrale rispetto al divieto di modifica dell’offerta, dovendosene, invece, valutare l’impatto complessivo su quanto originariamente prospettato all’amministrazione al momento della partecipazione alla gara.
4.8. Sotto tale profilo, peraltro, il Collegio rileva che la giurisprudenza richiamata dalle difese del Comune e della prima classificata al fine di sostenere la possibilità di procedere alla modifica del contratto collettivo (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5822 del 4 luglio 2025 e Sez. V, sent. n. 453 del 15 gennaio 2024) non risulta pertinente per il caso di specie. Tale orientamento interpretativo, infatti, attiene all’ipotesi, del tutto fisiologica, in cui il contratto collettivo applicato dall’operatore economico sia oggetto di rinnovo, con conseguente necessità per quest’ultimo di dare applicazione al nuovo trattamento economico e normativo ivi previsto. Nel caso di specie, invece, la modifica del contratto collettivo non discende da circostanze sopravvenute ed estranee rispetto alla volontà dell’aggiudicataria e non si pone quale mera sostituzione del contratto non più vigente con quello risultante a seguito di rinnovo, venendo in considerazione, invece, la sostituzione tra due contratti collettivi diversi, disposta sulla base di una scelta volontaria dall’operatore economico, peraltro effettuata in corso di gara e manifestata all’amministrazione solo successivamente all’aggiudicazione.
4.9. In secondo luogo, l’aggiudicataria, nel caso di specie, non si è limitata a dare atto dell’applicazione di un diverso contratto collettivo rispetto a quello originariamente selezionato, ma l’illegittima modificazione dell’offerta deriva anche dalle dichiarazioni rese con riferimento alla quantificazione dei costi della manodopera, avendo la Fer.Metal.Sud, nel corso del procedimento di verifica di equivalenza, indicato detti costi in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto proposto in sede di gara.
4.10. Con specifico riferimento alla quantificazione dei costi della manodopera, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza (dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi) secondo cui: “la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406). 6.1”, precisandosi, peraltro che “tale consolidato orientamento giurisprudenziale, non può ritenersi superato alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici” (cfr. TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 230 del 9 febbraio 2024). Ancora è stato evidenziato che “– il divieto di modifica del costo della manodopera in sede di verifica dell’anomalia è posto “a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 (Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 2022, n. 1637; sez. V, n. 6462 e n. 1449 del 2020; sez. V, 16 marzo 2016, n. 1049)”; – “sono, al più, ammissibili variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate dalle altre componenti del quadro economico (Cons. Stato, Sez. V, n. 1637 del 2021 e n. 171 del 2019)”; – è ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo che sia conseguenza di sopravvenienze di fatto o di diritto o di errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità iniziale dell’offerta economica; – “La riallocazione delle voci deve avere poi un fondamento economico, atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è, per l’appunto, quella di un apprezzamento globale dell’attendibilità (Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487)” (TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, sent. n. 1199 del 10 aprile 2024).
4.11. La circostanza, inoltre, che, ad esito delle suddette modifiche, l’importo complessivo dell’offerta economica sia rimasto invariato non può considerarsi circostanza da sola idonea a far concludere per la loro ammissibilità, avendo la dichiarazione dell’aggiudicataria non soltanto inciso su elementi essenziali dell’offerta (ossia il contratto collettivo applicato e i costi della manodopera), ma, altresì, sensibilmente alterato l’originaria prospettazione della stessa. È, infatti, in considerazione uno scostamento nella quantificazione dei costi del personale (individuati in euro 16.753,59 a fronte di una dichiarazione iniziale di euro 210.000 euro), associato peraltro a dettagliate spiegazioni aggiuntive sulle concrete modalità di svolgimento del servizio, di rilevanza tale da non potersi qualificare come mera correzione di un’inziale sovrastima o di un errore di calcolo, ma che, di fatto, integra la formulazione di un’offerta con caratteristiche sensibilmente differenti rispetto a quella originaria e posta a base della valutazione svolta dalla commissione di gara.
4.12. Sotto tale profilo deve, peraltro, rilevarsi che la radicale riduzione dei costi della manodopera non deriva da circostanze sopravvenute, ma, come risulta dalle spiegazioni fornite dall’aggiudicataria, è ricondotta all’organizzazione dei processi aziendali, ragione per cui deve ritenersi che già in sede di originaria presentazione dell’offerta sarebbe stato possibile indicare detta voce di costo nella misura corretta, né la ricorrente ha fornito spiegazione delle ragioni per cui, invece, ha provveduto a dare atto di tale diversa quantificazione solo successivamente all’aggiudicazione. Parimenti, il mutamento del contratto collettivo applicato, secondo quanto dichiarato dalla stessa aggiudicataria, è intervenuto prima dell’aggiudicazione, pur avendo la Fer.Metal.Sud dedotto tale circostanza solo a seguito dell’avvio del procedimento di verifica di equivalenza. Nel caso di specie, pertanto, le modifiche intervenute non afferiscono né “a sopravvenienze di fatto o di diritto”, né sono state fornite “per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6710 del 29 luglio 2025), ponendosi, pertanto, al di fuori dei limiti entro i quali la giurisprudenza ritiene ammissibile la modifica o l’integrazione di quanto originariamente dichiarato.
4.13. A ciò deve aggiungersi, infine, l’ulteriore rilievo per cui, come evidenziato dalla ricorrente nel secondo motivo aggiunto, tali modifiche sono state operate da parte della Fer.Metal.Sud S.p.a. non nel corso dello svolgimento della gara, ma solo successivamente all’aggiudicazione (e, in particolare, durante la verifica di equivalenza sollecitata da questo TAR con ordinanza n. 306/2025), dovendosi, pertanto, dare continuità ai principi elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui: “il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale” (CGUE, Sez. VIII, n. 549 del 7 settembre 2016).
4.14. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le censure formulate da parte della ricorrente a mezzo dell’atto di motivi aggiunti sono fondate.
4.15. I restanti motivi di ricorso possono, invece, essere assorbiti, sia in considerazione della pronuncia della presente sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sia in ragione della piena satisfattività per la ricorrente delle censure accolte, stante l’accertata sussistenza di circostanze tali da comportare l’esclusione dell’aggiudicataria.
5. Da quanto detto discende, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e, per l’effetto, l’annullamento del verbale di verifica di anomalia dell’offerta dell’8 agosto 2025 e, altresì, della determinazione di aggiudicazione n. 17 del 20 maggio 2025, avendo l’aggiudicataria apportato delle modifiche all’offerta originariamente presentata tali per cui la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
5.1. Inoltre, in ragione del disposto annullamento dell’aggiudicazione, del completamento delle operazioni di gara (ad esito delle quali l’offerta della ricorrente è risultata seconda classificata) e della non intervenuta stipula del contratto, deve essere accolta anche la domanda, proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., di conseguire l’aggiudicazione, dovendo, pertanto, la stazione appaltante provvedere in conformità con l’adozione degli atti conseguenti e necessari a tal fine.
6. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della peculiarità delle vicende di causa e dell’intervenuto accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti sulla base di circostanze verificatesi successivamente all’introduzione del giudizio.
TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 03.11.2025 n. 1449