Proprietà, possesso e diritti reali – Mancata trasmissione del rendiconto condominiale e validità della delibera assembleare

Proprietà, possesso e diritti reali – Mancata trasmissione del rendiconto condominiale e validità della delibera assembleare

Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1, Parte_2, Parte_3, Parte_4 e Parte_5 hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 (nel prosieguo, per brevità, il CP_1) esponendo che: sono proprietari di alcune unità immobiliari site nel convenuto; in qualità di condomini hanno impugnato la delibera adottata dall’assemblea ordinaria del condominio riunitasi in seconda convocazione il 25 giugno 2024 concernente l’approvazione del “Bilancio consuntivo, riparto e saldi gestione ordinaria 2023-2024. Valutazioni e determinazioni assemblea”; detta delibera sarebbe affetta da plurimi vizi di legittimità.

Più nel dettaglio: la delibera sarebbe invalida in via derivata, per l’effetto della invalidità della precedente delibera del 12 giugno 2023 concernente l’approvazione del bilancio consuntivo e dei riparti di gestione 2022/2023 che, secondo gli attori, è stata assunta in violazione del dovere di informazione e sulla base di documentazione contabile incompleta; la delibera è altresì invalida per mancata trasmissione dei documenti che compongono il rendiconto condominiale di cui all’art. 1130 bis c.c. in quanto l’amministratore di condominio, in allegato alla convocazione per l’assemblea condominiale, aveva trasmesso a tutti i condomini la sola nota esplicativa sintetica, mentre il registro di contabilità e il riepilogo finanziario della gestione erano stati inviati solo agli attori in seguito ad una specifica richiesta; la delibera risulta altresì viziata per omessa informativa in merito alle opere straordinarie di sistemazione delle facciate, essendo state incluse nel bilancio ordinario delle voci di costo riferibili a tali interventi senza che venisse fornita documentazione a riguardo; infatti, a fronte di una richiesta degli attori di consegna in anticipo della predetta documentazione, l’amministratore aveva risposto che non era disponibile e che sarebbe stata trasmessa successivamente in vista di una futura assemblea convocata per l’approvazione del bilancio straordinario; nel bilancio dettagliato di conto sono stati rilevati degli errori nell’imputazione di alcune voci di spesa che, sebbene già segnalati all’amministratore, non venivano recepiti nel rendiconto approvato, nonché altri errori nella contabilizzazione dei consumi di acqua calda e fredda riferiti alla signora Parte_3 e ulteriori inesattezze nella ripartizione dei costi per unità anagrafica, come meglio indicati in atto di citazione.

Hanno concluso, pertanto, chiedendo di accertare l’invalidità della delibera del CP_1 tenutasi il 25 giugno 2024 in relazione al punto 1 all’ordine del giorno avente ad oggetto il Bilancio consuntivo, riparto e saldi di gestione ordinaria 2023/2024.

Si è costituito il Controparte_1 eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire di parte attrice, non avendo la stessa dedotto di aver subito un pregiudizio concreto a causa dell’assunzione della delibera impugnata.

Nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea concludendo per il rigetto della stessa.

La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell’ultimo comma del suddetto articolo.

La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.

Venendo all’esame dei singoli motivi di impugnazione dedotti dagli attori, va osservato quanto segue.

Parte attrice ha ritenuto, in primo luogo, che la delibera impugnata con il presente giudizio, relativa all’approvazione del bilancio consuntivo 2023-2024, sarebbe viziata in via derivata e cioè in quanto fondata sulle risultanze del bilancio 2022-2023, che sono state oggetto di una precedente delibera impugnata e annullata in un separato giudizio che si è concluso nelle more del presente procedimento.

Ebbene, tale motivo non può essere accolto.

Gli attori deducono che le due delibere siano collegate e che l’annullamento della precedente delibera abbia inciso sull’approvazione del rendiconto consuntivo 2023/2024 che si fondava sulla correttezza delle poste del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Ebbene, a prescindere dalla circostanza che gli attori non hanno specificato in che modo i vizi della prima delibera abbiano inficiato concretamente la validità della seconda, essendo le due delibere autonome e distinte, va osservato che la prima delibera non è stata annullata in quanto le poste di bilancio non fossero corrette ma in quanto il Tribunale ha ritenuto essere stato violato l’articolo 1130 bis c.p.c. e quindi l’annullamento della precedente delibera non ha alcun effetto sulla delibera impugnata in questa sede.

Ciò precisato, e venendo ad esaminare il secondo motivo di impugnazione relativo all’illegittimità della delibera per mancata trasmissione dei documenti che compongono il rendiconto condominiale di cui all’art. 1130 bis c.c., va osservato quanto segue.

Parte attrice ha lamentato che l’amministratore aveva trasmesso ai condomini, in allegato alla convocazione per l’assemblea condominiale prevista per il 25.06.2024, la sola nota esplicativa, mentre il registro di contabilità e il riepilogo finanziario erano stati poi trasmessi solo in seguito alla richiesta esplicita degli attori.

Sul punto si osserva che in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo, per l’amministratore condominiale qualora convochi l’assemblea anche per l’approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell’assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all’assemblea stessa (non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come verificatosi nel caso di specie), fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014), circostanza avvenuta nel caso di specie, avendo gli odierni attori richiesto tale documentazione al Condominio.

Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l’illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all’avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato […]

Del resto, anche la giurisprudenza più recente della Cassazione (v. Cass. n. 21966/2017 e Cass. n. 15587/2018, ord.) ha condivisibilmente statuito che l’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (già, in questi termini, cfr. Cass. n. 63/2006).

Ne discende che, in considerazione della “ratio” dell’avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera non è necessario – non emergendo un tale specifico obbligo nemmeno dall’esplicito testo dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi o dei consuntivi dei bilanci, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre – come già posto in risalto – è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionaria presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (v. già la meno recente Cass. n. 1544/2004).

La mancata allegazione, dunque, del registro di contabilità e del riepilogo finanziario alla convocazione assembleare (unitamente alla circostanza che, a seguito di specifica richiesta degli attori, tali documenti sono stati agli stessi consegnati e quindi gli attori sono stati messi in condizione di esaminare la documentazione oggetto di votazione in assemblea) non può costituire un motivo né di nullità della delibera né di annullabilità della stessa.

Ciò posto, e passando ad analizzare il motivo di invalidità relativo l’erronea indicazione di alcune voci di spesa nel “Bilancio dettagliato per conto”, va osservato quanto segue.

Ebbene, sul punto, vengono dedotte una serie di erronee indicazioni di voci di spesa deducendo una mancata chiarezza nell’imputazione delle spese (se a carico della Palazzina A o della Palazzina B) in violazione di quanto previsto dal regolamento di Condominio ma i condomini non hanno allegato e dimostrato che da tali indicazioni derivi un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della loro posizione patrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2017, n. 6128) non essendo in alcun modo rappresentato una tale incidenza negativa dell’errore contabile nella sfera giuridica- patrimoniale degli attori.

Passando ad esaminare l’ulteriore motivo di invalidità dedotto dalla parte attrice relativo all’erronea contabilizzazione dei consumi di acqua calda e acqua fredda riferibili ad una delle attrici Parte_3, va osservato che lo stesso non merita accoglimento.

Infatti, la predetta doglianza è priva di supporto probatorio e non vi è alcun elemento tale da far ritenere che vi sia stata una erronea contabilizzazione dei consumi di acqua in quanto gli attori non hanno dimostrato l’esistenza di errori nella rilevazione o attribuzione di consumi, limitandosi ad allegare che “normalmente” il consumo di acqua calda è maggiore rispetto a quello di acqua fredda.

Ebbene, in assenza di debita prova, la circostanza di per sé allegata appare insufficiente a dimostrare un’irregolarità nella redazione del bilancio.

Quanto, infine, alla dedotta invalidità della delibera per erronea contabilizzazione di alcuni costi nel “Consuntivo ripartizioni per unità / anagrafica” va osservato quanto segue.

Sul punto si ribadisce quanto sopra indicato con riferimento agli altri dedotti errori di contabilizzazione essendo la contestazione relativa all’errata ripartizione delle spese di gestione tra la palazzina A e la palazzina B carente di indicazioni circa l’apprezzabile pregiudizio personale e dell’ incidenza negativa dell’errore contabile nella sfera giuridica- patrimoniale degli attori.

L’unico rilievo che viene in considerazione con riferimento a uno degli attori è quello relativo all’addebito alla Parte_3 delle spese Scala/ascensore B ai box posti nella palazzina B.

Ebbene, come dedotto dal Condominio, l’amministratore ha attribuito tale spesa in virtù delle tabelle millesimali, a nulla rilevando l’assunto attoreo secondo cui per accedere ai box il proprietario dello stesso non utilizza le parti comuni, in quanto le stesse vengono attribuite indipendentemente dal collegamento dello stesso con l’appartamento e in osservanza a quanto previsto dalle tavelle millesimali.

Non essendo neanche dedotto che le spese relative ai box siano state calcolate in difformità ai criteri di legge o alle tabelle millesimali (e non essendo provato in giudizio che i condomini .. e .. si trovino nella stessa situazione della Parte_3 come dedotto da parte attrice nella prima memoria integrativa ma non adeguatamente provato non essendo tale circostanza evincibile dal doc. 13) neanche tale doglianza può trovare accoglimento.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea è infondata e ne consegue il relativo rigetto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria (consistita nel solo deposito delle memorie istruttorie) e decisionale (consistita nella discussione orale) dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.

Trib. Busto Arsizio, III civile, sent., 16.09.2025

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